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Decreto del fare e Decreto 81: i dubbi della Commissione Europea

Decreto del fare e Decreto 81: i dubbi della Commissione Europea
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da interferenze

22/01/2014

Con riferimento alla denuncia di Marco Bazzoni, la Commissione Europea chiederà informazioni alle autorità italiane su due punti: la valutazione del rischio di interferenze in attività a basso rischio e le modifiche al campo di applicazione del Titolo IV.

Lussemburgo, 22 Gen – “Per poter debitamente valutare le Sue affermazioni intendiamo contattare le autorità italiane per ottenere informazioni dettagliate in merito all'attuazione di queste disposizioni dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative in questione”.
Con queste parole contenute nella lettera inviata l’8 gennaio 2014 a Marco Bazzoni dalla Commissione Europea (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) inizia quel lungo processo, più volte raccontato in questo giornale, che potrebbe portare ad una futura procedura d’infrazione. Una eventuale  procedura d’infrazione per “presunte violazioni della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE ad opera dell'Italia risultanti essenzialmente dall'adozione di recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito ‘Legge 98/2013’)”.

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Marco Bazzoni è il tenace e attivo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha inviato denunce documentate alla Commissione europea sulle carenze della normativa italiana in tema di sicurezza, ottenendo spesso più attenzione in sede europea che nel nostro paese. Denunce che hanno riguardato anche altri temi, come la recente denuncia relativa alla norma sugli obblighi per la pubblicità online, la “web tax” (o google tax o spot-tax) che entrerà in vigore a luglio e che potrebbe violare, secondo la denuncia, la direttiva europea 2006/123/CEE (cosiddetta direttiva Bolkestein).
 
In particolare la denuncia a cui fa riferimento la lettera dell’8 gennaio 2014 (denuncia CHAP (2013)02072) è relativa alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 dettate dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013, modifiche che in diversi casi hanno sollevato anche sul nostro giornale non pochi dubbi e perplessità. E la posizione di Marco Bazzoni è sempre stata coerente e chiara: in tutte le interviste ha ripetuto che, a suo parere, il DL 69/2013 (il “ decreto del fare”) non aumenta ma riduce la sicurezza sul lavoro. Che bisogna tener conto che la riduzione della sicurezza ha non solo un elevato costo umano ma anche un “costo sociale spaventoso per lo Stato”.
 
Veniamo al contenuto della lettera della Commissione Europea.
 
Delle varie contestazioni sollevate dall’RLS toscano, la Commissione si sofferma in particolare su due punti, punti che porteranno alla richiesta di informazioni dettagliate alle autorità italiane.
 
Il primo punto riguarda la “documentazione sulla valutazione del rischio in caso d'interferenza tra attività che presentano un basso rischio d'infortunio condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro”.
 
La lettera così si esprime: “dalle informazioni che Lei ci ha fornito risulta che le recenti modifiche dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, n. 81” violerebbe in particolare “l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE conferendo a certi tipi di datori di lavoro committenti che esercitano attività a basso rischio di infortuni la possibilità di sostituire l' elaborazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) con la designazione di ‘un proprio incaricato’ (preposto) ‘in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro’. E “gli elementi da Lei forniti sinora su tale questione richiedono un'analisi approfondita per stabilire se si configuri una violazione della direttiva 89/391/CEE”.
Si fa dunque riferimento alla Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
 
Il secondo punto riguarda invece presunte violazioni della Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
 
La questione sollevata da Bazzoni è relativa alle modifiche al campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
A seguito degli emendamenti introdotti dalla Legge 98/2013 al comma 2 dell’art. 88, infatti, è stata aggiunta una lettera g-bis secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”.
 
“Secondo Lei” – insiste la lettera rivolta a Bazzoni – “il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili verrebbe indebitamente ristretto in modo significativo. Pertanto Lei ritiene che numerosi casi che di norma sarebbero rientrati nel suo campo di applicazione ne siano rimasti esclusi”.
Anche in questo caso si richiede un'analisi approfondita che passa attraverso una richiesta di informazioni dettagliate alle autorità italiane.
 
Rispetto ai due punti che la Commissione vuole approfondire, ve ne sono tuttavia altri per le quali è possibile giungere alla conclusione “che non vi sono motivi per ravvisare una violazione della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE” tali da giustificare “l'avvio di una procedura d'infrazione”. In merito a questi punti “se entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera” Marco Bazzoni non farà pervenire “nuove informazioni pertinenti” tali da indurre a modificare il parere della Commissione, la denuncia sarà archiviata.
 
