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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Le immagini dell'insicurezza: uomo ragno in azione...
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Il rischio cadute dall’alto sembra essere il più diffuso, sia che si tratti di caduta da una scala, sia da un’impalcatura che dal decimo piano (o più) di un palazzo, come dalle immagini che presentiamo oggi.
Inutile sottolineare a quali rischi sta andando in contro l’operaio in questione che abbiamo deciso di soprannominare “uomo ragno” per ovvi motivi.
... e il rischio non diminuisce di certo ancorandosi con una mano al davanzale della finestra...
L’uomo ragno si sta occupando della riparazione o del montaggio di un condizionatore fissandolo all’esterno di un palazzo ad un’altezza da terra incalcolabile, ma che supera senz’altro i 30 metri, e sta lavorando senza prendere le dovute precauzioni per evitare inutili rischi e tutelare la propria sicurezza.
L’uomo sta andando in contro al grave rischio di scivolare e cadere al suolo con un impatto che gli causerebbe certamente la morte. A meno che non abbia la capacità di spiccare il volo come “superman”...
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L’utilizzo di appropriati Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta, come un’imbracatura di sicurezza agganciata ad un punto fisso in grado di sopportare lo sforzo necessario a sostenere l'eventuale caduta della persona, sono strumenti indispensabili in caso di lavorazioni di questo tipo.
Ma non solo: non sono state adottate neppure delle opportune misure di sicurezza per evitare che anche l’elettrodomestico possa cadere da un’altezza di 30 metri, con le ovvie conseguenze per gli eventuali passanti.
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Ricordiamo l’art. 115 del D.Lgs. 81/08 che affronta il rischio cadute dall’alto:
“Art. 115.
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.”
Federica Gozzini
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