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Rifiuti sanitari pericolosi (2)
Nel numero 464 del nostro quotidiano abbiamo dato notizia dell'entrata in vigore della legge 405 del 16 novembre 2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria'', che ha fornito nuove disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi.
In particolare la Legge 405/2001, introducendo il comma 1.bis all'articolo 2 del decreto legge 347/2001, ha stabilito che ''1.bis Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani''.
Il testo del comma 1.bis dell'articolo 2 del decreto legge 347/2001, ha indotto a ritenere queste disposizioni una deroga all'articolo 45 del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) che prevede che i rifiuti sanitari pericolosi ''devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della regione d'intesa con il ministro della Sanita' ed il ministro dell'Ambiente puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata mediante sterilizzazione.''
Tuttavia un chiarimento interpretativo del comma 1.bis dell'articolo 2 del decreto legge 347/2001 puo' essere estrapolato dal testo della Seduta della Camera n. 63 del 15/11/2001 (Allegato A) (A.C. 1876 - sezione 1).
Al punto 2 dell'ordine del giorno, presentato dal Presidente della commissione VIII (Ambiente), sono infatti illustrate alcune considerazioni riguardanti la disposizione introdotta all'articolo 2, comma 1-bis.
In primo luogo si prende atto che la citata disposizione non è coordinata con i principi, gli obiettivi ed i contenuti delle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti.
In particolare, in mancanza di un organico e complessivo raccordo con la vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti sanitari, l'assimilazione, in particolari condizioni, di questi ai rifiuti urbani potrebbe determinare ''l'indiscriminato conferimento nei cassonetti di rifiuti sanitari potenzialmente infettivi senza possibilità di adeguati controlli sull'effettivo abbattimento della carica patogena prima del conferimento stesso e, quindi, con rischi per gli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti urbani''.
La ''disinfezione e la sterilizzazione mediante autoclave, sulla base dell'istruttoria in sede di definizione delle vigenti norme tecniche in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non sono state ritenute misure idonee a garantire in qualsiasi contesto operativo l'effettivo e totale abbattimento degli agenti patogeni presenti nei rifiuti sanitari a rischio infettivo.''
Nell'ordine del giorno e' inoltre considerato che ''per limitarne il più possibile il campo di applicazione in base alle considerazioni che precedono [cfr.testo completo], la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 non può essere interpretata nel senso di una modifica della vigente legislazione di settore nella parte in cui stabilisce l'obbligo dell'incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e circoscrive i casi e le procedure per la deroga a tale principio.''
Tenuto conto di questi ed altri aspetti (il testo completo e' consultabile sul sito della Camera):
La Camera
...
''impegna il Governo:
a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:
a) l'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, deve essere interpretato nel senso che per i rifiuti sanitari rimane valida la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati;
b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis, il riferimento a «rifiuti sanitari pericolosi» e «rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi» deve intendersi nel senso di «rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo»;
c) il medesimo comma 1-bis dell'articolo 2 deve essere interpretato nel senso che alle attività di conferimento, raccolta, deposito e altre operazioni di recupero e smaltimento si applicano le norme regolamentari e tecniche vigenti.
9/1876/2. Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vianello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo.''
Durante la discussione dell'ordine del giorno l'on. Armani, presidente della Commissione VIII (Ambiente) ha sottolineato: '' questo ordine del giorno illustra un punto sul quale si sono accordati tutti i presidenti di gruppo della Commissione VIII (Ambiente), sia della maggioranza sia dell'opposizione. Invitiamo, dunque, il Governo ad accettarlo perché, effettivamente, è un problema che forse è sfuggito all'attenzione del Ministero della salute e che adesso è sostanzialmente oggetto di analisi con l'atto Camera n. 1798 riguardante i testi unici sull'ambiente, nell'ambito dei quali verrà regolamentato anche questo problema.''
In particolare la Legge 405/2001, introducendo il comma 1.bis all'articolo 2 del decreto legge 347/2001, ha stabilito che ''1.bis Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani''.
Il testo del comma 1.bis dell'articolo 2 del decreto legge 347/2001, ha indotto a ritenere queste disposizioni una deroga all'articolo 45 del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) che prevede che i rifiuti sanitari pericolosi ''devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della regione d'intesa con il ministro della Sanita' ed il ministro dell'Ambiente puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata mediante sterilizzazione.''
Tuttavia un chiarimento interpretativo del comma 1.bis dell'articolo 2 del decreto legge 347/2001 puo' essere estrapolato dal testo della Seduta della Camera n. 63 del 15/11/2001 (Allegato A) (A.C. 1876 - sezione 1).
Al punto 2 dell'ordine del giorno, presentato dal Presidente della commissione VIII (Ambiente), sono infatti illustrate alcune considerazioni riguardanti la disposizione introdotta all'articolo 2, comma 1-bis.
In primo luogo si prende atto che la citata disposizione non è coordinata con i principi, gli obiettivi ed i contenuti delle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti.
In particolare, in mancanza di un organico e complessivo raccordo con la vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti sanitari, l'assimilazione, in particolari condizioni, di questi ai rifiuti urbani potrebbe determinare ''l'indiscriminato conferimento nei cassonetti di rifiuti sanitari potenzialmente infettivi senza possibilità di adeguati controlli sull'effettivo abbattimento della carica patogena prima del conferimento stesso e, quindi, con rischi per gli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti urbani''.
La ''disinfezione e la sterilizzazione mediante autoclave, sulla base dell'istruttoria in sede di definizione delle vigenti norme tecniche in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non sono state ritenute misure idonee a garantire in qualsiasi contesto operativo l'effettivo e totale abbattimento degli agenti patogeni presenti nei rifiuti sanitari a rischio infettivo.''
Nell'ordine del giorno e' inoltre considerato che ''per limitarne il più possibile il campo di applicazione in base alle considerazioni che precedono [cfr.testo completo], la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 non può essere interpretata nel senso di una modifica della vigente legislazione di settore nella parte in cui stabilisce l'obbligo dell'incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e circoscrive i casi e le procedure per la deroga a tale principio.''
Tenuto conto di questi ed altri aspetti (il testo completo e' consultabile sul sito della Camera):
La Camera
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''impegna il Governo:
a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:
a) l'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, deve essere interpretato nel senso che per i rifiuti sanitari rimane valida la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati;
b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis, il riferimento a «rifiuti sanitari pericolosi» e «rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi» deve intendersi nel senso di «rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo»;
c) il medesimo comma 1-bis dell'articolo 2 deve essere interpretato nel senso che alle attività di conferimento, raccolta, deposito e altre operazioni di recupero e smaltimento si applicano le norme regolamentari e tecniche vigenti.
9/1876/2. Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vianello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo.''
Durante la discussione dell'ordine del giorno l'on. Armani, presidente della Commissione VIII (Ambiente) ha sottolineato: '' questo ordine del giorno illustra un punto sul quale si sono accordati tutti i presidenti di gruppo della Commissione VIII (Ambiente), sia della maggioranza sia dell'opposizione. Invitiamo, dunque, il Governo ad accettarlo perché, effettivamente, è un problema che forse è sfuggito all'attenzione del Ministero della salute e che adesso è sostanzialmente oggetto di analisi con l'atto Camera n. 1798 riguardante i testi unici sull'ambiente, nell'ambito dei quali verrà regolamentato anche questo problema.''
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