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Smart working 2026: la sicurezza entra nel sistema di prevenzione
Smart working 2026: sicurezza e prevenzione nel lavoro agile
Per anni lo smart working è stato considerato principalmente una modalità organizzativa del rapporto di lavoro, fondata su flessibilità, autonomia e utilizzo di strumenti digitali. La gestione della salute e della sicurezza è rimasta spesso confinata agli adempimenti essenziali, con particolare riferimento all'informativa destinata ai lavoratori.
Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, il quadro cambia in modo significativo. Le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 segnano infatti un cambio di paradigma: il lavoro agile non è più soltanto una diversa modalità di esecuzione della prestazione, ma una condizione lavorativa che deve essere pienamente integrata nel sistema aziendale di prevenzione.
La novità non consiste nell'introduzione di un nuovo adempimento isolato, ma in una diversa impostazione della gestione della sicurezza. Valutazione dei rischi, informazione, formazione, organizzazione del lavoro e responsabilizzazione del lavoratore diventano elementi di un sistema unico, coerente e documentabile.
Lavoro agile: dalla prevenzione al controllo degli ambienti
La principale criticità del lavoro agile è nota: la prestazione viene svolta in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Abitazioni private, spazi di coworking o altri ambienti esterni all'azienda non possono essere gestiti con le stesse modalità previste per una sede aziendale.
Proprio per questo il legislatore supera una logica basata sul controllo diretto dell'ambiente di lavoro e introduce un modello fondato sulla prevenzione condivisa. Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede che gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile siano assolti anche attraverso la consegna di una specifica informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale.
Questo non significa che il datore di lavoro sia esonerato dalle proprie responsabilità. Al contrario, gli viene richiesto di governare il lavoro agile attraverso un sistema organizzato di prevenzione, nel quale ogni soggetto assume un ruolo preciso.
Il datore di lavoro è chiamato a valutare i rischi, aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), predisporre procedure coerenti con il lavoro agile e garantire la tracciabilità degli adempimenti. L'RSPP supporta l'azienda nell'analisi dei rischi, nell'aggiornamento della documentazione e nella definizione delle misure di prevenzione, mentre il lavoratore agile è chiamato a collaborare attivamente, applicando le istruzioni ricevute e segnalando eventuali criticità.
La sicurezza, quindi, non dipende più esclusivamente dal controllo del luogo di lavoro, ma dalla capacità dell'organizzazione di gestire in modo sistematico i rischi connessi a una prestazione svolta fuori dai locali aziendali.
L'informativa annuale: da adempimento a strumento di prevenzione
Tra le principali novità introdotte dalla riforma assume particolare rilievo l'informativa annuale destinata al lavoratore agile e al RLS.
Non si tratta di un documento meramente formale, ma di uno strumento che deve essere pienamente integrato nel sistema di prevenzione aziendale. Per essere efficace, l'informativa deve descrivere in modo chiaro i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dell'attività in modalità agile, individuare le misure di prevenzione e protezione previste dall'azienda e risultare coerente con il DVR, con le procedure interne e con le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'obiettivo non è quello di trasferire sul lavoratore la responsabilità della sicurezza, ma di renderlo consapevole dei rischi e delle misure da adottare in un contesto nel quale il datore di lavoro non esercita un controllo diretto sugli ambienti.
Di conseguenza, la qualità dell'informativa assume un'importanza determinante. Documenti generici o standardizzati difficilmente potranno dimostrare l'effettiva gestione dei rischi, mentre un'informativa costruita sulla base della valutazione aziendale rappresenta uno degli elementi che attestano l'integrazione del lavoro agile nel sistema di prevenzione.

Smart working e valutazione dei rischi: cosa cambia
L'inserimento dello smart working nel sistema aziendale di prevenzione richiede una valutazione dei rischi più ampia, che non può limitarsi a generiche indicazioni sulla postura o sull'uso del computer.
Devono essere considerati i rischi ergonomici legati alle postazioni, l'uso prolungato dei videoterminali, l'organizzazione dei tempi di lavoro e delle pause, oltre agli aspetti psicosociali connessi all'isolamento e alla riduzione del confronto con colleghi e responsabili.
Particolare attenzione va inoltre al tecnostress, favorito dalla connessione continua e dalla difficoltà di separare lavoro e vita privata. Regole su reperibilità, tempi di risposta e diritto alla disconnessione diventano quindi vere misure di prevenzione.
