Maggiori tutele per i danni da lavoro e sgravi per le aziende sicure
Nel 2007 riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le aziende in regola con il D.Lgs. 626/94; riduzione prioritariamente riconosciuta alle aziende che abbiamo adottato piani pluriennali di prevenzione e non abbiano registrato infortuni per il biennio precedente.
Le misure sono previste dalla Finanziaria all’esame della Camera che, tra l’altro, introduce nuove tutele per il danno biologico, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 [definito come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”].
Ad esempio vengono estese le prestazioni previste per i grandi invalidi (art.178 del DPR 1124/1965) anche per gli invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti e “, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60%”.
Al danno biologico, a seconda del grado di invalidità, sono inoltre estesi l’assegno di assistenza personale continuativa (art.76 e art.218 del DPR 1124/1965), la rendita di passaggio (art.150 del DPR 1124/1965), l’assegno di incollocabilità (art.10 della L.5 maggio 1976, n.248) e l’assegno continuativo mensile per i superstiti ( art.11 della L.251/1982) nel caso di morte “avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale”, del titolare di rendita per danno biologico di grado non inferiore al 48%.
404. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.
405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
405-bis. La riduzione dei premi di cui al comma 405 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piatto nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
405-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. All’articolo 178 del decreto del Presidente 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all’ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".
3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. Alla fine dell’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è
aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento".
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