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Etichette prodotti chimici: cosa cambia con il Regolamento 2024/2865

Etichette prodotti chimici: cosa cambia con il Regolamento 2024/2865
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

02/10/2026

Un focus tecnico dell’Inail si sofferma sulla nuova etichettatura dei prodotti chimici con riferimento alle novità del Regolamento UE 2024/2865. Requisiti di leggibilità, etichette pieghevoli ed etichette digitali.

Etichette prodotti chimici: cosa cambia con il Regolamento 2024/2865

Un focus tecnico dell’Inail si sofferma sulla nuova etichettatura dei prodotti chimici con riferimento alle novità del Regolamento UE 2024/2865. Requisiti di leggibilità, etichette pieghevoli ed etichette digitali.

Roma, 2 Ott – L’etichetta di un  prodotto chimico pericoloso è uno strumento essenziale per comunicare ai lavoratori e agli altri utilizzatori i pericoli e le misure di precauzione da adottare. Per questo motivo – come anche ricordato nel nostro articolo “ Agenti chimici pericolosi: l’importanza delle etichette per la sicurezza” - su ogni confezione, devono essere riportate in modo leggibile, indelebile e, nel nostro Paese, in lingua italiana le principali informazioni sui pericoli e sull’uso corretto del prodotto.

 

Inoltre, per alcuni prodotti particolari, come ad esempio quelli fitosanitari, “l’etichetta apposta sull’imballaggio è soggetta a specifiche autorizzazioni e riporta anche informazioni aggiuntive, quali le caratteristiche tecniche del prodotto, le dosi previste e le modalità di utilizzo, il tempo di rientro, ecc..”.

 

A ricordarlo è un nuovo documento, della collana editoriale “focus tecnici salute e sicurezza sul lavoro”, prodotto dalla Consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) dell’ Inail.

 

Il documento - intitolato “Nuova etichettatura di sostanze e miscele” e a cura di Maria Rosaria Fizzano, Eleonora Riglioni, Paola Desiderio, Claudio Kunkar, Alessandra Menicocci, Elisabetta Barbassa - ricorda che il riferimento per l’etichettatura di sostanze e miscele è il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), che tratta anche di classificazione e imballaggio, e al titolo III (artt. 29-34) specificatamente affronta il tema dell’etichettatura.

 

Tuttavia, proprio per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica, la globalizzazione e le nuove modalità di vendita si segnala che è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che “aggiorna il regolamento CLP, modificando e rendendo più attuale le modalità di etichettatura delle miscele e dei prodotti chimici in Europa”.

 

Presentiamo il nuovo focus tecnico soffermandoci in particolare sui seguenti argomenti:

  • Nuova etichettatura: le novità del regolamento (UE) 2024/2865
  • Nuova etichettatura: etichette pieghevoli ed etichette digitali
  • Nuova etichettatura: dimensioni dell’etichetta e disposizioni generali


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Nuova etichettatura: le novità del regolamento (UE) 2024/2865

Riguardo alle novità normative si indica che la revisione dell’etichettatura secondo il Regolamento (UE) 2024/2865 è “finalizzata a rendere più leggibili le etichette di sostanze e miscele, a regolamentare la vendita di prodotti sfusi ed a stabilire dei requisiti chiari per un utilizzo efficace dell’etichetta digitale”.

 

In particolare, la leggibilità delle etichette nel regolamento riguarda “le dimensioni dei caratteri, la distanza, il colore”.

 

Si segnala che il nuovo Regolamento “è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 e ha previsto tempi di adeguamento per la maggior parte delle novità dal 1° luglio 2026 e, in parte, dal 1° gennaio 2027”.

Tuttavia, in relazione all’impatto che queste modifiche avrebbero avuto sulle imprese è stato successivamente pubblicato il Regolamento (UE) 2439/2025 che “ha posticipato la data di applicazione delle modifiche al 1° gennaio 2027 e 1°gennaio 2028”.

 

L’obiettivo è quello di “garantire una comunicazione del rischio più chiara, moderna e sicura, che si adatti anche alle nuove tecnologie e alle nuove abitudini di consumo”.

 

Tornando al Regolamento 2024/2865 la novità più significativa consiste, come vedremo, nella possibilità di utilizzare “etichette pieghevoli, etichette multistrato ed etichette digitali”.

 

Nuova etichettatura: etichette pieghevoli ed etichette digitali

Veniamo ad alcune novità relative alle etichette.

 

Ora le disposizioni sugli elementi dell’etichetta pieghevole, in precedenza indicate in una linea guida dell’ECHA, sono riportate nel regolamento CLP (art. 31 e allegato I, punto 1.2.1.6).

 

Sulla prima pagina dell’etichetta pieghevole “figurano almeno gli elementi seguenti:

  • il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  • la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
  • gli identificatori del prodotto in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne;
  • se del caso, i pittogrammi di pericolo;
  • se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne;
  • se del caso, l’identificatore unico di formula (UFI), a meno che non sia stampato o apposto sull’imballaggio interno;
  • un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell’etichetta pieghevole in tutte le lingue dell’etichetta, o un simbolo che informi l’utente della possibilità di aprire l’etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;
  • un’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne”.

