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Edilizia: la prevenzione dei rischi nell’accesso alle coperture

Edilizia: la prevenzione dei rischi nell’accesso alle coperture
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

22/03/2018

Un documento Inail si sofferma sul tema della sicurezza nell’accesso alle coperture. La prevenzione dei rischi e le attrezzature e apprestamenti utilizzabili. Focus su piattaforme di lavoro, ponteggi, scale e trabattelli.

Roma, 22 Mar – Riguardo ai tanti rischi di infortunio relativi ai lavori sulle coperture degli edifici, un elemento critico che influisce sulla sicurezza del lavoratore in copertura è rappresentato dall’accesso (e/o sbarco). Tuttavia il D.Lgs. 81/2008 non fornisce “molte indicazioni al riguardo ad eccezione dell’art.111” (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) che al comma 2 prevede ‘Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente’.

 

Lavori in copertura: misure di prevenzione e protezione

A ricordarci, in questi termini, le problematiche relative alla sicurezza nell’accesso alle coperture e a fornirci utili informazioni, è il quaderno di ricerca dell’ InailEsecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”, a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail).

 

Il documento indica che l’accesso alla copertura può avvenire dall’interno del fabbricato o dall’esterno del fabbricato. In generale “sono da preferirsi accessi dall’interno del fabbricato utilizzando aperture su superfici verticali, inclinate o a soffitto”.

E a titolo puramente indicativo “per le aperture su copertura orizzontale e inclinata:

  • l’area dovrebbe essere almeno di 0,5 m2;
  • se di forma rettangolare, il lato inferiore dovrebbe essere di almeno 0,7 m;
  • se di forma circolare, il diametro dovrebbe essere di almeno 0,8 m;
  • per le pareti verticali, le aperture rettangolari dovrebbero essere almeno di larghezza 0,7 m e altezza 1,2 m”.

 

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E se l’accesso può essere a carattere permanente o non permanente (temporaneo), si segnala che la realizzazione di accessi permanenti “è prioritaria rispetto a quelli non permanenti. Essi possono avvenire mediante ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota oppure attraverso scale. Le scale possono essere del tipo: a gradini a rampe con sviluppo rettilineo; retrattili a gradino; a chiocciola; a pioli”.

Inoltre, come vedremo, l’accesso può essere effettuato anche “con attrezzature di lavoro e/o opere provvisionali quali:

Senza dimenticare che “l’accesso può richiedere l’utilizzo di DPI contro le cadute dall’alto come ad esempio per le scale a pioli anticaduta o le piattaforme di lavoro mobili elevabili”.

 

Attrezzature che possono essere utilizzati per l’accesso alle coperture

Il documento si sofferma poi, più nel dettaglio, su alcune attrezzature o apprestamenti che possono essere utilizzati per l’accesso alle coperture.

 

Riguardo, ad esempio, all’impiego delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) per lo sbarco del lavoratore in copertura, il datore di lavoro deve “tener conto di quanto previsto dagli articoli 17 e 28 del d.lgs. 81/08 con riferimento allo specifico luogo di lavoro di utilizzo, alle operazioni da svolgere ed alle caratteristiche dell’attrezzatura in questione. La valutazione riguardante la scelta della PLE deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quello riguardanti lo sbarco del lavoratore. Il datore di lavoro, nella scelta della PLE, deve dunque porre particolare attenzione all’eventuale necessità di sbarco dei lavoratori dalla stessa verso la copertura” (si indica che in molte attività sulle coperture è frequente l’uso di PLE rispondenti alla norma UNI EN 280:2015 che non prevede che il lavoratore possa scendere dalla PLE verso la copertura).

Si ricorda poi che la PLE “può essere utilizzata per l’accesso alla copertura purché possegga i necessari requisiti di resistenza e stabilità e garantisca la eliminazione del rischio di caduta dall’alto o la sua riduzione a livelli accettabili”. E il fabbricante deve “prevedere nel libretto di istruzioni una procedura che consenta il passaggio in sicurezza tra la piattaforma aerea e la copertura. Per l’effettuazione di tale operazione potrebbe essere utilizzato, ad esempio, un sistema di arresto caduta con doppio cordino per consentire il collegamento contemporaneo del lavoratore a due punti di ancoraggio distinti: uno sulla PLE e l’altro sulla copertura (ancoraggio puntuale o lineare)”. Inoltre la PLE “non deve permettere l’allontanamento accidentale della stessa rispetto alla copertura sopratutto quando il lavoratore effettua lo sbarco ed utilizza, ad esempio, un sistema di arresto caduta con doppio cordino”.

