COVID-19: come gestire il rischio coronavirus in ambito lavorativo?
Milano, 6 Mar – Chiamato in questo modo dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV), il SARS-CoV-2 è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo nel nostro territorio nazionale. E ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. E molti rischi lavorativi “si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro”.
A fornire in questi termini utili informazioni sul nuovo coronavirus, con particolare attenzione a datori di lavoro e operatori in materia di salute e sicurezza, è il documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 2020.
Il documento - curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – si sofferma su vari aspetti utili al contenimento e gestione del rischio biologico da COVID-19.
Ci soffermiamo in particolare sui temi relativi alla valutazione del rischio e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
- L’uso dei dispositivi di protezione individuale
- L’indice del documento
La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
Riguardo allo spinoso tema della valutazione dei rischi si indica che il nuovo coronavirus, “essendo un ‘nuovo’ virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un ‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”.
Sulla base della classe 2 individuata, come indicato a inizio articolo, dall’ICTV, è possibile analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.
Il primo caso riguarda gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …).
In questi casi il datore di lavoro “ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. È necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione del Entità del pericolo dell’agente biologico combinato alla Probabilità di esposizione dei lavoratori (R = E x P), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre)”.
Nei settori indicati “non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc…)”.
Il vademecum, a cui rimandiamo per avere maggiori informazioni, riporta alcune misure precauzionali per tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori con riferimento anche alle misure urgenti da adottare in relazione alle varie normative sul tema (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, …).
Il secondo caso riguarda gli altri ambienti di lavoro, ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata”. Infatti il rischio biologico del COVID-19 “rientra in questa sezione”, in quanto “non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR”.
Stante però la situazione di allarme sociale – continua il vademecum – “il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il ‘nuovo’ agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro”.
Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare “che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette”.
Rimandiamo, per altri dettagli alla lettura integrale del vademecum.
L’uso dei dispositivi di protezione individuale
Il vademecum si sofferma poi sul tema dei dispositivi di protezione individuale con riferimento particolare all’art. 74 e 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Si segnala che i possibili DPI idonei a fronteggiare il Coronavirus sono relativi a:
- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.
Riguardo alle protezioni delle vie respiratorie nel vademecum si parla dei facciali filtranti monouso “che proteggono da aerosol solidi e liquidi” e “sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:
- FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicia e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30”.
Ricordiamo che:
- TLV “è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute;
- APF è il fattore di protezione assegnato”.
In particolare sul facciale filtrante i codici riportati “hanno i seguenti significati:
- NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- R: filtro riutilizzabile;
- D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione”.
In alternativa – continua il vademecum – “è possibile utilizzare semimaschere facciali con filtri che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aeresol. I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3”.
Si segnala che il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie “sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso”. Il vademecum ricorda poi l’importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI.
Si riporta, infine, una immagine esplicativa del Ministero della Salute per favorire un utilizzo corretto delle protezioni delle vie respiratorie:
L’indice del documento
Concludiamo riportando l’indice del documento AIAS “Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”:
Premessa
Coronavirus
La Valutazione dei Rischi e COVID-19
Decalogo sul Coronavirus
Limitazioni trasferte, smart working, riduzione temporanea delle attività, …
Procedura per l’igiene delle mani
Procedura per la pulizia degli ambienti
Definizioni di Casi
Dispositivi di Protezione Individuale
Informazione e Formazione dei lavoratori
Normativa
Bibliografia
Numeri di telefono
Note
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
AIAS, “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”, Vers. 1.5 -aggiornata al 1 marzo 2020, a cura di Elena Chiefa (Avvocato specializzata in Diritto del Lavoro e Risk Managment Sanitario), Francesco Santi (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, Presidente Nazionale AIAS) e Mario Stigliano (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, membro dell’EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto) (formato PDF, 3.46 MB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0 | 06/03/2020 (09:25:50) |
