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Sulla promozione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese

Sulla promozione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

09/03/2018

La Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità di un committente di lavori edili che ha omesso di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate dei lavori. La responsabilità penale fondata sulla situazione di pericolo.

Sulla promozione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese

La Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità di un committente di lavori edili che ha omesso di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate dei lavori. La responsabilità penale fondata sulla situazione di pericolo.

Roma, 9 Mar – Quali sono i compiti di un committente di lavori edili nel momento in cui commissiona lavori di tinteggiatura di un immobile? Quali sono le responsabilità riguardo alla cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate dei lavori?

 

Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che entrano nel merito degli obblighi del committente in relazione all’appaltatore - ad esempio le sentenze n. 52658 del 18 dicembre 2014, n. 14012 del 2 aprile 2015 e n. 50967 del 08 novembre 2017 – e lo fa anche più recentemente la Sentenza n. 56106 del 15 dicembre 2017 che riguarda la responsabilità di un committente per la caduta e la morte di una lavoratore.

 

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L’evento infortunistico e le sentenze di primo e secondo grado

Nella pronuncia della Cassazione si ricorda che la Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 586 emessa all'udienza del 18 novembre 2016 e depositata in data 16 febbraio 2016, “ha confermato la sentenza di condanna alla pena della reclusione di mesi 8 (pena sospesa) ed al risarcimento del danno”. In particolare all'imputato, quale committente di alcuni lavori edili, “si contesta la violazione degli artt. 113, 81, 40, 589, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 41, 36 quater comma 3, 35, 7, comma 3, del d.lgs. 626/1994, per aver cagionato in data 4 settembre 2006 la morte di G.A., omettendo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate dei lavori, ai fini e nell'ottica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di rischi incidenti sull'attività lavorativa”.

Più precisamente il 4 settembre 2006 G.A., dipendente della XXX, impresa incaricata da V.B. per la tinteggiatura di un immobile, “mentre era intento, senza alcun dispositivo di sicurezza individuale, a completare il ponteggio, lasciato senza protezioni verso l'esterno dalla diversa impresa, a cui ne era stata affidata la realizzazione, è caduto all'indietro dal secondo piano ed è deceduto”. E l'evento è stato ricondotto dai giudici di primo e di secondo grado anche alla colposa omissione di V.B., il quale avrebbe dovuto vigilare affinché la XXX “prendesse in consegna i lavori di tinteggiatura solo dopo la messa in sicurezza del ponteggio e avrebbe, dunque, dovuto impedire l'inizio dei lavori di tinteggiatura in presenza di una situazione di fatto pericolosa di agevole ed immediata percepibilità (incompleta esecuzione dell'allestimento del ponteggio da parte dell'altra impresa incaricata)”.

 

Il ricorso alla Cassazione

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo “ex art. 606 lett b si è dedotta l'inosservanza degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., 6 CEDU e 111 Cost., riferendosi la condanna a condotta diversa (non essersi assicurato che i lavori si svolgessero in assoluta sicurezza) da quella contestata nel capo di imputazione (non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate dei lavori); con il secondo motivo ex art. 606 lett c cod.proc.pen. si è dedotta l'inosservanza dell'art. 589 cod.pen. in relazione alla ritenuta violazione del d.lgs. n. 494 del 1996, non potendo il committente svolgere un controllo continuo e capillare sull'andamento dei lavori e dovendo la sua responsabilità essere valutata in considerazione dei criteri seguiti nella scelta dell'appaltatore, del grado di ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché della percepibilità agevole ed immediata delle situazioni di pericolo; con il terzo motivo ex art. 606 lett c cod.proc.pen. si è dedotta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscenza, da parte del ricorrente, dei fatti che hanno originato l'infortunio”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Veniamo a quanto indicato dalla Corte di Cassazione.

Il primo motivo è considerato infondato, “atteso che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, ud., dep. 19/08/2014, rv. 260161 che riguarda fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori)”. In particolare nel presente caso l'omessa promozione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese incaricate, “strumentale alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa”, ricomprende “l'omesso controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere”. Rimandiamo alla lettura integrale della sentenza per un approfondimento della risposta della Cassazione al primo motivo di ricorso.

 

È infondato anche il secondo motivo, in quanto, come premesso dalla Corte di Appello, “in tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015 ud., dep. 02/04/2015, rv. 263014)”. Ciò si desume – continua la sentenza - dall'art. 3 del d.lgs. n. 494/1996, in vigore alla data dell’incidente ed oggi confluito nel d.lgs. n. 81 del 2008, “ai sensi del quale il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro”. Invero, il d.lgs. n. 494 del 1996, nel darne una definizione generale all'art. 2 e nel definirne gli obblighi all'art. 3, ha dato vita “ad un'autonoma posizione di garanzia, riferita, appunto, al committente privato, il quale, dopo essere stato individuato come ‘soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata’ (art. 2, lett. b), sciogliendosi qualunque legame con la figura del committente/datore di lavoro, è stato gravato, con riferimento tanto alla fase di progettazione dell'opera, quanto a quelle dell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dell'obbligo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 626 del 1994”.

 

E sebbene la Suprema Corte abbia precisato che il dovere di sicurezza gravante sul committente “non esige un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo (tra le altre, Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 ud., dep. 31/05/2017. rv. 270100), tale principio, invocato dal ricorrente, è stato correttamente applicato nel provvedimento impugnato in cui la responsabilità penale di V.B. è stata fondata sulla situazione di pericolo, immediatamente percepibile, anche da persona priva di particolari competenze tecniche, determinata dalla realizzazione, da parte dell'impresa incaricata di realizzare il ponteggio per l'imbiancatura, di una struttura di sei piani, priva di qualsiasi protezione laterale, messa a disposizione della diversa impresa incaricata della tinteggiatura”.

Dunque alla luce di tale specifica situazione di pericolo il committente, in considerazione della sua posizione di garanzia, “non avendo nominato un responsabile dei lavori in sua sostituzione, sarebbe dovuto intervenire, impedendo ad G.A. di salire sul ponteggio in assenza dell'adeguata messa in sicurezza”.

 

Infine si indica che anche il terzo motivo è infondato, “denunciando un vizio di motivazione su un aspetto irrilevante e, cioè, sulla conoscenza, da parte del ricorrente, del momento del passaggio delle consegne tra le due imprese, che doveva intervenire dopo il - e non prima del - completamento del ponteggio da parte della prima e su cui il ricorrente non ha adeguatamente vigilato, contribuendo ad ingenerare la situazione di pericolo. Invero, nel ricorso non è stata indicata alcuna prova circa l'intervenuto accordo tra le due imprese avente ad oggetto l'anticipazione di tale momento ed il completamento dell'impalcatura da parte dell'Impresa a cui era stata, invece, affidata la tinteggiatura dell'immobile, facendosi riferimento solo a testimonianze concernenti la mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la mancata comunicazione al ricorrente del subentro di un'impresa all'altra”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

In definitiva con la sentenza n. 56106 del 15 dicembre 2017 la Corte di Cassazione indica che “il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 15 dicembre 2017, n. 56106 - Caduta dal secondo piano e morte: responsabilità del committente



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