 

Un altro strumento utilizzabile è un ponteggio fisso che “può essere usato come mezzo di accesso alla copertura oltre che come opera provvisionale di servizio alla costruzione”.

 

Si ricorda in particolare che il d.lgs. 81/2008 (art. 131 - 138) prevede “che la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, siano vincolati dal rilascio di una apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.131). Il fabbricante richiede al Ministero tale autorizzazione, corredando la domanda di una relazione tecnica (art.132)”.

Rimandiamo alla lettura integrale del quaderno che si sofferma sui contenuti della relazione tecnica e del “libretto del ponteggio” con riferimento anche alle diverse circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul tema.

Si segnala inoltre che se il ponteggio fisso “viene usato esclusivamente come mezzo di accesso alla copertura e non come opera provvisionale di servizio alla costruzione esso deve essere oggetto di idonea valutazione. Qualora lo schema previsto sia diverso da quelli tipo, in termini di geometria e/o di carichi considerati nel calcolo, deve essere redatto un nuovo progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato”.

 

Riprendiamo dal Quaderno anche alcune informazioni sulle scale a pioli anticaduta per l’accesso alle coperture.

 

Il documento segnala che le scale a pioli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al d.lgs. 81/2008: l’art. 113 “prevede al comma 2 relativo alle scale a pioli le ‘altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro’ e l’art.115 che i ‘lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi…quali…guide rigide…’. Questi dispositivi sono dunque sistemi di arresto caduta e devono essere marcati CE come DPI”.

In particolare i componenti essenziali sono:

  • “la scala a pioli dotata di rotaia (linea di ancoraggio rigida);
  • il dispositivo anticaduta di tipo guidato;
  • il cordino con assorbitore di energia;
  • l’imbracatura per il corpo”.

Si ricorda che il dispositivo anticaduta di tipo guidato “si muove lungo la rotaia e accompagna il lavoratore senza la necessità di regolazioni manuali durante la salita e discesa dalla scala e si blocca automaticamente sulla rotaia in caso di caduta”.

Dopo aver riportato diverse informazioni sul cordino anticaduta e sulla normativa tecnica, si segnala che “tale sistema di arresto caduta è particolarmente adatto quando è previsto, dopo l’accesso e/o lo sbarco, l’utilizzo di un sistema di ancoraggio in copertura. In questo caso sarà sufficiente che il lavoratore sia dotato anche di un cordino di arresto caduta e un assorbitore di energia”. Inoltre in molte situazioni di lavoro è “frequente l’utilizzo della scala a gabbia”, peraltro previsto dall’art.113. Tuttavia con il documento “si vuole sottolineare che esistono anche altri dispositivi specifici per la funzione di arresto caduta, come la scala a pioli anticaduta”. Chiaramente l’utilizzo dei possibili mezzi “dovrà essere considerato di volta in volta in base alla valutazione del rischio”. 

 

Segnaliamo, in conclusione, che il Quaderno Inail si sofferma, per l’accesso (e lo sbarco) sulle coperture, anche sull’utilizzo in sicurezza di:

  • scale portatili;
  • trabattelli.

 

Ad esempio il trabattello può essere impiegato per l’accesso alla copertura purché possegga, al di là della conformità al D.Lgs. 81/2008, “i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca la eliminazione del rischio di caduta dall’alto o la sua riduzione al minimo. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante a tale scopo e il manuale d’istruzione deve contenere la relativa procedura per l’accesso in sicurezza. La sola conformità alla UNI EN 1004:2005 non è quindi sufficiente; rispetto ad essa vanno dunque aggiunti ulteriori requisiti specifici”.

  

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, “ Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”, a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail), Quaderno di ricerca numero 15, ottobre 2017 (formato PDF, 5.73 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Esecuzione in sicurezza di lavori in copertura. Le misure di prevenzione”.



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