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Quaderni tecnici Inail per i cantieri: i parapetti provvisori
Roma, 17 Nov – Il miglioramento della prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili passa anche attraverso l’adozione di parapetti provvisori. Parapetti che permettono di ridurre gli effetti di una possibile caduta e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Inoltre la classificazione introdotta dalla norma tecnica di prodotto UNI EN 13374: 2013 – come vedremo – “contribuisce in maniera incisiva al processo di valutazione del rischio in quanto mette in relazione i requisiti prestazionali e geometrici che i parapetti devono possedere con quelli relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la pendenza e l’altezza di caduta”.
Ad esprimersi in questi termini, in relazione all’uso dei parapetti nei cantieri, è un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili dal titolo “Parapetti provvisori” e realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail.
Il Quaderno – che fa riferimento alla ricerca Le problematiche delle PMI dei cantieri temporanei o mobili riguardanti l’evoluzione legislativa e normativa connessa all’innovazione tecnologica (responsabile Luca Rossi - DIT) – ricorda che i parapetti provvisori sono “dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio ecc)”.
Devono essere utilizzati nelle lavorazioni “in cui c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) e nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di seppellimento e/o di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 m rispetto al piano di campagna)”.
Veniamo dunque alla norma tecnica UNI EN 13374: 2013 (Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifiche di prodotto, metodi di prova) che può essere molto utile per la scelta del tipo di parapetto.
La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende innanzitutto “dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. Essa deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:
- tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
- inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
- tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
- altezza di caduta del lavoratore”.
Tuttavia la norma UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto “da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Essa è definita come la distanza verticale fra il punto in cui una persona sta in piedi e il punto più basso del parapetto”.
Ad esempio la classe A dei parapetti può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°. Mentre la classe B “può essere utilizzata: fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri. La classe C può essere utilizzata: fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono presenti diagrammi e immagini esplicative, anche con riferimento alle classi di utilizzo per inclinazioni e altezze di caduta diverse.
Il quaderno si sofferma poi sulla classificazione dei parapetti provvisori.
I parapetti provvisori vengono, come abbiamo visto, “divisi in tre classi (A, B, C) in base ai requisiti prestazionali che soddisfano:
- Classe A: sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire una presa quando la persona cammini a fianco alla protezione; trattenere una persona che cammini o cada nella direzione della protezione;
- Classe B: sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire una presa quando la persona cammini a fianco alla protezione; trattenere una persona che cammini o cada nella direzione della protezione; trattenere la caduta di una persona che scivoli o cada lungo una superficie inclinata;
- Classe C: trattenere la caduta di una persona che scivoli o cada lungo una superficie molto inclinata”.
Per ogni classe il documento riporta anche i requisiti dimensionali dei parapetti provvisori.
Ricordiamo, tuttavia, che i parapetti provvisori possono essere classificati anche in base alla metodologia di costruzione:
- tradizionali: “costruiti in cantiere, in legno o in acciaio”. Sono molto diffusi “in quanto il materiale necessario al loro assemblaggio è generalmente disponibile in cantiere”;
- prefabbricati: costruiti in fabbrica e assemblati in cantiere, generalmente in acciaio”. Sono molto versatili “per la possibilità di montaggio, con vari sistemi di fissaggio, su diverse tipologie di supporto” e sono generalmente facili da installare.
Rimandiamo alla lettura del documento, in relazione alla marcatura dei parapetti, al loro montaggio, smontaggio e manutenzione, e concludiamo questa breve presentazione riportando le risposte alle domande più frequenti (FAQ - Frequently asked questions) presenti sul Quaderno Tecnico.
D. Un parapetto completamente in legno, realizzato in cantiere, può essere utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto?
R. Sì, purché idoneo.
D. Cosa si intende per idoneo?
R. Che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.
D. In che modo può essere dimostrata l’idoneità del parapetto?
R. A discrezione del datore di lavoro, ad esempio dimostrando che esso resiste alle sollecitazioni previste nella norma UNI EN 13374 per l’uso specifico.
D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un parapetto provvisorio?
R. Alla struttura sulla quale viene fissato il parapetto e al sistema di ancoraggio.
D. Un ponteggio può essere utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
R. Si, purché per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato ( Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010).
