Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Se le vie di circolazione non sono sgombre e ostacolano il transito

Se le vie di circolazione non sono sgombre e ostacolano il transito
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

29/08/2018

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul ricorso per un infortunio causato da un corridoio di passaggio ingombro di materiale con conseguente caduta di un lavoratore. L’applicazione dell’articolo 64 del D. Lgs. 81/2008.

Se le vie di circolazione non sono sgombre e ostacolano il transito

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul ricorso per un infortunio causato da un corridoio di passaggio ingombro di materiale con conseguente caduta di un lavoratore. L’applicazione dell’articolo 64 del D. Lgs. 81/2008.


Roma, 29 Ago – Il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 (D.Lgs. 81/2008) e deve anche far sì che:

  • “le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”.
 
Questo è quanto richiede l’articolo 64 (Obblighi del datore di lavoro) del Titolo II (Luoghi di lavoro) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), un articolo di legge che è stato citato in varie sentenze - ad esempio nella Sentenza n. 39360 del 30 settembre 2015 – ed è stato ricordato anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 14657 del 30 marzo 2018.

 

Pubblicità
OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Videocorsi in USB - OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro
 

La sentenza n. 14657, l’evento e i motivi del ricorso

Nella citata sentenza del 30 marzo scorso la Corte di Cassazione segnala che la Corte di Appello di Firenze “ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui K.S.F. è stata condannata, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, alla pena della multa di euro 750,00 per il delitto di cui agli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., per avere”, quale dirigente del punto vendita XXX di Firenze, con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, “consentito che il corridoio di passaggio per il motocarichi, luogo di utilizzo comune fuori dalla disponibilità dei datori di lavoro proprietari dei singoli box vendita, peraltro, adibito a uscita di sicurezza, fosse ingombrato da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta di I.M., da cui conseguivano lesioni personali consistenti in contusione epatica e frattura IX, X e XI costole destre, con malattia guarita in 125 giorni (18 settembre 2010)”.

 

Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione denunciando:

  • “l'inosservanza e erronea applicazione degli artt. 178, primo comma, lett. c, 180, 185, cod.proc.pen., essendo stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, nonostante l'indeterminatezza del capo di imputazione, per mancata individuazione della norma cautelare, asseritamente violata, risultando non pertinente all'art. 61 del d. lgs. n. 81 del 2008;
  • l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., 61 e 64 del d.lgs. n. 81 del 2008, 604, 530, 533, 546, primo comma, lett. e) cod.proc.pen.”;
  • “la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale dell'imputata”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Rimandando alla lettura integrale della sentenza in merito al dettaglio dei ricorsi, ci soffermiamo brevemente sulle risposte della Corte di Cassazione.

 

Secondo la Corte i primi due motivi di ricorso “non meritano accoglimento, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 ud., dep. 04/02/2014, rv. 258920), in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, conformemente a quanto avvenuto nel caso di specie, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (nello stesso senso, tra le tante, Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 ud., dep. 24/05/2013, rv. 255772, secondo cui, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati)”.

Dunque al di là di eventuali refusi – posto che il riferimento all'art. 61 integrava “un mero refuso materiale, da cui non è derivato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputata” – “non può ravvisarsi, pertanto, alcuna violazione di legge nel rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte dei giudici di merito”. Giudici che hanno, inoltre, evidenziato come dalla descrizione del fatto “emergesse chiaramente la disposizione violata e, cioè, l'art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza”.

 

E neanche gli altri motivi superano il vaglio di ammissibilità, in quanto “non denunciano né violazioni di legge, né mancanze, illogicità e contraddittorietà della motivazione effettive o, comunque, rilevanti, su aspetti che risultano decisivi ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, ma si traducono in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito”. E si ricorda che nel giudizio di legittimità “non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965)”.

 

Si ricorda poi che la ricorrente “lamenta carenze o contraddittorietà motivazionali insussistenti o, comunque, irrilevanti - sul mancato reperimento da parte della Asl di lamentele sulle condizioni del magazzino, lamentele che la Corte ha desunto dalle prove testimoniali e che ben potevano essere state verbali e non scritte”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Rimandiamo sempre alla lettura della sentenza, che si sofferma anche:

  • sulla “valutazione di inattendibilità del teste B., che non è stata fondata solo su una sua eventuale ed imprecisa ragione di corresponsabilità, ma su una molteplicità di inesattezze o circostanze poco verosimili riferite dalla stessa”;
  • “sulle consegne avvenute la data dell'infortunio (sui cui sembra addirittura dedotto un travisamento della prova, che, peraltro, risulterebbe inammissibile, trattandosi di doppia conforme, in assenza delle condizioni necessarie), le quali sono state ricostruite dalla Corte in base al complessivo quadro indiziario, fondato anche sulla coincidenza del giorno dell'Infortunio con il sabato, presumibilmente quello di maggiore vendita e, quindi, maggiori consegne;
  • sulle condizioni del luogo dell'infortunio nella data del 18 settembre 2010, desunta dai giudici di merito in base al complessivo quadro indiziario emerso, che non viene aggredito dal ricorrente nella sua unitarietà, ma in modo frammentario ed incompleto”;
  • sulle censure relative alla durata della malattia ed alla quantificazione del danno che “presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, che hanno ritenuto condivisibili le valutazioni dell'Inail”;
  • sul diniego delle attenuanti generiche.

 

In conclusione, la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 30 marzo 2018, n. 14657 - Corridoio di passaggio ingombro di materiale e caduta. Art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Delega di funzioni e adozione di una procedura: annullata una condanna

Datore di lavoro: responsabilità per manutenzione dispositivi e delega

Sulla modifica di un macchinario per aumentarne la produttività

Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità