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Rischi biologici: le procedure operative standard dei soccorritori
Roma, 22 Dic – Spesso i soccorritori non sanitari, gli operatori dell’emergenza si trovano a lavorare in ambienti instabili e condizioni difficili e imprevedibili, in situazioni che li espongono a diversi rischi e richiedono un impegno fisico e psicologico molto pesante. Negli interventi correlati ai disastri naturali i soccorritori possono essere ad esempio esposti al rischio biologico derivante dalle malattie di origine idrica, ematica, respiratoria, trasmesse da vettori. Ma l’ esposizione ad agenti biologici si verifica anche in moltissimi altri scenari, dai gravi incidenti stradali agli attacchi bioterroristici.
È dunque necessario che gli operatori dell’emergenza “siano sempre più informati, formati e preparati nei riguardi dei vari rischi, potenzialmente presenti nei diversificati scenari di intervento e, in particolare nei confronti dei rischi di natura biologica”.
A dirlo è uno dei volumi prodotti dall’Inail - Dipartimento di Medicina del Lavoro (ex Ispesl) con il coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli e Maria Concetta D’Ovidio - nell'ambito dell'attività di ricerca sul rischio biologico a cui sono potenzialmente esposti i soccorritori non sanitari dell'emergenza (operatori e volontari dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Forze dell'Ordine, security guards, assistenti di volo, equipaggi di treni e navi ecc,...).
Stiamo parlando del “ Manuale informativo: Il rischio biologico per i soccorritori non sanitari dell’emergenza”, un manuale che propone diversi scenari di intervento dei soccorritori non sanitari dell’emergenza considerando alcuni agenti biologici, classificati nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che possono essere potenzialmente presenti in situazioni “ordinarie” e “straordinarie”.
Un capitolo è dedicato alle misure di prevenzione e protezione e alle Procedure Operative Standard (POS).
Riguardo alle misure di prevenzione e protezione si indica che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro “va attuata attraverso una serie di misure di carattere generale e specifico tra le quali la vaccinazione, laddove disponibile, rappresenta uno valido strumento non solo nell’ambito della salute pubblica ma anche per i lavoratori”.
Si segnala a questo proposito che l’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che il datore di lavoro su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.
Se tuttavia non per tutti gli agenti biologici è disponibile un vaccino, tale disponibilità “non deve comunque esimere il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure di prevenzione e protezione sia di carattere generale che specifico, come sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.
Il manuale si sofferma in particolare sulle misure generali di tutela (art. 15), sulla informazione/formazione dei lavoratori, sull’uso dei dispostivi di protezione individuale (DPI) e su idonee misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272).
Il manuale segnala inoltre che gli interventi di soccorso da parte degli operatori dell’emergenza “avvengono mediante un impegno personale e organizzativo messo in atto attraverso le cosiddette Procedure Operative Standard (POS)”.
Le Procedure Operative Standard sono un “insieme di procedure che stabiliscono l’iter da seguire nell’esecuzione e gestione degli interventi”.
Non solo contribuiscono a “uniformare i livelli di qualità dei servizi erogati su tutto il territorio nazionale”, consentendo anche adattamenti sulla base delle esigenze locali, ma garantiscono anche “standard di sicurezza e salute per tutti gli operatori dell’emergenza e per la popolazione generale”.
Come indicato dalle “Linee guida per l’elaborazione delle procedure operative di intervento e di soccorso”, emanate dal Ministero dell’Interno, una POS deve tenere conto dei seguenti aspetti:
- “scenario di riferimento (tipologia di intervento);
- aspetti cogenti (obbligatori);
- condizioni operative di ciascuna sede di servizio;
- mezzi ed attrezzature disponibili;
- risultati e obbiettivi operativi di sfondo;
- stato dell’arte nelle tecniche di soccorso;
- modalità di intervento principali e alternative;
- standard minimi di sicurezza e salute per gli operatori e per le persone presenti sulla scena;
- rimessa in servizio dei mezzi e delle attrezzature;
- adempimenti amministrativi e di Polizia Giudiziaria”.