Mentre sulle pagine interne dell’etichetta pieghevole “figurano tutti gli elementi dell’etichetta riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina, al fine di garantire la comunicazione in tutti i Paesi in cui il fornitore prevede di commercializzare il prodotto”.

 

Si parla poi di etichette digitali.

 

Le disposizioni sono riportate, con le nuove modifiche, nel regolamento CLP (artt. 34 bis e 34 ter).

 

L’art. 34 bis specifica che “gli elementi dell’etichetta per sostanze e miscele devono essere forniti su un’etichetta in forma fisica (‘etichetta fisica’). In aggiunta all’etichetta fisica, gli elementi dell’etichetta possono essere forniti in formato digitale (‘etichetta digitale’). I fornitori possono rendere disponibili gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I, punto 1.6, ossia le informazioni supplementari di cui all’art. 25, paragrafo 3, solo su un’etichetta digitale”. In quest’ultimo caso – continua il focus - i fornitori, “in caso di richiesta orale o scritta o se l’etichetta digitale risulta temporaneamente non disponibile al momento dell’acquisto della sostanza o della miscela, forniscono tali elementi dell’etichetta attraverso mezzi alternativi. I fornitori devono rendere disponibili tali elementi indipendentemente dall’acquisto e a titolo gratuito”.

 

Con l’art 34 ter vengono poi stabiliti, per l’etichettatura digitale, una serie di requisiti che sono volti a “garantire facilità nella consultazione (compatibilità con i principali motori di ricerca e sistemi operativi), gratuità, facilità di accesso (non più di due clic), comprensibilità (informazioni riportate in più lingue, indipendentemente dall’area geografica da cui avviene l’accesso). Inoltre, l’etichetta digitale deve essere accessibile senza necessità di registrarsi, scaricare o installare applicazioni, creare password, e il modo di presentare le informazioni deve rispondere anche alle esigenze di gruppi vulnerabili (ad esempio persone con disabilità visive, anziane, non digitalizzate, ecc.)”. Inoltre il Regolamento “tutela la riservatezza di quanti accedono, vietando il monitoraggio o l’utilizzo di qualsiasi informazione al di là di quel che è strettamente indispensabile per la fornitura dell’etichettatura digitale”.

 

Si segnala che, secondo il Regolamento, l’etichetta digitale “non sostituisce quella fisica, è volontaria e complementare e sulla stessa possono essere indicate solo le informazioni supplementari e non obbligatorie”. E l’etichetta digitale “deve rimanere disponibile per almeno dieci anni, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell’Unione, e deve essere consultabile gratuitamente e in più lingue; se l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto, il fornitore deve fornire le informazioni con mezzi alternativi”.

 

Nuova etichettatura: dimensioni dell’etichetta e disposizioni generali

Il focus tecnico ricorda poi che la forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell’etichetta “sono definiti nell’Allegato I al punto 1.2.1.4”.

 

Riprendiamo dal documento la tabella con le dimensioni minime di etichette e pittogrammi:

 

 

Inoltre l’art. 30 del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), come aggiornato dal Regolamento n. 2024/2865, stabilisce che “l’aggiornamento delle informazioni presenti sull’etichetta deve avvenire:

  • entro 6 mesi, se è aggiunta una nuova classe di pericolo o è attribuita una classe o categoria di pericolo più grave o sono necessarie nuove informazioni sull’etichetta;
  • entro 18 mesi se una nuova classificazione comporta una classe di pericolo o categoria meno grave;
  • entro 18 mesi, se le modifiche derivano da altri atti delegati adottati a seguito di pubblicazioni degli ATP (adeguamenti al progresso tecnico) e se non diversamente indicato negli atti stessi”.

 

Infine, la scheda ricorda i principali riferimenti in materia di etichettatura che sono riportati nell’art. 31 del Regolamento UE 1272/2008 (CLP).

 

In base a questo articolo, anche lui aggiornato dal regolamento 2024/2865, “vanno rispettate le seguenti disposizioni generali relative all’apposizione delle etichette:

  • l’etichetta è scritta nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza è immessa sul mercato. Il fornitore può utilizzare più lingue purché siano riportate le stesse informazioni;
  • l’etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale. L’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole;
  • il colore e la presentazione dell’etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile;
  • gli elementi dell’etichetta sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. Essi sono formattati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.;
  • la forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell’etichetta sono definiti (vedi tabella 1)”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta indicazioni anche su altre tipologie di etichette (etichette per prodotti sfusi, etichette nella pubblicità e vendite a distanza) e che per fornire ulteriori informazioni rimanda, tramite un QR code all’opuscolo “ Agenti chimici pericolosi”

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Nuova etichettatura di sostanze e miscele”, Focus tecnico salute e sicurezza sul lavoro a cura di Maria Rosaria Fizzano, Eleonora Riglioni, Paola Desiderio, Claudio Kunkar, Alessandra Menicocci, Elisabetta Barbassa, edizione 2026 (formato PDF, 177 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le novità sull’etichettatura di sostanze e miscele”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Unione Europea - Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele – Versione originale con aggiunta del Testo consolidato con modifiche dal Regolamento (UE) 2025/2439 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2025.


 

 



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