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Le novità nella protezione dal radon: gli obblighi degli esercenti

Le novità nella protezione dal radon: gli obblighi degli esercenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi fisici

13/03/2023

Un intervento presenta la normativa per la protezione dal radon con riferimento alle modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022 sul D.Lgs. 101/2020. Focus sugli obblighi degli esercenti e sul riconoscimento dei servizi di dosimetria.

Milano, 13 Mar – Se è il radon ad essere la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione, è importante conoscere gli aggiornamenti della normativa relativa alla protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro.

Anche perché recentemente il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 agosto 2020, è stato poi modificato dal decreto correttivo, il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203, entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

 

In particolare il Titolo IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti) del D.Lgs. 101/2020 è stato parzialmente modificato dal Capo II del D.Lgs. 203/2022.

 

Proprio per far luce sulle novità normative e sulle caratteristiche del D.Lgs. 101/2020, in materia di protezione dal radon, torniamo a fare riferimento agli interventi al seminario “Valutazione del rischio di esposizione al gas RADON negli ambienti lavorativi e residenziali” che, organizzato dalla Consulta CIIP con il contributo di varie associazioni che si occupano di radioprotezione, si è tenuto a Milano il 26 gennaio 2023.

 

Ci siamo già soffermati, in un precedente articolo, sull’intervento “Normativa per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro”, a cura di Federica Leonardi e Rosabianca Trevisi (Inail, Dimeila), parlando delle novità in materia di livelli di riferimento e registrazione dei dati.

 

Oggi torniamo a presentare i contenuti dell’intervento con particolare riferimento ai seguenti argomenti:


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Il decreto legislativo 101/2020 e gli obblighi dell’esercente

L’intervento si sofferma sull’articolo 17 del D.Lgs. 101/2020, come modificato dal decreto correttivo, relativamente agli obblighi dell’esercente (l’esercente è ‘una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni’).

 

I relatori indicano che (comma 1, dell’articolo 17) nei luoghi di lavoro di cui all’art.16 del decreto 101 l’esercente è “tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti:

  1. dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d) (luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali)”;
  2. dalla pubblicazione nella GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) “dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (identificazione aree prioritarie);
  3. dalla pubblicazione nella GURI del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (specifiche tipologie di luoghi di lavoro)
  4. dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e  c)”.

 

L’art. 5 del D.Lgs. 203/2022 aggiunge poi all’articolo 17 del decreto 101 il comma 1 bis: Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

 

Articolo 17 del decreto 101: concentrazione media e livelli di riferimento

Continuiamo a parlare dell’articolo 17 del D.Lgs. 101/2020.

 

Qualora (comma 2) la concentrazione media annua di attività di radon (conc.Rn) in aria non superi il livello di riferimento (LdR) “l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Inoltre l’esercente “ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico”.

 

Riprendiamo dall’intervento uno specchietto relativo alle lettere b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 3 del DPR 380/2001:

 

 

Mentre (comma 3) – continua l’intervento – “se la conc.Rn > LdR , l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento (art. 15), tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale”. 

E (comma 4) se, “nonostante l’adozione delle misure correttive, la conc.Rn > LdR, l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui le dosi media annue < 6 mSv, l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la conc. Rn media annua < LdR, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni”.

 

Una parte modificata dal decreto correttivo conclude il comma 4: “Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d), l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6”.

 

Si segnala (comma 6) poi che l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria “avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nell’allegato II che costituisce parte integrante del DVR di cui all’art. 17, del d.lgs. 81/08”.

 

Articolo 155 del decreto 101: riconoscimento dei servizi di dosimetria

Riguardo alle modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022 l’intervento si sofferma anche sul riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura (articolo 155 del D.Lgs. 101/2020, come modificato dall’ articolo 34 del 203/2022)

 

Intanto il decreto 101 segnala (articolo 7) che con “servizio di dosimetria” si intende “struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorità competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente decreto”.

 

E, riguardo ai requisiti minimi dei servizi di dosimetria radon (allegato II del D.Lgs. 101/2020), nelle more del riconoscimento di idoneità (art. 155), l’intervento indica che i servizi di dosimetria devono “possedere seguenti requisiti minimi:

  1. denominazione, codice fiscale, indirizzo ed eventuale indirizzo WEB
  2. individuazione del responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia di almeno due anni;
  3. individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure;
  4. indicazione sui metodi di misurazione con riferimento a norme internazionali o nazionali o sui metodi sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione;
  5. certificato di taratura con indicazione della riferibilità a campioni primari;
  6. programma di controllo di qualità misure del metodo di misurazione impiegato;
  7. assicurazione della qualità dei risultati anche attraverso la partecipazione a programmi idonei di confronti interlaboratori;
  8. adozione di procedure e istruzioni scritte per i metodi di misurazione, comprese quelle per le tarature e il controllo di qualità”.

 

L’articolo 155 prescrive che “la determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze per la valutazione delle dosi e i ratei di dose, delle attività e conc. di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai tipi e qualità di radiazione, muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica applicabili”. E (comma 2) le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:

  1. la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 130, comma 1, lettera c);
  2. la sorveglianza ambientale di cui all’art. 151, comma 2, lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell’art. 130, comma 9;
  3. i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell’ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;
  4. il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all’art. 152;
  5. rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
  6. ove possibile, i rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all’art. 72;
  7. i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo XIV.

 

Inoltre il comma 3 dell’articolo 155, che ha avuto varie modifiche, indica che: i soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell’ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con (…) sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 bis e dell’allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell’ISIN e dell’INAIL”.

È poi aggiunto il comma 3 bis secondo cui i servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:

  1. hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;
  2. operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
  3. garantiscono l’effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
  4. utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
  5. assicurano la formazione e informazione e l’aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
  6. stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell’organismo di misura.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori informazioni sui servizi di dosimetria (anche con riferimento all’articolo 127) e si sofferma anche su:

  • esperti in interventi di risanamento radon
  • individuazione delle aree prioritarie
  • modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria
  • principio di ottimizzazione della protezione
  • comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Normativa per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro”, a cura di Federica Leonardi e Rosabianca Trevisi (Inail, Dimeila, Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni), intervento al seminario “Valutazione del rischio di esposizione al gas RADON negli ambienti lavorativi e residenziali”, gennaio 2023.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 




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