D. La norma UNI EN 13374 è applicabile ai ponteggi e ai trabattelli?
R. No, la norma UNI EN 13374 esclude l’applicazione ai ponteggi e ai trabattelli.
D. Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato CE?
R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
D. Che cos’è un parapetto normale?
R. È un parapetto che soddisfa le seguenti condizioni (D.Lgs 81/08, All. IV 1.7.2.1): a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un’altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
D. Che cos’è un parapetto normale con arresto al piede?
R. È un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri (D.Lgs 81/08 All. IV 1.7.2.2).
D. In assenza della direttiva di prodotto il fabbricante a cosa deve fare riferimento?
R. Per i prodotti non coperti da direttiva si applica il D.Lgs 206/05 (Codice del consumo), parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.
D. Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato UNI EN 13374?
R. Non necessariamente, in quanto la norma tecnica non è obbligatoria ma volontaria.
D. Secondo la UNI EN 13374 a che tipo di sollecitazioni deve resistere un parapetto provvisorio prefabbricato?
R. La norma UNI EN 13374 divide i parapetti provvisori prefabbricati in tre classi: A, B e C. Un parapetto di classe A deve resistere a sollecitazioni dovute ad azioni statiche orizzontali e verticali; un parapetto di classe B deve resistere a sollecitazioni dovute ad azioni statiche, orizzontali e verticali e superare dei test dinamici; un parapetto di classe C deve superare solo dei test dinamici.
D. Secondo il D.Lgs 81/08 qual è l’altezza minima della tavola fermapiede nei parapetti provvisori?
R. Il D.Lgs 81/08 non prevede un’altezza minima per i parapetti provvisori. Per i ponteggi in legname richiede che sia maggiore o uguale a 20 cm (2.1.5.1 dell’Allegato XVIII); per i ponteggi in materiale diverso dal legname è previsto un limite minimo di 15 cm (art.138 comma 5 lett. c).
D. Secondo la UNI EN 13374 qual è l’altezza minima della tavola fermapiede?
R. 15 cm.
D. Come può un fabbricante di parapetti provvisori prefabbricati dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs 206/05?
R. Rispettando i livelli di priorità richiesti dal D.Lgs 206/05 che richiede, quando non esista una legislazione europea o nazionale, di riferirsi alla norma europea se disponibile: in questo caso la UNI EN 13374.
D. È necessario che i componenti di un parapetto provvisorio (montante, correnti) siano rivestiti con materiale idoneo alla riduzione del rischio d’urto contro gli stessi?
R. No. Ci possono essere dei casi in cui è necessario e dei casi in cui non lo è, dipende dalla valutazione del rischio.
D. In assenza di indicazioni precise nel D.Lgs 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un parapetto provvisorio in che modo può operare il datore di lavoro?
R. In molti modi, ad esempio redigendo una propria specifica tecnica di prodotto a cui far riferimento. In questo caso il fabbricante dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il modo più rapido tuttavia è quello di utiizzare un parapetto provvisorio costruito secondo quanto previsto dalla UNI EN 13374 e attenendosi al libretto di uso e manutenzione del fabbricante che fornisce le indicazioni per il corretto montaggio.
D. Il lavoratore che utilizza un parapetto provvisorio deve avere particolari requisiti?
R. I parapetti provvisori vengono utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.
D. Il lavoratore che effettua la manutenzione di un parapetto provvisorio deve avere particolari requisiti?
R. I parapetti provvisori vengono utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione.
D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato?
R. Che il lavoratore:
- sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale,
- abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.),
- prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta,
- sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra.
Il processo di qualifica è interno all’azienda visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.
L’indice del documento:
1. Denominazione
2. Documenti di riferimento
3. Cosa sono
4. Destinazione d’uso
5. Classificazione
5.1 Classificazione secondo la UNI EN 13374: 2013
5.2 Classificazione per tipologia
6. Marcatura
7. Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
7.1 Scelta
7.2 Montaggio
7.3 Uso
7.4 Smontaggio
8. Indicazioni essenziali di manutenzione
9. FAQ (Frequently asked questions)
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Parapetti provvisori”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 1.7 MB).
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