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Elettrosmog e Regioni

Nell’ultima settimana di agosto sono stati pubblicati in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” ed il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Provvedimenti attesi, previsti dalla Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a).

La Legge 36/2000, prevedeva che fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicassero le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, , nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Alcune regioni (ad esempio Marche e Toscana) nel frattempo hanno proceduto in maniera autonoma, fissando limiti più restrittivi rispetto a quelli nazionali previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 381/1998, e sono ricorse al TAR e alla Corte Costituzionale contro il nuovo decreto.

Con l’entrata in vigore dei decreti, i limiti dovrebbero essere uniformati su tutto il territorio nazionale. Dovrebbero decadere, quindi, anche alcune restrizioni imposte dalle regioni all’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile.
Resta aperta la questione dei ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale.
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