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Vigili e turni di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

07/06/2006

Una recente sentenza del Consiglio di Stato rigetta la richiesta di riconoscimento del danno biologico avanzata da alcuni agenti di polizia municipale.

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Con la sentenza 3047 del 23 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato da alcuni agenti di polizia municipale, che richiedevano il riconoscimento del diritto ad un giorno di riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi, coincidente, di regola, con la domenica.

“La previsione di turni - si legge nella sentenza - implica necessariamente il differimento del riposo festivo (Corte cost. 30.9.1971, n. 146). Per di più, i turni, con riferimento alla specifica attività lavorativa prestata dai ricorrenti (ovvero, il servizio pubblico di polizia municipale), sono giustificati da evidenti “esigenze di funzionalità” degli enti locali. […]”

Alla luce delle disposizioni dell’art. 13 dell’accordo collettivo, all’epoca vigente, “recepito” con il D.P.R. 13.5.1987, n. 268, in particolare, “deve desumersi - prosegue la Sentenza - che, nell’ambito delle citate finalità di servizio per la collettività, sia consentita la «rotazione ciclica degli addetti» (comma 2) e la prestazione di lavoro in giorni festivi, nonché in ore notturne (commi 4, 7 e 9).
Per le disposizioni, inoltre, dell’art. 17 – […] – è riconosciuto, poi, il «diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo».
Da quanto premesso si deve trarre la conseguenza che non è contrario alla specifica contrattazione collettiva il rinvio del riposo compensativo ad un giorno che vada oltre il sesto di prestazione del servizio[…].”

Inoltre all'agente municipale che presta servizio in turni che trova differito il proprio riposo domenicale non spetta alcuna maggiorazione oraria oltre all'indennità di turnazione.

Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di danno biologico per l’usura psicofisica e la lesione alla vita di relazione a causa del mancato godimento del giorno di riposo festivo settimanale.
 “E’ vero che il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo  - ha inoltre osservato il Consiglio di Stato - può presentare una maggiore gravosità, rispetto a quello scandito da pause di ordinaria cadenza settimanale, sì che ad esso può corrispondere una maggiore retribuzione, stabilita dalla contrattazione collettiva. È, però, altrettanto vero che se si assume di aver subito un danno risarcibile – quale è anche quello cosiddetto “biologico” –, allora è necessario che la relativa prova sia data da chi chiede il risarcimento.”

La sentenza.

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