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Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?

Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Radiazioni ottiche

02/08/2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Le novità per alcuni settori lavorativi, le linee guida e i primi commenti.

Roma, 2 Ago – In queste settimane abbiamo sperimentato, ad un livello sempre più emergenziale, la morsa di un clima torrido che ha avuto e potrebbe avere conseguenze sempre maggiori per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro, specialmente, ma non solo, con riferimento ai lavoratori outdoor e ai lavoratori del settore edile e agricolo.

 

 

Proprio con riferimento al rischio caldo il Consiglio dei ministri, riunito il 26 luglio 2023, ha approvato – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 - un decreto-legge che introduce “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

 

Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.

 

Il decreto-legge, come si può leggere nella norma, nasce dalla considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”.

Il decreto legge fa riferimento poi anche ad altri aspetti come le “modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico) e interviene anche in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale (contiene “norme per il rinvio del versamento del cosiddetto pay back nelle forniture di dispositivi medici”).

 

Focalizzandoci su quanto stabilito dal DL riguardo al tema del rischio caldo nel mondo del lavoro, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Decreto-legge 98/2023: le novità per alcuni settori lavorativi

Il Decreto-legge è composto di cinque articoli e i primi due articoli riguardano:

  • disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
  • disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica.

 

In particolare, come indicato nel Comunicato stampa n. 45, il testo prevede, “per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori”. E si introduce la possibilità di “ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa”.

 

Riprendiamo il contenuto integrale dei due articoli.

 

Art. 1 - Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 2 Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.

3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Decreto-legge 98/2023: le linee guida in materia di sicurezza

Ci soffermiamo poi sull’articolo 3 relativo alle linee guida in materia in salute e sicurezza.

 

Con il decreto-legge si indica che i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e della Salute devono favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Ricordiamo che il Ministero del Lavoro, come ricordato sul sito del ministero, ha già convocato nei giorni scorsi un tavolo tecnico (con Inl, Inps, Inail, associazioni datoriali e sindacali, Regioni, …) che si è soffermato anche sulla bozza di specifiche “linee guida per la riduzione del rischio dei lavoratori esposti alle alte temperature, elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute e consegnata alle parti sociali per una sua analisi e implementazione”.

 

Riprendiamo, anche in questo caso, l’intero Art. 3 - Linee guida in materia in salute e sicurezza:

 

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

 

Ricordiamo poi che l’articolo 4 è dedicato alle disposizioni in materia di proroga di termini di versamento (a cui abbiamo accennato a inizio articolo) e l’articolo 5 all’entrata in vigore del decreto-legge.

Il DL è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 29 luglio 2023, e sarà successivamente presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto-legge 98/2023: i primi commenti e le proposte

In conclusione ci soffermiamo su alcuni commenti al nuovo decreto legge e ci soffermiamo, oggi, su una nota della UIL contenente “Proposte UIL per la contrattazione collettiva per la emergenza calore”.

 

Nel documento si commenta che il Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, cosiddetto decreto “Emergenza climatica”, in realtà “non introduce nessun miglioramento all’attuale situazione, invita solamente le Parti Sociali a realizzare intese sul merito, con la possibilità di un successivo recepimento normativo”. E a tal fine il documento propone “alcuni elementi che potrebbero essere inseriti nelle eventuali intese tra le Parti Sociali Settoriali”.

 

Ad esempio si indica che “sarebbe opportuno istituire appositi Comitati a livello nazionale, regionale, territoriale che affrontino ai diversi livelli il tema. A questi livelli dovranno essere definiti i criteri per la previsione delle situazioni climatiche critiche a partire dall’utilizzo del sito WORKLIMATE”.

 

Inoltre:

  • dovranno essere diffuse le “informazioni in riferimento agli altri siti istituzionali del Ministero della Salute e dell’ INAIL”;
  • dovranno essere “definite le modalità di richiesta di intervento degli Organi di Vigilanza da parte delle persone lavoratrici nelle situazioni di emergenza e di non rispetto delle norme basilari di sicurezza per l’ emergenza caldo”;
  • dovranno essere “definite le modalità di intervento per i casi di emergenza (malori, incidenti, ecc.)”;
  • “a livello aziendale - sul modello dei Comitati COVID - dovrà essere costituito uno specifico Comitato composto da: DdL, RSPP, MC, RLS/RLST/RLS di Sito, RSA/RSU, Resp. Relazioni Industriali, …. In questi Comitati devono essere valutate prioritariamente:
    • le azioni informative e formative da realizzare per tutte le persone lavoratrici interessate, con particolare attenzione per i PREPOSTI;
    • le possibili modifiche della organizzazione del lavoro;
    • le modalità per la interruzione delle attività durante le ore più calde riprogrammando l’attività stessa ove possibile in altri orari;
    • la programmazione di cambi mansione e riduzione delle esposizioni al calore per le persone lavoratrici ‘fragili’;
    • i DPI e il vestiario idoneo da utilizzare in situazioni di alte temperature;
    • la messa a disposizione di acqua e liquidi per reintegrare i minerali e le vitamine per tutte le persone lavoratrici interessate”.

 

Si sottolinea poi che “la valutazione del rischio, di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08, deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima”. E nell’ambito dell’aggiornamento del DVR “dovranno essere considerati nello specifico anche i seguenti fattori di rischio per le persone lavoratrici interessate:

  • età;
  • genere;
  • lavoratrici in stato di gravidanza;
  • provenienza da altri paesi;
  • tipologia contrattuale”.

Infine, sempre nell’ambito della integrazione del DVR, “dovrà essere previsto un incremento della sorveglianza sanitaria nei mesi più caldi per le persone lavoratrici ‘fragili’ e per quelle che svolgono attività pesanti”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del decreto-legge che cercheremo di approfondire con ulteriori commenti o con le indicazioni dei futuri documenti previsti dall’articolo 3 del decreto.

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98 - Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

 

Scarica il documento presentato nell'articolo:

Unione Italiana del Lavoro, “Proposte UIL per la contrattazione collettiva per la emergenza calore” - DL 98/2023.

 


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