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Macchine e impianti: risposte a quesiti

Macchine e impianti: risposte a quesiti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

17/06/2015

Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus su macchine e impianti.

 
Treviso, 17 Giu - Pubblichiamo alcune  risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 Treviso, in materia di macchine e impianti.

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MACCHINE E IMPIANTI
 
D. E' assodato che per montare una gru a torre, debbano intervenire dei tecnici specializzati che assemblano i vari pezzi a formare la gru (con l'intervento di una autogru ausiliare). Al contrario le moderne gru di dimensioni contenute e di tipo automontante vengono costruite con dei meccanismi idraulici che permettono ad un esperto gruista di provvedere da solo al montaggio della gru. Infatti, una volta posizionato un idoneo basamento, è spesso sufficiente solo agire sui pulsanti della normale pulsantiera di utilizzo, per provvedere all'automontaggio della gru. Tale pratica è da sempre comunemente in uso presso le imprese edili, le quali spesso incaricano proprio personale operatore di esperienza a provvedere all'installazione di gru automontanti. Oggi le ditta specializzate che intervengono in cantiere nel ruolo di montatori, riferiscono che ormai, stante la vigente normativa, il lavoro di montaggio, anche delle più piccole gru automontanti, è riservato al loro operato, quindi il personale dell'impresa edile, anche se esperto (neppure il direttore di cantiere) possono provvedere al montaggio ed alla ratifica della dichiarazione dell'installatore. Come ci si deve comportare ?
R. Ci si trova nelle condizioni previste dall’art. 71 comma 8 lettera a): nel testo di legge non viene specificato chi sia abilitato a fare i controlli; pertanto anche il datore di lavoro o un suo dipendente possono fare la verifica se sono in possesso delle conoscenze necessarie che, al momento, non sono specificate. I corsi previsti dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 abilitano alla conduzione ma non al montaggio e al controllo dopo il montaggio. Il problema potrebbe porsi soprattutto in caso di infortunio perché potrebbe esservi una COLPA ( culpa in eligendo) del datore di lavoro nella scelta della persona non in possesso della necessaria esperienza e perizia sulla materia (oltre che sul verificatore per imperizia).
 
D. Nei magazzini con un numero consistente di carrelli elevatori dotati di cicalino come segnalatore di retromarcia che comporta un fattore di disturbo e di confusione … è possibile utilizzare altri sistemi per la segnalazione della presenza del carrello (ad es. fari che proiettino una luce blu o rossa sul pavimento a qualche metro di distanza)? L'installazione di questi fari va in qualche modo autorizzata da qualche Ente o è sufficiente che vi sia un accordo documentato con il produttore del carrello in cui si dia evidenza dell'intervento programmato?
R: La norma di riferimento è il DLgs 81/08, allegato V parte II punto 3.1.7 che prescrive “I mezzi di sollevamento e trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”. Quindi, sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro utilizzatore, all’atto dell’acquisto del carrello, farà installare al fabbricante/venditore del mezzo, il/i più appropriato/i dispositivo/i. Questa necessità può sorgere anche a seguito di cambiamenti aziendali e conseguente rivalutazione dei rischi.
L’installazione dovrà essere fatta secondo le indicazioni del costruttore. Il girofaro e/o il beep di retromarcia sono sicuramente necessari nelle condizioni di presenza di persone terze non informate e formate sui rischi lavorativi, come ad es. nei mercati ortofrutticoli, o per la circolazione stradale, come previsto dal DM 28.12.1989.
Il faro che proietta una luce blu è uno degli accessori previsti attualmente dai costruttori, che vengono montati su richiesta, in conformità a quanto previsto dal DLgs 81/08.
Il clacson è invece un dispositivo obbligatorio e va tenuto sempre efficiente.
 
