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Radiazioni ionizzanti: l’esperto in radioprotezione e la sinergia con l’RSPP

Radiazioni ionizzanti: l’esperto in radioprotezione e la sinergia con l’RSPP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi fisici

10/01/2024

Un factsheet Inail riporta informazioni sull’esperto in radioprotezione e sul servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa.

Roma, 10 Gen – Ricordando che l’obiettivo della radioprotezione è quello di ridurre l’espo­sizione alle radiazioni ionizzanti (RI) a carico dei soggetti coinvolti – “perseguendo la preven­zione degli effetti deterministici nonché la minimizzazio­ne degli effetti stocastici” (gli effetti probabilistici) – è importante creare una reale sinergia operativa “fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.” e  quelle introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. (decreto che norma che disciplina la ra­dioprotezione).

 

Il tutto “dando seguito allo sforzo già profuso dalla Sezio­ne di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni” con i prodotti editoriali Inail del 2016 e del 2018:

 

A ricordarlo, con queste parole, è una recente scheda informativa, un fact sheet, curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail, intitolato “L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa” e a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella.

 

Ci soffermiamo oggi su alcune indicazioni della scheda relative a vari attori della prevenzione del rischio in materia di radioprotezione.

 

Nel presentare la nuova scheda l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione

La scheda ricorda che – “fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL, dirigenti e preposti)” - le “figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:

  • l’esperto di radioprotezione (ERP) già esperto qualificato, la cui figura professionale è abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione;
  • il medico autorizzato (MA), la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero”.

 

Inoltre si indica che il datore di lavoro “è tenuto ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti.

 

Detto ciò  si segnala anche l’importanza del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che, “pur non avendo titolo per valutare il rischio” da radiazioni ionizzanti, ha comunque il compito di “stilare il documento aziendale di valutazione dei rischi (DVR), ed è quindi tenuto a collaborare e a interagire con l’ERP per garantire una ottimale gestione della strategia radioprotezionistica laddove esista un qualche fattore di interferenzialità con aspetti di rischio più generali”.

 

Radiazioni ionizzanti: indicazioni sull’esperto in radioprotezione

Gli autori si soffermano poi, in particolare, sull’esperto di radioprotezione (ERP) che “possiede le cognizioni e le competenze atte a garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”.

 

L’esperto di radioprotezione è “iscritto in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del lavoro, ripartito in quattro diversi gradi di abilitazione, dipendenti dalla tipologia di sorgente e/o dallo scenario di rischio”. E i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione “sono disciplinati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2022, attuativo dell’art. 129 comma 4 del d.lgs. 101/2020”.

I compiti dell’ERP sono inoltre indicati negli articoli 130, 131 e 132, sempre del d.lgs. 101/2020, “concernenti le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le comunicazioni al DL, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione”.

 

La scheda chiarisce poi che l’esperto di radioprotezione è chiamato a produrre per il datore di lavoro “una valutazione del rischio preventiva, da elaborare anche sulla base delle informazioni acquisite grazie all’interazione con il DL medesimo. All’ERP spetta poi dare indicazioni al DL in merito a: classificazione delle aree e del personale, norme interne di radioprotezione da osservare durante le normali procedure di lavoro e durante le emergenze, eventuale sorveglianza dosimetrica personale ed ambientale, programmi di formazione, ecc”.

 

Senza dimenticare che:

  • “l’ERP è tenuto inoltre a istituire e a tenere aggiornato, per conto del DL, un registro con la documentazione inerente alla sorveglianza fisica di radioprotezione, i risultati dosimetrici, il controllo dei dispositivi, dei sistemi di misura delle RI e delle attrezzature di lavoro”;
  • “le competenze dell’ERP sono estese anche alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”;
  • l’ERP “è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerenti alla sicurezza del lavoro di cui all’art. 35 del d.lgs. 81/2008, anche quando non rientri fra le risorse umane afferenti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, scenario che è largamente il più comune rispetto alla situazione nazionale delle installazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti in ambienti di lavoro”.

 

Radiazioni ionizzanti: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Concludiamo riportando le informazioni della scheda relative al ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

A questo proposito si ricorda che per la valutazione e la gestione dei rischi presenti in ambiente di lavoro, il datore di lavoro è “tenuto ad avvalersi di un Servizio di prevenzione e protezione (SPP), con a capo un proprio responsabile (RSPP) - da nominare in forma scritta e previa accettazione - secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/2008”.

 

Si segnala poi che i requisiti curriculari dell’RSPP sono: “titolo di studio non inferiore al diploma o, in assenza del titolo di studio, comprovata esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSSP; attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamenti specifici sulla figura del RSPP (modulo A per la formazione generica, modulo B e modulo C per la formazione specifica)”.

Sono poi riportati alcuni dei più importanti compiti del RSPP:

  • “collaborare con il DL alla stesura del DVR,
  • valutare i fattori di rischio in ambienti di lavoro,
  • individuare misure di prevenzione e protezione idonee ed efficaci,
  • elaborare procedure di sicurezza per la gestione delle emergenze,
  • proporre ed istituire programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
  • prendere parte alle riunioni periodiche”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda, su cui ci soffermeremo nuovamente, che riporta dettagli anche sulla valutazione dei rischi, sulle riunioni periodiche, sugli elementi di contatto fra ERP e sistema di gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e sulla formazione. Inoltre il documento segnala anche alcune modalità per condividere strategie e modalità di gestione del rischio in materia di radioprotezione.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa”, a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella, Factsheet, edizione 2023 (formato PDF, 278 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Radiazioni ionizzanti: l’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 



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