Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Risposte a quesiti sulla formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08
Pubblichiamo alcuni quesiti sulla formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)?
In relazione alla formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore». Pertanto, ci si può accordare con l’agenzia di somministrazione.
Occorre tuttavia ricordare che il comma 5 dell’art. 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti, del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore» e, pertanto, il soggetto utilizzatore dovrà assicurare il rispetto dell’obbligo formativo, che per l’industria chimica è appunto quello indicato nel quesito.
Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi paritetici?
Ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012.
In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo frequentato, nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, cosa deve fare?
Il corso effettuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve essere rifatto o integrato, però entro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo, quindi entro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno 14 ore.
Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un’azienda, deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore svolge mansioni di portierato che non prevedono l’uso del pc e neppure la presenza nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni.
Sì, deve essere formato. Di norma il percorso formativo è quello previsto per il settore di attività dell’azienda, ma se siamo di fonte alla previsione definita dall’Accordo del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso», potrebbe fare il 4+4.
La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere rilasciato un solo attestato?
Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08 costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La formazione specifica è soggetta, inoltre, ad aggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28. Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica, come peraltro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.
Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 prevede come requisito minimo l’indicazione (e la firma) del soggetto organizzatore?
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.
Nell’attestato non è necessario indicare il nominativo del responsabile del progetto formativo.
Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo di grafica e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza?
Nel suo caso, si applica l’art. 21 del D.lgs. 81/08; in merito alla necessità dei corsi di formazione, lo stesso articolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi relativi alla sicurezza, sempre attinenti ai rischi professionali specifici legati al lavoro svolto.
Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai corsi di formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo stato regione del 21/12/11?
Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione, questa normalmente precede o affianca la formazione specifica per l’abilitazione all’uso delle attrezzature.
Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 e del DM 388/2003?
Il Decreto Interministeriale stabilisce che «Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, preposti e dirigenti) e 223 (datori di lavoro - SPP).
Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l’aggiornamento di tali figure?
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio).
Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
La figura del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata prima introdotta con l’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione).
Tuttavia, le disposizioni normative, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una definizione della stessa.
Si ritiene, pertanto, che i compiti e i doveri del responsabile del progetto formativo siano legati agli adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico del soggetto organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambito della redazione del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registro presenze, controllo regolarità erogazione del corso…).
La normativa non prevede direttamente sanzioni a carico del responsabile del progetto formativo, che risponde del proprio operato direttamente al soggetto organizzatore dei corsi dal quale ha ricevuto l’incarico.
Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si certifica il riconoscimento dei crediti formativi?
Il comma 14-bis dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione devono essere individuati tramite Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di questi crediti occorre pertanto aspettare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di prossima emanazione.
Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012 “Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intende esattamente per “esperienza documentata” e “esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”? E’ sufficiente che il possesso del requisito sia indicato nel curriculum professionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?
L’indicazione dell’esperienza nel curriculum professionale può essere sufficiente nel momento in cui possa essere verificata oggettivamente, indicando quindi gli elementi (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) tramite i quali sia possibile verificare l’esperienza professionale di cui trattasi, che significa poter documentare un’esperienza professionale, che, nella pratica, abbia comportato l’utilizzo di tali attrezzature.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: roberto caiazza - likes: 0 | 10/11/2014 (11:06:40) |
grazie per la comoda, precisa e naturalmente UTILE raccolta quesiti |
Rispondi Autore: Pietro TEMANTE - likes: 0 | 10/11/2014 (18:46:21) |
Circa il quesito sulla collaborazione agli Organismi Parittici territoriali volevo chiedere se oltre all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 ed il chiarimento del 25/7/2012 va anche rispettata la circolare del ministero del lavoro del 29.07/2011? La circolare indica che il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione agli OPT (del settore di appartenenza e situati nel territorio dell'azienda, ove presenti) costituiti da almeno una associazione sindacale datoriale e/o dei lavoratori firmataria del CCNL applicato in azienda. Reputo, questa procedura fondamentale in quanto i CCNL spesso riportano indicazioni fondamentali proprio per quanto riguarda l'aspetto formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Faccio un esempio: i CCNL riconosciuti dell'edilizia (sono in tutto 4) prevedono che la formazione va attuata presso i Comitati Paritetici dell'Edilizia e/o in collaborazione con essi. Circa la corretta richieta di collaborazione per la formazine dei lavoratori del settore edile è intervenuto pure il ministero del lavoro. Si veda la Circolare n.13 de l5 giugno 2012 (Nozione organismi paritetici nel settore edile). Inoltre, la maggiorparte dei CCNL applicati dalle aziende sono firmati da associazioni sindacali che non costituiscono la maggiorparte degli enti bilaterali (OPT) che validano i processi di formazione attraverso sistemi in rete (network). Faccio un altro esempio. Se una azienda applica il CCNL Commercio firmato da Confcommercio, CGIL, CISL e UIL ai sensi della circolare del 29.07.2011 il datore di lavoro dovrebbe chiedere la collaborazione ad enti bilaterali costituiti da almeno una associazione tra Confcommercio, CGIL, CISL e UIL. Quindi, una richiesta di collaborazione preventiva ad un OPT come l'Ente bilaterale del terzario va benissimo (ente costituito dalle suindicate associazioni). Ma mettiamo che il datore si rivolge ad un centro ANFOS (ne dico uno dei tanti) che opera con un ente bilaterale non costituito dalle associazioni firmatarie del CCNL applicato in azienda, la formazione a Suo avviso può ritenersi valida lo stesso oppure no? Fermo restando che nella provincia operi un OPT dai corretti requisiti quali l'ente bilaterale del terziario (presente quasi ovunque). Nel, caso l'ente che rilascia l'attestazione della avvenuta formazione e/o che accetta la richiesta di collaborazione non risulta idoneo, quali potrebbero essere le conseguenze per il datore di lavoro? Come mai gli organi di vigilanza non prendono quasi mai in considerazione le circolari che ho citato nel mio intervento? Cordialmente Pietro TEMANTE Consulente in materia di sicurezza sul lavoro |
Rispondi Autore: Gianluca Serra - likes: 0 | 06/12/2017 (11:44:58) |
Buon giorno, vorrei porre alla vostra attenzione un quesito relativo alla parte pratica della formazione per le attrezzature inserite nell'ASR del 22/02/2012. Prendendo ad esempio la formazione per i Trattori agricoli a ruote, composta da 3 ore di teoria e 5 di pratica, nel caso in cui il corso venisse erogato a un solo partecipante, in base al precedente ASR, il discente deve fare 5 ore di esercizi pratici con il mezzo?! Mentre se i partecipanti sono 24 ( limite imposto dal'ASR) le ore di pratica restano sempre 5 ma in questo caso suddivise per il numero di partecipanti, quindi 12,5 minuti a persona?! Non sarebbe stato più opportuno stabilire un numero di esercizi ( per altro stabilita dal predetto ASR) senza porre un limite temporale? Grazie a chi volesse rispondere. Gianluca Serra |