La valutazione deve infine considerare l'ambiente di lavoro e l'utilizzo delle attrezzature, fornendo indicazioni concrete su postazione, illuminazione, ordine degli spazi e sicurezza dei dispositivi. Le misure adottate devono essere coerenti con l'organizzazione aziendale e realmente applicabili dal lavoratore.
Lavoro agile e valutazione dei rischi nel DVR
Uno degli aspetti più significativi introdotti dalla nuova disciplina riguarda il rapporto tra lavoro agile e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Poiché modifica il contesto nel quale la prestazione viene svolta e introduce nuovi fattori di rischio, lo smart working, deve essere preso in considerazione all'interno del sistema di valutazione aziendale.
Il DVR dovrebbe quindi individuare le mansioni svolte in modalità agile, valutare i rischi connessi e definire le relative misure di prevenzione e protezione. Informativa annuale, formazione e procedure aziendali devono essere coerenti con questa valutazione e concorrere alla costruzione di un unico sistema di prevenzione.
In questa prospettiva, la coerenza tra DVR, formazione, procedure e informativa costituisce uno degli elementi che dimostrano l'effettiva gestione della salute e sicurezza nel lavoro agile, e rappresenta un elemento fondamentale per garantire la tracciabilità delle attività svolte dall'azienda.
Il ruolo del lavoratore agile nella sicurezza
Il nuovo modello organizzativo attribuisce al lavoratore un ruolo più consapevole nella gestione della sicurezza.
La collaborazione del lavoratore non rappresenta una novità assoluta all'interno del D.Lgs. 81/2008, ma nel lavoro agile assume un'importanza ancora maggiore. L'assenza di un controllo diretto sugli ambienti rende infatti indispensabile un comportamento responsabile da parte di chi svolge la prestazione.
In termini operativi, il lavoratore è chiamato a prendere visione dell'informativa ricevuta, applicare le indicazioni fornite dall'azienda, scegliere luoghi di lavoro compatibili con adeguati requisiti di sicurezza, utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione, rispettare le pause e le regole sulla disconnessione e segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio.
Si tratta di un approccio coerente con il principio della prevenzione partecipata che caratterizza il sistema delineato dal Testo Unico: la tutela della salute non dipende esclusivamente dalle misure predisposte dal datore di lavoro, ma anche dalla collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Cosa cambia nelle verifiche ispettive
L'inserimento degli obblighi relativi al lavoro agile nel D.Lgs. 81/2008 comporta inevitabilmente una maggiore attenzione anche sotto il profilo ispettivo.
Non sarà più sufficiente dimostrare l'esistenza dell'accordo individuale di smart working. Le aziende dovranno poter documentare di avere valutato i rischi specifici della prestazione svolta da remoto, aggiornato il DVR, predisposto e consegnato l'informativa annuale, integrato la formazione e adottato procedure coerenti con l'organizzazione del lavoro agile. La tracciabilità degli adempimenti assume quindi un ruolo centrale, sia ai fini della corretta gestione della prevenzione sia in occasione di eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza.
Più che un aggravio burocratico, questo nuovo approccio rappresenta l'evoluzione di un sistema di prevenzione chiamato a confrontarsi con modalità di lavoro sempre più flessibili, digitali e distribuite.
Conclusioni
La Legge 34/2026 introduce un principio destinato a incidere sull'organizzazione della prevenzione: la sicurezza segue il lavoratore, indipendentemente dal luogo in cui svolge la prestazione.
Per le aziende, questo significa integrare pienamente lo smart working nel sistema di salute e sicurezza, superando una gestione limitata agli aspetti organizzativi e contrattuali.
Valutazione dei rischi, informativa, formazione, procedure organizzative e coinvolgimento del lavoratore devono quindi essere parte di un sistema coerente e documentabile.
Più che introdurre nuovi adempimenti, la riforma richiede un'evoluzione dell'approccio alla sicurezza, chiamando imprese, datori di lavoro, RSPP e consulenti a costruire una prevenzione integrata capace di accompagnare il lavoratore anche nelle modalità di lavoro più flessibili e distribuite.
Integra nel DVR i rischi connessi alle diverse modalità di lavoro e gestisci in modo strutturato la valutazione dei rischi con il software Sicurezza Lavoro Namirial.
Geom. Giuseppe Parisi
Consulente per la sicurezza Namirial S.p.A.
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