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Inail: fissate le addizionali per danno biologico e le rivalutazioni


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Fissate dall’Inail le addizionali per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2003, introdotta dal D.Lgs. 38/2000.
Con la delibera n.260 del 1° giugno 2005, l’Istituto ha stabilito che l’addizionale sui premi per le Gestioni Industria e Medici Rx è pari a 0,92% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.
Mentre la delibera n.261 del 1° giugno 2005 ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, fissata in misura pari a 3,93% del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.
Le delibere saranno inviate al Ministero del Lavoro per l’emanazione dei decreti di attuazione, previsti dall’ art.13, comma 12, del D.Lgs. 38/2000.

Oltre alla determinazione dell’addizionale per danno biologico, nella seduta del 1 giugno 2005, il CDA dell’Inail ha inoltre deliberato i criteri di rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2005, prevista dall’art.11 del del D.Lgs. 38/2000.

La delibera n.262 dispone che per il settore dell’industria, la retribuzione media giornaliera, fissata per il 2004 in euro 58,86, viene rivalutata del 2 % risultando pari a euro 60,04.
I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (sono i seguenti:
- limite minimo euro 12.608,40 (in precedenza euro 12.360,60);
- limite massimo euro 23.415,60 (in precedenza euro 22.955,40).
Entro i predetti limiti saranno, pertanto riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2005.

Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2005 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
-per il 2003 e precedenti: 1,0200
-per il 2004 e I semestre 2005: 1,0000

Per il settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° luglio 2005, è di euro 19.028,11. (La delibera specifica poi casi particolari).
Nuovi massimali sono previsti per i marittimi e nuove retribuzioni convenzionali sono indicate per medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e dalle sostanze radioattive e per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
La delibera è stata inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.
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