E in particolare le POS presenti nel manuale sono indirizzate alla tutela della salute e sicurezza dei soccorritori non sanitari dell’emergenza riguardo al rischio biologico e offrono indicazioni pratiche con riferimento a:
- “misure igienico-comportamentali;
- scelta delle attrezzature, dei materiali, degli automezzi;
- kit per delimitazione zona interdetta;
- kit per recupero materiale organico/inorganico;
- procedure di disinfezione/decontaminazione;
- dispositivi di protezione collettiva;
- kit Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- procedure per rimozione DPI;
- kit per smaltimento DPI;
- misure di tutela generali dopo l’intervento e controllo sanitario”.
Ad esempio le misure igienico-comportamentali, da rispettare durante tutte le fasi di soccorso, indicate sono:
- “ lavare le mani;
- evitare di fumare nelle aree di lavoro;
- evitare di consumare cibo o bevande nelle aree di lavoro;
- evitare di fumare e di consumare cibo e bevande soprattutto quando si indossano DPI;
- evitare di toccare le mucose esposte con le mani non correttamente lavate e disinfettate;
- evitare di utilizzare strumenti, attrezzature o mezzi non strettamente necessari”.
E le mani “vanno lavate in maniera accurata con acqua e sapone per almeno 15- 20 secondi, sciacquate con acqua corrente e asciugate. Nel caso in cui l’acqua corrente non fosse disponibile, e consigliato l’utilizzo di un gel disinfettante pronto all’uso. Tale operazione va sempre fatta dopo la rimozione dei DPI”.
Riportiamo brevemente il contenuto di un kit DPI:
- guanti da lavoro in neoprene lavabili e disinfettabili o guanti monouso in nitrile composito – Marchio CE III categoria e norme EN 374 (protezione contro microrganismi) e EN 388 (protezione contro rischi meccanici);
- facciali filtranti monouso FFP2 - Marchio CE III categoria e norma EN 149 (protezione delle vie respiratorie – semimaschera filtrante contro particelle);
- facciali filtranti monouso FFP3 - Marchio CE III categoria e norma EN 149 (protezione delle vie respiratorie – semimaschera filtrante contro particelle);
- occhiali protettivi, visori - Marchio CE III categoria e norma EN 166 (protezione personale degli occhi – da spruzzi di liquidi);
- tuta intera da lavoro - Marchio CE III categoria e norma EN 14126 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi);
- camice resistente ai liquidi - Marchio CE III categoria e norma EN 14126. I camici devono essere monouso, a maniche lunghe con estremità che aderiscono ai polsi;
- stivali di gomma o poliuretano - Marchio CE III categoria e norma EN 345 (calzature di sicurezza per uso professionale);
- calzari protettivi monouso - Marchio CE III categoria e norma EN 14126.
Si ricorda che “la scelta dei diversi DPI è estremamente importante: non tutti i guanti vanno bene, non tutte le maschere proteggono nel modo giusto. Pertanto, ogni dispositivo risulta sicuro e quindi efficace nell’impedire il contatto tra i microrganismi e l’uomo solo se possiede determinate caratteristiche. Queste sono definite da norme tecniche e dal marchio CE”.
Inoltre tutti i lavoratori “devono conoscere le corrette tecniche per indossare, togliere e riporre i DPI senza rischio di contaminazione”.
Concludiamo questa breve presentazione delle Procedure Operative Standard ricordando che, riguardo al kit DPI, il manuale segnala che la Circolare n. 15 del 27 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “ha fornito chiarimenti in merito all’uso dei DPI per la protezione delle vie respiratorie; risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149”.
Inail, Dipartimento di Medicina del Lavoro, “ Manuale informativo: Il rischio biologico per i soccorritori non sanitari dell’emergenza”, a cura di Maria Concetta D’Ovidio, Daniele Sbardella, Nicoletta Vonesch, Paola Tomao, Agnese Martini, Sergio Iavicoli (formato PDF, 5.56 MB).
RTM
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