Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Imparare dagli errori: lucernari non sicuri

Imparare dagli errori: lucernari non sicuri
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

05/10/2017

Esempi di infortuni professionali dovuti allo sfondamento e cedimento dei lucernari. Attività di manutenzione, ristrutturazione e sopralluoghi di solai. Le dinamiche degli infortuni e la prevenzione.

Imparare dagli errori: lucernari non sicuri

Esempi di infortuni professionali dovuti allo sfondamento e cedimento dei lucernari. Attività di manutenzione, ristrutturazione e sopralluoghi di solai. Le dinamiche degli infortuni e la prevenzione.

Pubblicità
La sicurezza nel cantiere edile
Videocorsi in USB - La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Brescia, 5 Ott – Nelle scorse settimane con la rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni di lavoro e alla raccolta di elementi di prevenzione, siamo tornati ad affrontare il tema delle cadute dall’alto.

E lo abbiamo fatto partendo da alcune specificità dei luoghi di lavoro, da alcuni ambienti e criticità che rendono più elevato il rischio di caduta.

 

Dopo aver parlato, in una precedente puntata, di cavedi (sorta di cortile interno di piccole dimensioni) e bocche di lupo (aperture a livello del terreno), ci soffermiamo oggi sui lucernari, aperture praticate sulla copertura di un edificio, che sono correlati a numerosi incidenti, generalmente per sfondamento o cedimento di queste strutture.

 

Come sempre i casi di infortunio presentati sono tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

I casi

Il primo caso di infortunio avviene durante il sopralluogo su un solaio.

Un lavoratore, non regolarmente assunto, viene chiamato da un impresario edile per effettuare alcune lavorazioni per suo conto presso uno stabilimento industriale.

Mentre si trova con l’impresario per un sopralluogo sul solaio di copertura dello stabilimento per valutare il tipo di lavoro da svolgere, il lavoratore transita su un lucernario che non regge il peso e lo fa precipitare al suolo da un'altezza di circa 7 metri. Il lavoratore riporta fratture in sedi multiple.

 

Al di là dell’irregolarità contrattuale, questi sono i fattori causali rilevati dalla scheda:

- il lavoratore “ transitava su lucernario non idoneo al pedinamento;

- percorso non delimitato e senza protezioni;

- mancato uso di cinture di sicurezza”.

 

Il secondo caso riguarda un infortunio durante lavori di ristrutturazione.

Un lavoratore, dipendente di una ditta edile, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del tetto di uno stabilimento mette i piedi sopra un lucernario in materiale plastico che cede sotto il suo peso facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa 6 metri.

Nell'infortunio il lavoratore riporta le seguenti lesioni: trauma cranico, frattura costale bilaterale, ematoma alla milza, fratture vertebrali.

Le indagini successive hanno evidenziato che sul tetto non erano stati adottati apprestamenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti, come ad esempio tavole sopra i lucernari, oppure reti di protezione sotto gli stessi, oppure parapetti che impediscano l'accesso alla zona pericolosa o comunque predisponendo misure tecniche idonee.

 

Questi i fattori causali rilevati:

- “sul tetto non erano stati adottati apprestamenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti, come ad esempio tavole sopra i lucernari, etc”;

- il lavoratore “transita su superficie non portante”;

 

Il terzo caso riguarda un infortunio con sfondamento di un lucernario.

Mentre si trova sul tetto per la verifica dei lucernari, un lavoratore inciampa cadendo con il corpo sopra un lucernario in vetroresina sfondandolo e precipitando da un'altezza di circa 10 metri sul pavimento sottostante.

Nella caduta dall'alto riporta la frattura della testa e del torace.

 

La prevenzione

Per parlare di prevenzione facciamo riferimento ad alcuni documenti pubblicati sul sito prevenzionecantieri.it, un portale informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia.

