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Sugli obblighi del datore di lavoro di un’impresa affidataria

Sugli obblighi del datore di lavoro di un’impresa affidataria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

07/03/2018

Le responsabilità di un'impresa affidataria per la caduta mortale di un lavoratore da un'apertura non protetta. L’evento infortunistico, il riscorso, la sentenza e i compiti e gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie.

Sugli obblighi del datore di lavoro di un’impresa affidataria

Le responsabilità di un'impresa affidataria per la caduta mortale di un lavoratore da un'apertura non protetta. L’evento infortunistico, il riscorso, la sentenza e i compiti e gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie.

Roma, 7 Mar – L'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008, definisce "impresa affidataria" l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente" e l'art. 97 dello stesso decreto “attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 del d.Lgs 81/2008”.

 

A ricordarlo e a fornire alcune informazioni su obblighi e responsabilità del datore di lavoro della impresa affidataria è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 1878 del 17 gennaio 2018, che riguarda la caduta mortale di un lavoratore da un'apertura non protetta.

 

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Segnaliamo, a questo proposito, che sulle cadute da aperture non protette, nel comparto delle costruzioni, ci siamo soffermati più volte come giornale, con particolare riferimento alle puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”. E anche in materia di imprese affidatarie non è la prima volta che interviene la Corte di Cassazione.

Ricordiamo ad esempio alcune sentenze del 2017 in materia:

  • sentenza n. 36066 del 21 luglio 2017 che si sofferma sull’assenza di presidi di sicurezza e responsabilità di una ditta affidataria delle opere e subappaltante;
  • sentenza n. 10014 del 01 marzo 2017 che interviene sul tema della verifica dell’idoneità dell’impresa affidataria;
  • sentenza n. 41795 del 14 settembre 2017 sulla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 

L’evento infortunistico e le mancate verifiche

Nella nuova sentenza del 17 gennaio 2018 la Corte Suprema segnala che B.G. ricorre avverso una sentenza che, pur riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio - la pena è stata ridotta – “ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche [decesso di A.I.]”.

In particolare il B.G. è stato chiamato a rispondere in quanto amministratore della ditta XXX srl affidataria dei lavori nell'ambito di un cantiere in cui erano svolti lavori dalla ditta YYY da cui dipendeva il lavoratore deceduto. Questi “durante le operazioni di allocazione di posa in opera e fissaggio di alcune tubazioni, era caduto da un'apertura presente in un soppalco precipitando al suolo da 4 metri circa”.

E al B.G., “nella qualità sopra indicata, si addebitava ex art. 96 comma 1 lett. g) d.Lvo 81/2008 di non avere effettuato nel POS la valutazione specifica del rischio con riferimento alla lavorazione di posa e fissaggio tubazioni e dell'art. 97 dello stesso decreto, di non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavoratori affidati”.

Si segnala, in particolare, che la Corte territoriale “ha apprezzato che nel POS non era stata verificata e considerata la specifica condizione di rischio in cui si era trovato il lavoratore nella posa in opera dei tubi e che l'infortunato non aveva posto in essere alcuna manovra esorbitante ed eccezionale. Nel ridurre la pena, ha ritenuto non applicabile l'ulteriore riduzione ex articolo 114 cod.pen., anche perché i coimputati erano stati in precedenza tutti assolti”.

 

Il ricorso alla Cassazione

Nella sentenza si indica che il ricorrente censura, con il primo motivo, il giudizio di responsabilità.

In particolare lamenta il vizio di motivazione “laddove, pur dando atto del comportamento imprudente del lavoratore (senza peraltro specificare se tale imprudenza era riferibile al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il cui obbligo era specificamente previsto dal POS, oppure nell'avere acceduto alla zona prospiciente rimuovendo o scavalcando volontariamente le tavole di legno della barriera) ometteva di spiegare l'asserita irrilevanza del fatto che l'area su cui era collocata l'apertura da cui il lavoratore era caduto non era quella sulla quale doveva lavorare”.

Mentre con il secondo motivo lamenta il diniego dell'ipotesi di cui all'articolo 114 cod.pen.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione indica che il ricorso è infondato.

E la prima censura è di merito e pone questioni già risolte “giacché il giudicante ha con chiarezza individuato la causa dell'evento, in relazione alla carenza di prevenzione antinfortunistica che aveva fatto sì che nella zona di lavoro fosse presente l'apertura non protetta dalla quale la vittima era caduta [situazione di pericolo non valutata nel POS], nello svolgimento delle proprie attività lavorative, escludendo poi alcuna manovra azzardata del lavoratore, con il conforto delle dichiarazioni del collega di lavoro”.

 

Inoltre il giudice di secondo grado ha sottolineato che in cantiere - rispetto al quale è rimasto accertato che il B.G. era in concreto il legale rappresentante della ditta XXX, affidataria dei lavori – “sussisteva una situazione di concreto pericolo per il lavoratore che, nel realizzare la posa ed il fissaggio di tubazioni della struttura metallica soppalcata, al fine di verificare la perfetta verticalità del tubo, si era recato sul soppalco al primo piano dove c'era un'apertura non protetta”. E la sentenza ha correttamente ritenuto che “il B.G., nella qualità sopra indicata, aveva assunto la posizione di garanzia con riguardo ai rischi di tutti gli operai che per motivi di lavoro accedevano al cantiere, non avendo rilievo la esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito, v. Sez. 4, n. 16346 del 19/12/2007- dep. 2008-, Caramia, Rv. 239578)”.

 

E si sottolinea che la sentenza è in linea con le disposizioni normative in tema di impresa affidataria dei lavori del d.Lgs.vo 81/2008. E estrema sintesi – continua la sentenza - il datore di lavoro della impresa affidataria “è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Leg.vo 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati”. E riguardo a tali obblighi il B.G. è rimasto “inadempiente, come evidenziato dai giudici di merito”.

 

E in questa situazione di fatto la previsione nel POS della cintura di sicurezza e l'asserito mancato utilizzo della medesima da parte del lavoratore “non fa venire meno i presupposti della responsabilità del ricorrente, il quale aveva l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi venivano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori di altre imprese operanti nel cantiere, atteso che la legge gli impone, nella qualità legale rappresentante della impresa affidataria dei lavori, di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere (v. anche, Sez. 4, n. 2904 del 20/06/2007, Di Falco, Rv. 236904)”.

 

Rimandando alla lettura integrale della sentenza riportiamo poi qualche breve indicazione relativa alla risposta al secondo motivo di ricorso.

 

Riguardo all’applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione, l'articolo 114 cod.pen. “trova applicazione solo laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale”. Ed è evidente che di tale norma “non può farsi applicazione in casi come quello di che trattasi, dove non si pone un tema di concorso o di cooperazione nel reato, essendo risultata la sola responsabilità dell'imputato”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

In definitiva con la Sentenza n. 1878 del 17 gennaio 2018 la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1878 - Caduta mortale da un'apertura non protetta: responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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