Il "rischio biologico generico"...interessante.... Integrerò la VdR dei miei clienti con il rischio chimico generico, la MMC gerica, il rischio elettrico generico ecc. ecc. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 06/03/2020 (12:14:45) |
Rischio biologico generico... siamo alle assurdità e mi dispiace per la stima che ho (o avevo) di AIAS. Come va interpretato allora l'articolo 266 D.Lgs. 81/08 "campo di applicazione dell'esposizione ad agenti biologici" ove dice "Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici". Non è implicito che pertanto vi sono attività ESCLUSE da tale campo di applicazione? Se no che senso avrebbe un tale articolo che DELIMITA tale campo? Possibile che nel DVR di un ufficio-terziario (ad es.) si debba dare indicazioni sul rischio biologico generico in modo realmente OBBLIGATORIO? Siamo alla deriva-pazzia. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/03/2020 (14:09:37) |
Immagino si tratti di un riferimento al "rischio generico aggravato" che è definito dall'INAIL come quel rischio "la cui maggiore gravità deriva dalla stessa attività espletata che richiede al lavoratore di esporsi maggiormente a determinati fattori di rischio". Si tratta, quindi, di un rischio professionale. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/03/2020 (14:15:06) |
Il "rischio generico", sempre secondo l'INAIL, è definito come "il rischio che grava in modo indiscriminato su tutti gli individui e non configura mai infortuni sul lavoro indennizzabili". Si tratta, quindi, di un Rischio NON Professionale. Magari, prossimamente, si capirà meglio cosa volevano dire. Personalmente, propendo per il "Rischio generico Aggravato". |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/03/2020 (16:50:49) |
Alla lista si aggiunge anche la Regione Marche. NOTA INFORMATIVA PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO, NEL PERIODO DI EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS …………………… 2. Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale. Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 06/03/2020 (18:13:49) |
Grazie, le Marche confermano come il Veneto e come il 99% degli esperti qui. Mi permetto di dire che restano quasi soltanto l'AIAS e l'avv. Dubini. Quest'ultimo, il 3 marzo a commento di un articolo di puntosicuro sul documento Aias, indica per TUTTE le aziende (copio perché utile e perché di là non c'è stato seguito) "Solo in questo caso l'aggiornamento [del DVR] può non essere necessario: se ci sono indicazioni igieniche [nel DVR] per il generico rischio influenzale"... che è la sua corretta (a mio parere) interpretazione del documento errato (a mio parere). Mi rifiuto di pensare obbligatorio un DVR per uffici (o altro non sanitario ecc.) sull'influenza. Sarebbe bello sapere come interpretano costoro l'art.266, come dicevo nell'altro mio commento qui, e l'ipotesi speranzosa di Catanoso di "rischio generico aggravato" (errore di dicitura nel testo Aias) sarebbe bella ma mi pare lontana dalle varie righe di testo Aias. Saluti e grazie comunque |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/03/2020 (14:12:18) |
Valutare il rischio biologico da agenti virali La situazione è sempre più grave. Ora tutta la Lombardia e molte provincie sono zona rossa. Gli spostamenti non sono più consentiti se non per comprovate ragioni lavorative, DPCM 7 marzo 2020, e quindi il datore di lavoro deve documentare le esigenze e deve giustificare nel DVR per quale motivo espone i lavoratori al rischio contagio consentendo i loro spostamenti per lavoro. |
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0 | 09/03/2020 (10:44:15) |
Scusate se ritorno su questa cosa perchè i commenti sfociano veramente nel ridicolo. Ad esempio mi collego per analogia alla valutazione dell'esposizione professionale ai raggi solari per i lavoratori che lavorano all'aperto, su cantieri, ecc. E' un rischio esogeno? SI E' un rischio professionale? Per chi lavora all'aperto, ovviamente Sì Il datore di lavoro deve pensare ad attuare delle misure di prevenzione e protezione? Sicuramente Sì. Ebbene.. a mio modesto parere E' LO STESSO IDENTICO CONCETTO. Smettiamola per favore di arrovellarci su DVR si.. DVR no.. investiamo il nostro tempo per dare delle indicazioni pratiche in merito a QUELLO CHE E' NECESSARIO FARE per tutelare i lavoratori e la salute pubblica. i datori di lavoro producano un protocollo aziendale elencando quello che stanno facendo e quello che stanno pensando di fare e lo alleghino al documento di valutazione dei rischi. E' difficile da fare? Per la sanità ed i servizi essenziali la faccenda è chiaramente più complessa. Per loro applicare rigorosamente le raccomandazioni WHO implementando il proprio sistema di gestione della sicurezza. |
Rispondi Autore: Ugo Tirondola - likes: 0 | 10/03/2020 (14:41:33) |
Gruppo 2 ???!!! Non mi sembra proprio! Ricordo che il Testo Unico definisce: "agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche"! |
Rispondi Autore: Antonio - likes: 0 | 12/03/2020 (21:57:19) |
Aver considerato il rischio biologico generico non vuol dire che il datore di lavoro non debba aggiornare il DVR perché il rischio biologico generico potrebbe essere più alto. L'esempio dell'influenza è un errore grave: supponendo che il virus dell'influenza stagionale sia contagioso come il COVID, le sue conseguenze sembrano essere ben peggiori cambiando il "valore" del rischio, rendendolo inaccettabile con le misure in atto. |
Rispondi Autore: GL - likes: 0 | 15/04/2020 (17:22:22) |
una domanda: ma si può sospendere dal lavoro un dipendente che già aveva problemi polmonari prima di questa pandemia? E se si, a quale titolo? |