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MoVaRisCh 2026: evoluzione continua nella valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico è un processo dinamico che, per essere efficace, deve rispondere all’evoluzione scientifica e legislativa. Infatti, l’aggiornamento del quadro normativo ed il progresso delle conoscenze tossicologiche rendono indispensabile il continuo adeguamento degli strumenti di calcolo e valutazione.
In questo scenario si colloca l’aggiornamento, pubblicato il 28 Febbraio 2026, di uno dei modelli più importanti di valutazione del rischio chimico, il MoVaRisCh. L’aggiornamento - MoVaRisCh 2026 - prosegue il percorso di revisione del modello consolidatosi negli anni precedenti, recependo importanti modifiche introdotte dal D.Lgs 135/2024 (tutele per i reprotossici) ed allineandosi ai Regolamenti Europei REACH e CLP.
Il modello, inoltre, si evolve per integrare le nuove conoscenze sugli interferenti endocrini e per allinearsi ai nuovi standard delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) conformi al Regolamento (UE) 2020/878.
Cos’è il modello MoVaRisCh? Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico con il MoVaRisCh 2026? Qual è l’impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti che possono aiutare le aziende nel processo di valutazione garantendo anche la conformità alla normativa?
Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico?
Qual è l’impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti di supporto?
Cos’è il modello MoVaRisCh?
Il MoVaRisCh, acronimo di Modello di Valutazione del Rischio Chimico, è uno degli strumenti più utilizzati per stimare il rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi, in conformità al Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008.
Questa metodologia rappresenta lo standard di riferimento per le PMI italiane per stimare e quantificare il rischio per la salute dei lavoratori con un algoritmo pesato tramite la formula seguente:
R= P x E
Dove:
- “P” (Pericolo): valore numerico (score da 1 a 10) determinato dalle proprietà intrinseche della sostanza o di una miscela (frasi H e EUH);
- “E” (Esposizione): calcolata in base alle modalità di utilizzo dell’agente chimico, che generano il livello di esposizione dei lavoratori su parametri quali quantità utilizzate, tipologia d’uso, tempi di esposizione;
- “R” (Indice di Rischio): risultato che permette di classificare l’esposizione dei lavoratori e orientare le misure di prevenzione.
Il risultato classifica il rischio in tre zone:
- Zona Verde (Irrilevante per la salute): richiede misure generali di sicurezza;
- Zona Arancio (zona critica con intervallo di incertezza tra 15 e 21): tale intervallo di incertezza, ancor più enfatizzato, richiede la revisione scrupolosa dei punteggi e, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, il parere obbligatorio del Medico Competente per la decisione finale;
- Zona Rossa (Rischio elevato): impone l’adozione di misure specifiche (sorveglianza sanitaria, DPI di III categoria, monitoraggi ambientali).

Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico?
L’aggiornamento MoVaRisCh 2026 rappresenta un’importante evoluzione tecnica per allinearsi ai nuovi standard europei sulla classificazione delle sostanze, in particolare al:
- D. Lgs. 135/2024 che ha modificato il Titolo IX (D.Lgs 81/2008);
- Regolamento (UE) 2020/878, che aggiorna i requisiti delle schede di dati di sicurezza (SDS);
- Regolamento delegato (UE) 2021/979 (per il biossido di titanio) e Regolamento Delegato (UE) 2023/707.
Il modello continua a mantenere la sua natura di strumento semplificato, pensato per consentire alle imprese di effettuare valutazioni strutturate senza ricorrere necessariamente a misurazioni dirette.
La metodologia resta invariata ma vengono aggiornati alcuni parametri e criteri di valutazione, soprattutto in relazione alla classificazione delle sostanze in ambito tossicologico e all’evoluzione del quadro normativo europeo (Regolamento CLP), in particolare rispetto al biossido di Titanio (TiO2).
Vediamo nel dettaglio alcune novità salienti:
1. Classificazione Biossido di Titanio (TiO2) - Non essendo più classificato come cancerogeno per inalazione, per il biossido di titanio (TiO₂) le indicazioni di pericolo EUH211 ed EUH212 non vengono più incluse nel calcolo del punteggio di pericolosità.
Questo aggiornamento elimina una precedente sovrastima del rischio, rendendo la valutazione più aderente alla reale esposizione.

2. Punteggio dei sensibilizzanti cutanei - Per i sensibilizzanti cutanei è stata introdotta una distinzione più precisa nei punteggi: le sostanze classificate come Skin Sens. 1A assumono un valore pari a 4,00, mentre le Skin Sens. 1B vengono valutate con punteggio 2,50.
Questo consente una differenziazione puntuale tra livelli di pericolosità che, in precedenza, risultavano meno distinti.

3. Aggiornamento dell’elenco delle indicazioni di pericolo - Il codice EUH207 è stato rimosso tra quelli che contribuiscono a determinare punteggi elevati (≥ 8), con un conseguente impatto sulla classificazione complessiva del rischio in alcuni casi specifici. Inoltre, sono state introdotte note applicative relative alle indicazioni EUH, da applicarsi nel caso in cui la miscela è classificata come pericolosa.
4. Allineamento con le Schede di Sicurezza (SDS) - Il modello, inoltre, richiede esplicitamente l’utilizzo di Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate secondo il Regolamento (UE) 2020/878. Questo implica che molte valutazioni effettuate in passato, se basate su SDS non aggiornate, potrebbero oggi risultare non conformi e richiedere una revisione della sorveglianza sanitaria, un monitoraggio ambientale periodico oppure l’adozione di DPI specifici.
Qual è l’impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti di supporto?
Per le aziende e i professionisti della sicurezza, questo aggiornamento si traduce in un’attività impellente:
- verificare le valutazioni già effettuate nel caso in cui occorra ricalcolare gli indici;
- aggiornare le classificazioni delle sostanze utilizzate, qualora siano state adottate sds non aggiornate;
- riallineare il DVR alle nuove indicazioni.
Non bisogna ripartire da zero ma fare un controllo puntuale e, dove necessario, adeguare i parametri per mantenere la coerenza normativa e tecnica della valutazione. È un passaggio che rientra nella normale gestione della sicurezza ma che richiede attenzione per evitare disallineamenti tra documentazione, realtà operativa e obblighi di legge.
L’aggiornamento MoVaRisCh 2026 non è un’opzione, ma una necessità tecnica per garantire la conformità al Titolo IX del D.Lgs 81/2008.
Ci sono strumenti che possono aiutare le aziende?
L’utilizzo di soluzioni software dedicate non rappresenta solo un supporto operativo, ma diventa parte integrante del processo di valutazione.
Blumatica DVR e Blumatica Chimico Advanced (ADV), che sono oggetto di aggiornamento per allinearsi alle nuove disposizioni normative e tecniche, permettono di applicare il metodo MoVaRisCh (e non solo) in modo guidato, accompagnando il professionista nelle diverse fasi della valutazione e riducendo il margine di errore.
I software sono integrati con database aggiornati di sostanze chimiche, riconoscendo così automaticamente le indicazioni di pericolo ed attribuendo i corretti punteggi in funzione delle classificazioni più recenti.
Inoltre, è possibile creare diverse schede di valutazione per gruppo omogeneo ed effettuare il calcolo del rischio cumulativo in modo strutturato e coerente con il modello, supportando il professionista nelle decisioni e nel coinvolgimento del Medico Competente.
Con Blumatica Chimico rispetti appieno l’algoritmo di calcolo e mantieni aggiornate le valutazioni.
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