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Friuli Venezia Giulia: una legge per la sicurezza dei lavori in quota
Udine, 19 Nov – Poco meno del 50% degli infortuni mortali che avvengono ogni anno in Friuli Venezia Giulia hanno come causa la caduta dall’alto. E spesso queste cadute avvengono durante le attività svolte sulle coperture, sia in fase di costruzione che durante le successive attività di manutenzione o installazione di impianti come, ad esempio, antenne, impianti di climatizzazione o pannelli solari.
Per poter assumere idonee misure di prevenzione e protezione e ridurre il numero degli infortuni, il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”.
Con questa nuova legge si sono introdotti anche in Friuli Venezia Giulia, come già avvenuto con altre normative regionali, provvedimenti regolamentari che forniscono indicazioni sugli apprestamenti da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
E l’obiettivo è quello di poter realizzare nuovi edifici, o di adeguare quelli esistenti nel caso si prevedano lavori, con idonei sistemi permanenti e sicuri di accesso e di trattenuta ( linee vita, ganci, …) per poter eseguire in sicurezza opere di manutenzione edile o di installazione e/o manutenzione impiantistica sulla copertura.
In particolare la norma, come dichiarato nella presentazione della proposta di legge, intende responsabilizzare “i committenti, i datori di lavoro ed i progettisti circa l’adozione di apprestamenti di sicurezza ‘stabili’, per poter accedere, transitare e lavorare su coperture o su aree in quota potenzialmente soggette a pericolo di caduta dall’alto, al fine di eliminare tale rischio”. E i disposti previsti “si applicano sia ai nuovi edifici, che una volta realizzati dovranno essere dotati dei suddetti apprestamenti di sicurezza, che agli edifici esistenti; questi ultimi, nel caso di opere di ristrutturazione o installazione di impianti (es. antenne, pannelli solari ecc.), qualora non ne siano già dotati, andranno attrezzati con idonei dispositivi di sicurezza al fine di rendere agevole e sicura la futura manutenzione”. E alla domanda di rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività o alla comunicazione prevista nei casi di edilizia libera, dovrà essere allegata “la documentazione tecnica riportante le misure adottate in relazione al percorso di accesso alla copertura, all’accesso alla copertura, al transito e all’esecuzione dei lavori sulla copertura o, in caso di impossibilità tecnica alla realizzazione delle opere suddette, una relazione a firma di tecnico abilitato che attesti le condizioni ostative ad adottare le misure successivamente indicate”. E a conclusione dei lavori il committente “dovrà consegnare all’Ente concedente la documentazione attestante la corretta adozione ed esecuzione delle misure di sicurezza, preventive e protettive, previste dalla presente legge regionale”.
Veniamo all’articolato della Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 che, come indicato nell’articolo 11, entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (pubblicazione che è avvenuta il 21 ottobre 2015).
L’articolo 3 riporta l’ambito di applicazione: “le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall’alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), nonché a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale”.
Sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge le coperture che “non espongono a un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante”. Inoltre in relazione ai lavori da effettuare “le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008”.
L’articolo 4 riporta invece i criteri generali: “nell’elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all’articolo 3 deve essere prevista l’applicazione di misure preventive e protettive di cui all’allegato A”. E l’articolo 5 si sofferma sugli adempimenti richiesti, con particolare riferimento all’elaborato tecnico della copertura (a cui è dedicato anche l’articolo 6), un documento che unitamente al fascicolo dell’opera, laddove previsto, viene “messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima”.
Veniamo all’allegato A in cui si indica che, riguardo ai criteri generali di progettazione, nei casi indicati all’articolo 3 della legge regionale, sono progettate e realizzate “misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza”. E tali misure preventive e protettive “sono finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso di accesso alla copertura; b) il punto di accesso alla copertura; c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura”.
Concludiamo questa breve presentazione riportando le indicazioni relative a quanto richiesto per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture.
Per garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, la norma indica che devono “essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi”.
In particolare a partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura “deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l’adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio: a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; b) parapetti; c) linee di ancoraggio; d) dispositivi di ancoraggio; e) reti di sicurezza; f) impalcati; g) ganci di sicurezza da tetto”.
E si ricorda, infine, che nella scelta dei dispositivi di protezione “deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali”.
RTM
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 19/11/2015 (09:33:54) |
Ennesima legge regionale sul nulla: invece di spendere per nuove leggi, basterebbe fare migliori controlli sul Decreto 81/08 |
Rispondi Autore: Guido Bonometti - likes: 0 | 20/11/2015 (07:07:40) |
Ma legiferazione a tal riguardo non doveva essere a carattere nazionale? A quando la c c cetralizzazione dell'argomento come già previsto per legge se non erro dal 2014? |