D. I carrelli commissionatori con postazione operatore elevabile, hanno barre laterali che vengono aperte o chiuse manualmente dall'operatore quando deve scendere o salire sul mezzo; se l'operatore cerca di aprirle mentre la postazione è in fase di salita o di discesa questa si ferma, tuttavia se la postazione con l'operatore è ferma ad una certa altezza l'operatore stesso può tranquillamente sollevare le barre perché sono di fatto libere ed a quel punto si trova col vuoto davanti. … cosa si può fare per mettere in sicurezza l'operatore senza dovere per forza richiedere al costruttore di riprogettare il carrello stesso?
R: Per quanto riguarda i carrelli commissionatori effettivamente sono costruiti secondo le caratteristiche da lei descritte.
Sopra i 1200 mm di quota il cancello si blocca fintantoché la piattaforma è in movimento. A piattaforma ferma il cancello è apribile. I costruttori prevedono, per i carrelli che possono operare ad una quota superiore a 2500 mm, nella dotazione del carrello una corda e imbracatura per la discesa in caso di emergenza. Non è previsto che l’operatore possa uscire dal cancello per sistemare la merce o altre operazioni. I cancelli non si aprono verso l’esterno e per aprirli bisogna sicuramente fare un’azione volontaria e anche scomoda di sollevamento verso l’alto dei correnti che costituiscono il parapetto.
Quindi, considerando che gli operatori devono essere muniti di specifica abilitazione conformemente all’art. 73 c. 5 DLgs 81/08 e devono possedere specifica idoneità alla mansione, considerando che i cancelli possono essere aperti solo in maniera volontaria, il rischio di caduta dall’alto viene considerato sotto controllo.
 
D. Nel 2011 un operatore del settore agricolo ha acquistato presso un rivenditore autorizzato una vendemmiatrice semovente nuova. Dopo circa un anno ha ricevuto una lettera da parte della ditta costruttrice in cui si faceva presente che il mezzo è sprovvisto di telaio antiribaltamento e che il proprietario del mezzo deve, a proprie spese, installare questo dispositivo.
Si chiede cortesemente di sapere:
- da quando le vendemmiatrici devono essere provviste di telaio antiribaltamento?
- se l'obbligo relativo al telaio antiribaltamento fosse antecedente alla data di immatricolazione del mezzo (marzo 2011), il produttore e il rivenditore avrebbero dovuto mettere in commercio macchine già in regola?
- l'installazione del dispositivo è a carico dell'attuale proprietario o del rivenditore/ditta produttrice?
R: La direttiva macchine recepita con DLgs 17/2010 prevede in allegato 1 i requisiti essenziali di sicurezza; nei punti 3.2.2, 3.4.3 e 3.4.4 sono trattati i rischi di ribaltamento o rovesciamento laterale, indicando l’obbligo di una struttura di protezione che garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Pertanto la macchina, se certificata CE sulla base di questa direttiva, doveva già soddisfare tali requisiti. In caso contrario sussiste una situazione da segnalare per la non conformità al Ministero dello Sviluppo Economico da parte dell’organo di vigilanza (SPISAL). Si ricorda che anche l’allegato V del DLgs 81/08 prevede, per le macchine costruite prima dell’emanazione delle direttive di prodotto (parte 2 – punto 2.4), la presenza di strutture di protezione. Sono sanzionabili i fabbricanti, i venditori, i noleggiatori e, se il difetto è palese come in questo caso, anche coltivatori diretti e i datori di lavoro che utilizzano la macchina.
 
 
 
Per approfondire il tema, anche in relazione ai recenti aggiornamenti normativi, vi invitiamo a leggere gli articoli di PuntoSicuro che riguardano attrezzature e macchine.




