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Rischio da esposizione a sostanze cancerogene

Rischio da esposizione a sostanze cancerogene
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

24/05/2018

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: indicazioni circa la Direttiva (UE) 2398/2017.


  

Pubblichiamo un articolo tratto dal sito Dors a cura di Luisella Gilardi.

 

Per quanto riguarda l’esposizione a polvere di legno duro ( vedi scheda MATline), in Italia il Valore Limite di esposizione Professionale (VLP) in vigore è quello dei Decreti Legislativi 66 e 81 e corrisponde al recepimento delle Direttive Europee 38 e 37: il VLP per le poveri di legno - calcolato per un periodo di riferimento di otto ore - è di 5 mg/m3. Ma secondo le Linee Guida del Coordinamento Tecnico delle Regioni tale Valore Limite “è alquanto elevato e scarsamente giustificato sul piano tecnico-sanitario per i seguenti motivi:

  • l’esposizione a polveri di legno, oltre a patologie tumorali, può indurre patologie respiratorie allergiche anche a concentrazioni molto inferiori al valore limite;
  • attualmente è possibile contenere tecnicamente l’esposizione a polveri di legno ben al di sotto dei 5 mg/m3.

La nuova Direttiva abbassa il limite a 2 mg/m3, tuttavia per cinque anni il limite sarà più alto: 3 mg/m3 per permettere alle aziende di adeguarsi.

Anche il cloruro di vinile monomero ( vedi scheda MATline) passa da 7.77 mg/m3 (secondo i decreti 66 e 81) a 2.6 mg/m3. Già qualche anno fa, l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) aveva indicato come limite di TLV-TWA il valore 2,6 mg/m3.

Rimane inalterato il  Valore Limite di Esposizione Professionale  (VLP) per il benzene fissato a 3.25 mg/m3 ( vedi scheda MATline)

 

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Per i composti del cromo esavalente ( vedi scheda MATline) classificati  cancerogeni il limite fissato è di 0,005 mg/m³. Anche in questo caso vi è un periodo di transizione pari a 5 anni in cui il limite è pari al doppio (0.010 mg/m³).  È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025 e di 0,005 mg/m³ successivamente.

 

Per la silice libera cristallina ( vedi scheda MATline), questa direttiva finalmente fissa un valore limite di esposizione lavorativa pari a 0.1 mg/m3e include tra le lavorazioni che comportano rischi di esposizione ad agenti cancerogeni “i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

 

Il problema dell’esposizione a Silice Libera Cristallina (SLC) nei luoghi di lavoro è particolarmente rilevante, essendo tale agente di rischio presente in numerose attività lavorative. La SLC è infatti estremamente comune in natura e utilizzata in una vasta gamma di prodotti di uso civile e industriale. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro l’ha classificata come cancerogena certa (gruppo 1) già nel 1997, ne ha rivalutato i dati di tossicità nel 2010 confermandone la cancerogenicità ( Volume 100, parte C,Monografia IARC).

 

Altri due aspetti importanti considerati dalla direttiva sono:

  • le sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includerle nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e potrà presentare una proposta legislativa in materia;
  • sorveglianza sanitaria: il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

 

La Direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2018. Gli Stati membri la devono recepire entro il 17 gennaio 2020.

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva con i nuovi limiti per le sostanze considerata nella Direttiva (UE)

 

 

Nome agente

N.CE [1]

N.CAS [2]

Valori limte [3]

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 [4]

Ppm [5]

f/ml [6]

Polveri di legno duro

 

 

2 [7]

 

 

 

Valore limite 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti del Cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2 lettera a), punto i) (come Cromo)

 

 

0.005

 

 

 

Valore limite: 0.010 mg/m3fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0.025 mg/ m3per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2 lettera a), punto i) ( vedi scheda MATline)

 

 

 

 

0.3

 

 

Polvere di silice cristallina respirabile

 

 

0.1 [8]

 

 

 

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3.25

 

 

Pelle [9]

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2.6

1

 

 

 

Ossido di etilene ( vedi scheda MATline)

200-849-9

75-21-8

1.8

1

 

Pelle

 

1,2 –epossipropano ( vedi scheda MATline)

200-879-2

75-56-9

2.4

1

 

 

 

Acrilammide ( vedi scheda MATline)

201-173-7

79-06-1

0.1

 

 

Pelle

 

2-Nitropropano( vedi scheda MATline)

201-209-1

79-46-9

18

5

 

 

 

o-toluidina( vedi scheda MATline)

202-429-0

95-53-4

0.5

0.1

 

Pelle

 

1, 3 butadiene ( vedi scheda MATline)

203-450-8

106-99-0

2.2

1

 

 

 

Idrazina ( vedi scheda MATline)

206-114-9

302-01-2

0.013

0.01

 

Pelle

 

Bromoetilene ( vedi scheda MATline)

209-800-6

593-60-2

4.4

1

 

 

 

 

 

Fonte: Dors

 

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)



[1] Numero CE: è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea

[2] Numero CAS: è il numero di registrazione al Chemical Abstract Service

[3] Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore

[4] milligrammi per metro cubo di aria a 20° C e 101,3kPa

[5] ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3)

[6] f/l: fibre per millilitro

[7] Frazione inalabile: se le poveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le poveri presenti nella miscela in questione

[8] Frazione inalabile

[9] Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.



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