Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

FAQ: valutazione Rischio Campi Elettro Magnetici

FAQ: valutazione Rischio Campi Elettro Magnetici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

04/07/2017

Quali sono i lavoratori professionalmente esposti a CEM? Quali sono i contenuti della informazione e della formazione?


Pubblicità
TF3 100XE - Rilevatore campi elettromagnetici ed elettrici
Rivelatore di campo elettromagnetico ed elettrico, in grado di rivelare anche le emissioni radio e microonde
 
E’ disponibile sul sito PAF una nuova sessione FAQ ( Link a FAQ Campi Elettromagnetici) ove sono contenute le risposte a dubbi interpretativi e criticità segnalate dagli utenti del Portale in relazione alla valutazione del rischio da esposizione a CEM negli ambienti di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgvo 159/2016. La sessione è in continuo e costante aggiornamento in relazione ai quesiti posti dagli utenti del Portale.

 

Quali sono i lavoratori professionalmente esposti a CEM?

Secondo la definizione data dalla Legge Quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici all’art.2, comma 1, lettera f), l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

 

Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.

Le esposizioni a CEM di lavoratori che si trovino ad operare in prossimità di sorgenti emettitrici di CEM non correlate con la specifica attività svolta dai lavoratori, e che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Sarà compito e cura del gestore della sorgente CEM delimitare le aree ove si riscontra il superamento dei livelli di riferimento della popolazione generale con idonea segnaletica di sicurezza e di pericolo.

 

Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente, anche avvalendosi dell’organo di controllo.

 

Le esposizioni indebite/involontarie a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.

 

La regola generale da seguire in proposito, possibilmente in sede di progettazione dei luoghi di lavoro, è quella di installare gli apparati emettitori di CEM in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi e comunque ad una distanza adeguata dalle altre aree di lavoro ove stazioni personale non professionalmente esposto.

 

Quali sono i contenuti della informazione e della formazione?

I contenuti dell’attività di informazione e formazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e loro rappresentanti sono espressi, per tutti gli agenti fisici, nell’Articolo 184 del Capo I-Titolo VIII del D.lgvo 81/08. Aspetti specifici riguardanti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicati nell’articolo 210-bis del Capo IV-Titolo VIII con particolare riguardo agli effetti indiretti e alla possibilità di sperimentare “sensazioni e sintomi e transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico” e “alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”.

 

Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste saranno documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere. Pertanto il contenuto della formazione riguarderà necessariamente le procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nelle restrizioni di accesso derivanti dal processo di zonizzazione delle sorgenti stesse.

 

È necessario includere: la descrizione di tutte le aree oggetto di restrizioni particolari all’accesso o allo svolgimento di una determinata attività; informazioni dettagliate relative alle condizioni di accesso ad un’area o per lo svolgimento di una determinata attività; la  formazione richiesta per superare temporaneamente il LA VA inferiore; i nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato; i nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso; l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi dalle aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio (vedi Art. 210 bis); i particolari relativi alle disposizioni di emergenza, se del caso.

 

Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione.

 

Il livello di informazioni e formazione fornito deve essere proporzionale ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici nel luogo di lavoro. Laddove la valutazione iniziale abbia dimostrato che i livelli dei campi sono così bassi da non richiedere alcuna azione specifica, dovrebbe essere sufficiente dare garanzie a riguardo. Tuttavia, anche in questa situazione, sarà importante avvertire i lavoratori o i loro rappresentanti che alcuni lavoratori potrebbero essere particolarmente a rischio.

 

Qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio» riconosciuti sarà consapevole della necessità di comunicarlo ai dirigenti, per attivare - se necessario - un processo di valutazione “specifica “ del rischio, qualora abbia ricevuto idonea informazione/formazione al riguardo.

 

Tale informazione è indispensabile anche per rendere consapevoli tutti i lavoratori che, qualora nel corso degli anni intervenga un possibile cambiamento nella situazione individuale che li faccia rientrare nella categoria di “soggetto particolarmente sensibile al rischio CEM”, (es.: gravidanza/pacemaker/protesi etc.)  devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che provvederà alla effettuazione di una valutazione specifica di concerto con il Medico Competente.

 

 

L’elenco di tutte le FAQ:

 

1) Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio/esposti a rischi particolari?

2) Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire?


3) IN QUALI CASI SUSSISTE L’OBBLIGO di effettuare comunicazioni all'Organo di Vigilanza territorialmente competente in caso di superamento dei VA inf o VLE?

4) E’ possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all’esposizione da parte del RSPP/Datore Lavoro senza ricorrere al Medico Competente?

5) Da quali livelli di esposizione far partire la sorveglianza sanitaria?

6) Quali sono i contenuti della informazione e della formazione?

7) In quali posizioni deve essere verificato il rispetto dei Valori di Azione Inferiori per il Campo Elettrico e per il Campo Magnetico?

8) Con quali valori è necessario confrontarsi ai fini della valutazione del rischio?

9) Come comportarsi all’esito della valutazione?

10) Nel caso delle saldatrici ad arco la presenza di rischio da esposizione a CEM va sempre segnalato, anche in assenza di soggetti particolarmente sensibili?

11) Quando è presente e come valutare il rischio da correnti di contatto?

12) Con quali valori di azione confrontarsi nel caso di esposizione localizzata agli arti?

13) Quali valori limite applicare per le lavoratrici in gravidanza?

14) Esistono DPI per i CEM?

15) Quali misure di tutela è necessario attuare se si rispettano i livelli di azione per i lavoratori?

16) In quali posizioni va verificato il rispetto dei VALORI DI AZIONE per gli effetti diretti? Quante misure vanno effettuate?

17) In quali casi va fatta la delimitazione delle aree con segnaletica?

18) Quale deve essere la durata delle misure dei CEM ai fini del confronto con i Valori di Azione?

19) Quali requisiti deve avere la strumentazione per la misura dei CEM?

20) Con quale periodicità va tarata la strumentazione di misura dei CEM?

21) Cosa si intende per “personale qualificato” ai fini della valutazione del rischio CEM?

22) Come si valuta il rischio per portatori di dispositivi medici passivi?

23) Come si valuta il rischio per portatori di pacemaker ed altri dispositivi medici impiantati attivi (DMIA)?

24) Come si valuta il rischio per lavoratori con dispositivi medici portati sul corpo?

25) Perché i valori di esposizione in Banca Dati CEM sono forniti come indici percentuali?

26) Come valutare l’incertezza di misura dell’esposizione a CEM?

27) Come si gestisce il rischio CEM nell'ambito della valutazione dei rischi interferenti e nei cantieri?

28) Quali sono i lavoratori professionalmente esposti a CEM?

 

 

Link a FAQ Campi Elettromagnetici


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!