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I compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole

I compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da amianto

24/01/2018

Un intervento, tratto da un convegno Inail sulla ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando, presenta il ruolo e i compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole.

 
Dal 3 al 4 maggio 2016 si è tenuto a Roma il Convegno nazionale “Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni” e gli interventi, i contenuti e le proposte sono state raccolte in una recente pubblicazione dell’Inail contenente gli atti del convegno.

Il convegno ha voluto fornire, in materia di rischio amianto, un quadro dei risultati di ricerca disponibili e promuovere una discussione orientata all’individuazione delle soluzioni più efficienti per i temi ancora critici e irrisolti. In particolare nell’introduzione del documento si indica che “rimangono ancora aperti i nodi della definizione di protocolli omogenei di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti (attualmente assai diversificati nelle diverse aree del paese), all’identificazione e messa in sicurezza delle sorgenti di inquinamento naturale e alla corretta gestione delle attività di bonifica dei siti contaminati, di trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto”.

Nel secondo giorno dei lavori sono stati poi presentati e discussi i risultati della mappatura dei materiali contenenti amianto in edilizia nella regione Lazio e i risultati di uno specifico progetto di indagine conoscitiva sulla presenza di amianto nelle scuole. Ed è proprio riguardo al tema dell’amianto nelle scuole che pubblichiamo integralmente un intervento, a cura di Stefano Massera (Inail - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione), dal titolo “Il ruolo e i compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole”.

 

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Il ruolo e i compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole

Stefano Massera

 

INTRODUZIONE

 

La figura del responsabile del rischio amianto (RRA) sta assumendo negli anni sempre maggiore importanza di pari passo con la crescita della percezione di tale fattore di rischio nell’opinione pubblica.

Tale ruolo, di per sé particolarmente delicato, assume ancora maggiore importanza nelle scuole in ragione della particolare fruizione e dell’utenza di questo tipo di immobili. Fin dal 1994 grava sui gestori degli immobili in cui viene rinvenuto amianto l’obbligo di nominare questa figura, con compiti di coordinamento delle attività manutentive che riguardano il materiale cancerogeno individuato.

Si passano in rassegna le attribuzioni del RRA soffermandosi sulle criticità e sul campo di azione di tale compito riferendosi a situazioni gestite nelle scuole.

La disamina è occasione per una riflessione su alcune criticità che potrebbero essere sanate con un testo normativo che unifichi e renda più omogenee le norme applicabili a questo fattore di rischio.

 

RUOLI E ATTRIBUZIONE DEL RRA

 

Nel patrimonio immobiliare italiano, molti edifici sono stati realizzati in periodi in cui l’amianto era ampiamente utilizzato in edilizia: non è pertanto inusuale rinvenire detti materiali in occasione di ristrutturazioni o indagini mirate.

Salvo rare situazioni, una volta che in un edificio sono rinvenuti materiali contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/ gestore. nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi.

Tra queste misure gestionali figura la nomina del RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 06/09/1994. Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a:

  • redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA;
  • informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;
  • etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche e soggetti a frequenti manutenzioni;
  • verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali; n procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni.

 

In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione.

Le caratteristiche del RRA non sono mai state fissate in modo univoco da una norma nazionale. I decreti attuativi della l. 257/1992 stabiliscono che questa figura dovrà avere capacità adeguate rimandando ai provvedimenti regionali. Allo stato attuale, solo le Marche (d. 855/2002 del Dirigente del servizio sanità della Regione Marche) e la Liguria (d. 2585/2010 del Dirigente del settore prevenzione, igiene, sanità pubblica e veterinaria) hanno disciplinato il percorso formativo del RRA.

In ogni caso, a prescindere dai percorsi formativi codificati che lo dovrebbero qualificare, il RRA deve necessariamente avere conoscenze e capacità specifiche che gli permettano di accertare la presenza di MCA, coordinare le attività di manutenzione, applicare le metodiche sulla valutazione dei rischi e gestire le attività di custodia con il piano di controllo e manutenzione, conoscere le tecniche di bonifica e saper gestire la comunicazione del rischio nei confronto di imprese, utenti e occupanti (Figura 1). 

 

 

L’unico compito che la normativa affida al RRA è coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività che, in ogni caso, si andrà comunque ad avvalere della competenza specifica di questa figura. Questa apparente contraddizione di attribuzioni deriva dal fatto che ai tempi della stesura del d.m. 06/09/1994 il RRA era interpretato come un vero e proprio responsabile della manutenzione al quale veniva demandato il coordinamento con le imprese esterne in modo da scongiurare che i materiali venissero inavvertitamente perturbati.

Quanto all’apparato sanzionatorio, non sono stabilite sanzioni o ammende in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti.