Concludiamo riportando in breve ipunti accantonati:
 
- riconoscimento della formazione: la denuncia sosteneva “che la nuova formulazione del Decreto Legislativo 81/2008” avrebbe previsto “la riduzione dei requisiti imposti in merito alla fornitura d'informazioni, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori che lavorano meno di 50 giorni in un anno civile”;
- seguito dato agli infortuni sul lavoro: la denuncia indicava una “presunta violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 89/391/CEE a motivo dell'abrogazione dell'articolo 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ("TU 1124/65") e delle modifiche all'articolo 56 del TU 1124/651”;
- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi: la denuncia sosteneva “essenzialmente che prevedendo alcune esenzioni dall'obbligo di presentare domanda in tema di sicurezza antincendio, l'introduzione dell'articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) della legge 98/2013, che modifica il Decreto Presidenziale 151/11, configurerebbe una violazione dell'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE”;
- violazioni della direttiva 92/57/CEE: Marco Bazzoni ha “sollevato un'altra questione in merito al corretto recepimento in Italia dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/52/CEE attraverso l'articolo 90, commi 3 e 11, del Decreto Legislativo 81/2008”.
 
Terremo informati i nostri lettori sui futuri sviluppi delle due contestazioni sollevate in sede di Commissione Europea.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: MB - likes: 0
22/01/2014 (09:06:55)
con tutto il rispetto... credo che nel caso delle semplificazioni sul DUVRI si stia solo cercando di difendere "il regime della carta"
Rispondi Autore: Pier Giorgio Confente - likes: 0
22/01/2014 (10:58:07)
Il citato ricorso dimostra che purtroppo prosegue la cultura della forma, del prevalere dell'aspetto giuridico su quello fisico ed organizzativo!
La sicurezza vera invece sta in un approccio sostanziale che mi sembra sfugga all'estensore della denuncia!
Le carte possono ridurre il rischio di caduta sul duro pavimento (se distribuite uniformemente sul pavimento stesso) ma aumentano il rischio di incendio e non servono al lavoratore che per primo non le legge!
Rispondi Autore: Pietrantonio Pacella - likes: 0
22/01/2014 (13:10:39)
Concordo pienamente con i commenti precedenti. Speriamo che si passi finalmente, parafrasando il decreto, alla cultura del "fare".
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
22/01/2014 (13:59:54)
Io abolirei il DUVRI e il POS del tutto.
Non servono a nulla dal punto di vista della prevenzione.
Mi sono rotto di tutti i documenti inutili e di tutto quello che c'è intorno.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/01/2014 (10:16:10)
In effetti il comma 4 dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE non richiede l'elaborazione di un documento scritto.
Quindi, il problema non è "redigere o meno il DUVRI" ma espletare seriamente e non sulla carta quello che si chiede e cioè la cooperazione tra i diversi datori di lavoro per "l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informare i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti".

Ora, se con la nomina dell'incaricato, si assolvessero questi obblighi, allora il problema non sussiste.
Se ciò non avvenisse, allora ci troveremmo di fronte ad una violazione della citata direttiva.

Pertanto, a mio giudizio, è la formulazione dell'art. 26 che va leggermente cambiata facendo anche riferimento alla deroga esistente in un'altra direttiva (Dir. Cantieri 92/57/CEE), dove all'art. 3, comma 2, a fronte dell'obbligo di nomina dei coordinatori, permette di redigere il PSC in assenza di lavori che comportano rischi particolari.

In merito, poi, al comma 11 dell'art. 90, la giustificazione della Commissione Europa, sta in piedi solo se il committente/Rl procede realmente alla nomina del CSE (facente funzioni anche di CSP), all'inizio dell'iter progettuale (dove c'è) o autorizzativo (questa era una proposta che anche il collega Confente ricorda, visto che l'avevamo fatta, insieme ad altre, nel 2009 come CNI ma non è stata accolta dal legislatore).
Rispondi Autore: alessandro M. - likes: 0
07/11/2014 (11:12:42)
Cari amici,
tutti noi riteniamo inutile "il regime della carta".
Ricordo il documento dei VV.FF sulle Procedure semplificate per la prevenzione incendi che si intitolava proprio: "Meno carte, più sicurezza".
Infatti gli adempimenti potrebbero essere assolti anche con un click su una check list su un tablet.

L'interrogativo che a volte ci si pone leggendo alcuni interventi semplificativi del governo si sostanzia nel chiedersi se poi in fondo in alcuni ambienti produttivi non si voglia ottenere un salvacondotto per avere mano libera per affidare i sub-appalti a lavoratori sottopagati senza la necessaria formazione e salvaguardie in campo sanitario.

La carta potrebbe anche sparire oggi, senza rimpianto di alcuno, ma ricordiamoci che i lavoratori sono uomini e donne in carne ed ossa, che possono anche rischiare e talvolta perdono la vita.

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