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Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
17/06/2015 (12:47:15)
Mi fa piacere che l’Ussl 9 di Treviso riprenda in parte, nella prima risposta ai quesiti sulle macchine sopra proposti, la problematica da me affrontata negli articoli pubblicati da P.S. il 24 aprile e l’8 maggio u.s.
Nonostante l’effimera sicurezza che infondono sull’argomento le relative disposizioni di Legge vigenti che, dai commenti ai miei due articoli, sembrano convincere e soddisfare parecchie persone, chi più chi meno in buona fede, viene riconosciuto che solo un infortunio causato da una gru, presumibilmente collassata, potrebbe far emergere le gravi responsabilità derivanti da controlli effettuati da persona non competente, in quanto “Ci si trova nelle condizioni previste dall’art. 71 comma 8 lettera a): nel testo di legge non viene specificato chi sia abilitato a fare i controlli”.
Siamo quindi nelle condizioni da me esaminate profondamente nei suddetti articoli, dalle quali emergeva che, in attesa di un’auspicata integrazione dell’attuale testo di Legge da chi di dovere, l’unica soluzione a favore della sicurezza e della maggior tranquillità morale e legale del datore di lavoro è quella di far effettuare una verifica di legge da un soggetto abilitato dopo ogni montaggio di gru da parte di montatore qualificato.
Infine, l’espressione contenuta nell’ultima parentesi della risposta dell’Ussl 9 di Treviso “(oltre che sul verificatore per imperizia)” andrebbe meglio specificata altrimenti i colleghi dell’Ussl ricadono nella indeterminatezza appena criticata in merito ai verificatori e implica svariate congetture che riguardano i soggetti abilitati e chi deve fare cosa e come. Cordialmente.
Massimo Trolli
Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0
17/06/2015 (18:08:29)
Ing. Trolli mi scusi ma se questa dichiarazione di corretto montaggio e rispetto delle prescrizioni previste dal fabbricante viene redatta da un ingegnere meccanico/strutturista al posto di un perito verificatore non si garantirebbe ugualmente il risultato ? Lo chiedo perché in cantiere l'ingegnere è immediatamente e facilmente presente mentre con i verificatori diventa più complicata e macchinosa la gestione ( il giorno di montaggio della gru non è sempre quello preventivato mesi prima ma cambia per mille circostanze)
Grazie
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
17/06/2015 (22:17:10)
Buonasera Luca. La sua proposta, più che lecita, mette ulteriormente in evidenza le indeterminatezze contenute nei commi dell’art. 71 del D.lgs. 81/08 che, come dimostrato dai seri commenti ai miei articoli (ignorando contestazioni e critiche espresse per “mestiere” e prive di consistenza in quanto non supportate da esperienza o da una reale cultura della sicurezza), provocano convinzioni contrastanti fra gli addetti ai lavori.
Posso a questo punto esporle solo il mio parere in merito ad un regolare montaggio di una gru di cantiere. Non condivido parte di quanto asserito nel primo quesito trattato oggi dall’Ussl 9 di Treviso, che qui riporto: “Oggi le ditte specializzate che intervengono in cantiere nel ruolo di montatori, riferiscono che ormai, stante la vigente normativa, il lavoro di montaggio, anche delle più piccole gru automontanti, è riservato al loro operato”. Il concetto risponde invero a criteri di logica, razionalità e praticità ma mi sfuggono le disposizioni normative che impongono esplicitamente che tale montaggio sia eseguito solo da montatori di professione che le ditte specializzate intendono (non a torto) come personale qualificato. Infatti il comma 7b dell’art. 71 dispone lavoratori qualificati solo per operazioni di riparazione, trasformazione o manutenzione ma, colpevolmente, non per operazioni di montaggio.
Se si vuol identificare il termine montaggio con quello di installazione, trattata in particolare dal comma 8 dell’art. 71, si ricade nell’ambiguità creata (ad arte?) col termine “persona competente”. Da qui l’origine dei miei due articoli citati affinché fosse evidenziata questa evidente lacuna nella Legge che, mi sia consentito affermare ancora una volta, pare formulata da persona del tutto incompetente.
I pericoli insiti nella grave deficienza legislativa segnalata, possono provocare seri infortuni per gru non correttamente installate e non correttamente controllate dopo ogni installazione, vista l’ambiguità sulla “persona competente” che dovrebbe controllare. A prescindere dalle vite umane che potrebbero nei casi più infausti venire stroncate, il primo - come sappiamo - che verrebbe coinvolto penalmente da un eventuale incidente causato dal crollo di una gru è il datore di lavoro.
Proprio per evitare tristi inconvenienti per tutti l’unica soluzione che a mio parere riduce notevolmente il rischio di collasso di una gru e le tragiche sue conseguenze è, lo ribadisco, che non solo un montatore professionista – che materialmente abbia composto la gru installandola – sottoscriva una dichiarazione di corretto montaggio, ma che un competente verificatore di Legge (soggetto abilitato) lo certifichi con un verbale dopo ogni installazione. Mi spiace quindi, Luca, di non condividere la sua proposta che la dichiarazione di corretto montaggio di una gru possa esser formulata da un Ingegnere meccanico/strutturista: la dichiarazione è a carico del montatore qualificato e l’attestazione, tramite verbale ministeriale, che la gru è installata secondo quanto previsto da Legge è prerogativa di un soggetto verificatore abilitato (D.M. 11/04/2011) che effettivamente può esser meno competente e disponibile di un Ingegnere meccanico/strutturista, ma tant’è. Bene o male è valido il detto: “Ofelè fa el to mesté”.
Saluti.
M.T.

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