 

RRA E SCUOLE

 

L’attività del RRA nelle scuole presenta una serie di peculiarità che la rendono particolarmente complessa.

La prima complessità consiste proprio nella nomina che è in capo alternativamente ai proprietari dell’immobile e/o al datore di lavoro. nel caso della scuola questo ruolo è spesso distinto tra l’amministrazione proprietaria e il dirigente scolastico. Questa distinzione può causare conflitti nella conduzione delle attività che vanno dal censimento amianto alla gestione del rischio e andrebbe resa più univoca con un intervento normativo mirato. 

 

 

Si andranno a dettagliare nel seguito le singole fasi di lavoro sottolineando le eventuali particolarità legate al mondo della scuola.

 

Effettuazione dei censimenti dei MCA

Spesso nelle scuole si rilevano ambienti quali i locali caldaia gestiti da terzi. Questo può rendere incompleti i censimenti per indisponibilità di accesso in detti locali. Occorre quindi definire correttamente le esclusioni nella documentazione prodotta.

 

Assistenza agli RSPP per le valutazioni del rischio (VDR)

Premesso che è molto improbabile rilevare MCA friabili a contatto con i locali di fruizione scolastica, l’assistenza alla VDR va garantita con il massimo scrupolo proprio in funzione della particolare utenza dell’edificio scolastico.

 

Attività analitica per campioni massivi e analisi su membrana per indagini su fibre aerodisperse

Si consiglia di ricorrere sempre alle tecniche analitiche più raffinate, quali la microscopia elettronica, che possano fornire valori affidabili anche nell’ottica di un approccio prevenzionale particolarmente cautelativo.

 

Redazione e divulgazione di informative per gli occupanti degli immobili, per le imprese e per le Asl

Nel caso delle scuole occorre gestire questa fase con particolare cautela fornendo dettagliate informazioni e un’attenta caratterizzazione dei rischi agli utenti (docenti, alunni e genitori).

 

Gestione delle manutenzioni e degli accessi di soggetti esterni ai fini della riduzione delle interferenze

Nei patrimoni immobiliari complessi, e in particolare nelle scuole, non è infrequente che sussistano diversi committenti che hanno competenze sullo stesso edificio (Comuni, Uffici tecnici, dirigenti, Consip ecc.). Questo crea un aggravio nella gestione delle manutenzioni, attività che, per mandato normativo, è l’unica completamente in carico al RRA (Figura 2). È necessario un forte raccordo con i SPP e con i committenti affinché venga tenuta sotto controllo tutta l’attività manutentiva delle ditte terze. 

 

 

Occorre inoltre ricordare la criticità della complessità delle norme. È questo senz’altro uno dei problemi principali per chi si occupa di amianto, l’integrazione tra le fonti di origine nazionale e quelle regionali ha creato ormai un dedalo di oltre 300 provvedimenti. L’applicazione di questo enorme corpo normativo toglie omogeneità all’azione sul territorio e finisce per sottrarre tempo e impegno alle figure che dovrebbero agire con continuità sulla prevenzione più che sull’interpretazione degli indirizzi ai quali questi si devono attenere.

 

CONCLUSIONI

 

Quello del RRA è un ruolo delicato che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione. Queste difficoltà sono particolarmente sentite nel mondo della scuola dove sono variegate le competenze sulla gestione dell’immobile e particolarmente sensibili gli utenti e i lavoratori presenti.

In questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto nelle scuole traendone spunti di approfondimento per la migliore interpretazione e affermazione del ruolo del RRA. Questa e altre disamine fanno ritenere che sia giunto il momento di raccogliere la normativa sull’amianto in una unica fonte che costituisca un riferimento univoco e coerente a livello nazionale. 

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Cristiano Sentinelli. La formazione del responsabile del rischio amianto (RRA). Tecnici 24 - Sole 24 ore. Aprile 2015.

[2] Campopiano A, Ramires D. Amianto nelle scuole [Internet]. Inail, 2012 [consultato maggio 2017]. URL: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-amianto-nellescuole. pdf.

[3] Campopiano A, Angelosanto F, Basili F et al. Progetto di mappatura dell’amianto nelle scuole. La presenza dei materiali contenenti amianto nelle scuole della Regione Lazio [Internet]. Inail, 2015 [consultato maggio 2017]. URL: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato__mappatura_amianto_scuole.pdf.

[4] Cavariani F, D’Orsi F et al. Il responsabile amianto. Metodi di valutazione e di gestione del rischio amianto negli edifici e negli impianti. EPC Editore; 2014.   

 

 

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - “ Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni. Atti di convegno”, curatori Alessandro Marinaccio, Antonella Campopiano, Maria Paola Bogliolo; atti del convegno che si è tenuto a Roma il 3 e 4 maggio 2016 (formato PDF, 7.81 MB)

 

 

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