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Domande e risposte sulla verifica delle attrezzature di lavoro

Domande e risposte sulla verifica delle attrezzature di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

25/09/2015

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro: spostamento dell’attrezzatura e perdita di documenti, appalto e lavoro autonomo, tariffe.

 
 
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.


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SPOSTAMENTO DELL’ATTREZZATURA E PERDITA DI DOCUMENTI
Lo spostamento dell’attrezzatura deve essere comunicato?
Si, nel caso di spostamento dell’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica il  datore di lavoro è tenuto a comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura ( C.M. Lavoro e P.S. n. 23/2012).
In caso di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa ad un apparecchio è necessario presentare una denuncia alle forze dell’ordine?
Si, in tali casi è necessario trattandosi di documenti non riproducibili come, ad esempio, i libretti di immatricolazione; inoltre, andrà fatta comunicazione anche all’INAIL per attivare la procedura di rilascio del duplicato.
 
APPALTO E LAVORO AUTONOMO
Nel caso di un contratto d’appalto o d’opera che preveda l’impiego di un’attrezzatura di lavoro dell’impresa che deve eseguire i lavori, il committente è tenuto a verificare anche che sia stata denunciata ed effettuate le verifiche?
L’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, si presenta molto generico circa i controlli preventivi che il committente è tenuto ad effettuare per quanto riguarda l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e la documentazione necessaria da acquisire ai fini della cooperazione e il coordinamento.
Occorre, però considerare che il possesso della prescritta documentazione (denuncia all’ISPESL o INAIL, verbali di verifiche, etc.) per tali attrezzature di lavoro qualificate dalla normativa a maggior rischio risulta di fondamentale importanza per le attività da svolgersi nel perimetro aziendale e, quindi, tale verifica da parte del committente risulta necessaria anche in considerazione della corretta redazione del Documento unico di valutazione di dei rischi da interferenze (DUVRI).
 
TARIFFE
Le tariffe previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?
Si, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. sono da ritenersi omnicomprensive di tutte le spese (cfr. Decreto dirigenziale 23.11.2012) [1] .
Le tariffe previste per le verifiche sono soggette a Iva?
Si, in base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato dall’INAIL n.954-88/2012, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA configurandosi come prestazioni di servizi e sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
 
 
 
 
Fonte: CPT Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.


[1] Al momento della pubblicazione del presente documento il Ministero del Lavoro e P.S. ha emanato la Lettera Circolare 3 marzo 2015, nella quale ha fornito, tra l’altro, alcune precisazioni in tema di tariffe, precisando che le stesse sono aumentate dello 0,9% che tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, e riportate nell’allegato 1 alla circolare. Inoltre, per quelle costituite da più bombole collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nel determinare la tariffa applicabile per la verifica si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.
 


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Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
18/11/2015 (20:23:56)
Solo oggi (18-11-15)ho potuto leggere l'articolo in questione e, scusandomi per il ritardo di questo mio intervento, mi permetto di far rilevare l'inadeguatezza della risposta relativa alla comunicazione di spostamento dell'attrezzatura. Infatti l'utente può aver scelto per la verifica successiva alla prima della propria attrezzatura non ASL o Arpa ma un soggetto abilitato e quindi occorrerà informare quest'ultimo dello spostamento. Solo in caso di prima verifica il soggetto titolare della funzione (INAIL ex ISPESL) va comunque informato. In particolare nel caso avesse avuto intenzione di compiere con propri funzionari la prima verifica e non delegare a questo, come ormai quasi sempre avviene, il soggetto abilitato indicato dall'utente. Ovvio che, sempre in caso di prima verifica, se lo spostamento dell'attrezzatura comporta un cambio di territorio di competenza rispetto all'INAIL interessato originariamente, l'utente deve anche richiedere la prima verifica al nuovo INAIL di competenza oltre che informare l'INAIL precedentemente interessato che l'attrezzatura non è più nel suo territorio di competenza. Altrettanto ovvio, sempre nel caso di prima verifica, che l'utente deve attenersi alle vigenti disposizioni di legge per quanto riguarda l'eventuale verifica che l'INAIL di competenza del territorio dove l'attrezzatura è stata spostata potrebbe voler effettuare con propri funzionari, cioè attendere fino a 45 giorni la risposta del "nuovo" soggetto titolare della funzione competente prima di affidare la prima verifica ad un soggetto abilitato prescelto. Per le verifiche periodiche successive alla prima, se l'utente si è rivolto al soggetto titolare della funzione (ASL o ARPA) è sufficiente disdire la verifica a questi enti, almeno per criteri di cortesia, e rivolgersi ai "nuovi" ASL o Arpa del territorio di competenza in caso l'utente si ostinasse a rivolgersi a tali enti anche per le seconde verifiche e non optare per un soggetto abilitato.
Quanto sopra per doveri di completezza di informazione affinchè l'utente non venga indotto a rivolgersi ad ogni costo a titolari di funzione (ASL o Arpa) che, come sopra illustrato, non necessariamente devono essere coinvolti nelle seconde verifiche, così come invece scorrettamente lascia intendere la risposta dell'articolo. Veda la gentile Redazione di Punto Sicuro se sia il caso di dare maggior rilievo a questo mio commento sempre nell'interesse del lettore. Grazie per l'attenzione. Cordialità.
Massimo Trolli

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