 

Ad esempio in “Soluzioni per la sicurezza: Sfondamento lucernari”, si ricorda che durante le operazioni di manutenzione di coperture di edifici industriali “molto spesso si creano situazioni di rischio legate alla presenza sul piano di lavoro di lucernari e cupolini non pedonabili”.

In particolare “un lavoratore che dovesse finire con il corpo sopra questi lucernari può sfondarli e cadere direttamente nei locali sottostanti”. Dunque una valutazione del rischio deve tener conto del rischio di caduta dall’alto per sfondamento di lucernari, cupolini o altre finestrature non pedonabili.

 

Inoltre per prevenire pericolose cadute “tutti i lucernari devono essere protetti contro le cadute accidentali con sistemi che ne inibiscano la calpestabilità o la caduta”.

In particolare tra le soluzioni progettuali ammissibili “vi sono:

- le reti metalliche poste alla minor distanza possibile per impedire o ridurre al minimo l’altezza di caduta;

- i parapetti che impediscono l’accesso alla zona pericolosa;

- l’obbligo dell’uso dei DPI anticaduta”.

 

Il documento riporta i principali riferimenti normativi relativi al Decreto legislativo 81/2008:

- Art. 107 definizione lavoro in quota;

- Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;

- Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;

- Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali;

- Art. 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;

- Art. 146 Difesa delle aperture;

- Art. 148 Lavori speciali;

- All. IV punto 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9.

 

Nel documento “Soluzioni per la sicurezza: Difesa lucernari” si segnala che durante la realizzazione di coperture, o di solai, di abitazioni civili e di edifici industriali si possono infatti creare situazioni di rischio “legate alla predisposizione di aperture che andranno coperte con lucernari, shed, cupolini ecc.”. Aperture che normalmente vengono protette in maniera provvisoria, “tramite tavole facilmente rimovibili, per permettere le operazioni di posa delle guaine impermeabilizzanti, di misurazione da parte dei posatori di serramenti o per altre operazioni preliminari alla messa in opera del prodotto scelto per la chiusura definitiva”.

E durante queste operazioni “non viene quasi mai utilizzata alcuna protezione alternativa e il lavoratore si trova ad operare direttamente sul vuoto”. Succede poi che le tavole, “qualora rimosse, non vengano sempre correttamente riposizionate con rischio notevole per chi transita sulla copertura o sul solaio”.

 

Ricordiamo, infine, che la soluzione sicura prospettata prevede “una chiusura del foro nella parte inferiore della copertura tramite opera provvisionale costituita da un assito sostenuto da una adeguata puntellatura. La soluzione può rimanere in sede per tutte le operazioni che possono essere effettuate dalla parte superiore dalla copertura”. Protezione che si toglierà unicamente “quando si dovrà procedere alla posa in opera del lucernario o simile, e sarà di regola sostituita con un ponteggio o trabattello per le operazioni effettuate dal basso”.

 

 

Sito web di INFOR.MO.: abbiamo presentato le schede numero 6405, 5970 e 4512 (archivio incidenti 2002/2015).

 

 

 Tiziano Menduto

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Imparare dagli errori: ancora infortuni nelle attività di pulizia

Imparare dagli errori: sull’assenza di apprestamenti come le reti di sicurezza

Imparare dagli errori: quando mancano le reti di sicurezza

Imparare dagli errori: i DPI anticaduta nei lavori in quota


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29MAG

Le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza

27MAG

ETS2 e Fondo clima UE: sfide per una mobilità equa e verde nel TPL!

26MAG

Verso una metodologia condivisa per le linee guida in medicina legale

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/05/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
27/05/2026: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento in Gazzetta Ufficiale.
26/05/2026: Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court in Case C-492/23 Sentenza del 2 dicembre 2025 - Russmedia Digital and Inform Media Press.
26/05/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Accessori di imbracatura - lista di controllo – 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MEDICO COMPETENTE

La sicurezza e la differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

I rischi biologici nel mondo del lavoro: informazioni sui batteri


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità