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Gestire l’emergenza in ambienti sospetti di inquinamento o confinati




In tema di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come ho già avuto modo di scrivere più volte anche da queste pagine, più che la ricerca di una conformità formale alle previsioni legislative, è importante concentrarsi sull’effettività ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate in fase di progettazione preliminare delle attività. Tra queste, anche la definizione delle procedure di gestione di una eventuale situazione di emergenza che, in caso di una corretta identificazione dei pericoli e valutazione del rischio con conseguente definizione di adeguate modalità operative, dovrebbe risultare una (possibile) condizione residuale. Su questi temi, si svilupperà il Convegno che il prossimo 18 ottobre www.spazioconfinato.it ha organizzato nell’ambito di Ambiente Lavoro 2018, manifestazione fieristica dedicata alla promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro.

Maggiori informazioni e iscrizioni al link https://bit.ly/2LWZgMc.

 

 

L’importanza di un corretto inquadramento del tema e la ripartizione dei diversi compiti operativi - specie in caso di appalto, condizione che porta a valutare quali siano le modalità di coordinamento necessarie tra il sistema di gestione dell’emergenza del committente e la procedura predisposta dall’appaltatore - è stata sottolineata dall’Interpello n.1/2018 (del 14 febbraio 2018, pubblicato il 28 febbraio 2018) che, sebbene si riferisca a una tipologia operativa differente (si tratta di un parere di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro). Infatti, facendo riferimento al caso generale di un datore di lavoro che svolga le proprie attività presso unità produttive di un datore di lavoro committente, giunge alla conclusione che “la gestione delle emergenze debba essere considerata come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione”.

 

Quindi, considerato che - in condizioni di emergenza - l’obiettivo primario è quello di portare soccorso e porre in salvo le persone presenti nell’ambiente sospetto di inquinamento o confinato (compresa l’eventuale estricazione di un lavoratore infortunato privo di sensi), senza peraltro porre a rischio la vita dei soccorritori, le misure necessarie a perseguire tale obiettivo devono essere garantite da parte di personale specificatamente informato/formato - addestrato e adeguatamente equipaggiato. È peraltro evidente che la “progettazione” della gestione dell’eventuale condizione di emergenza e la definizione delle operazioni di soccorso, che dev’essere eseguita da persona competente, richiede una specifica attenzione poiché esse devono essere applicabili durante tutta la durata dei lavori e in ogni situazione ragionevolmente prevedibile. Scopo dell’attività, quindi, è quella di predisporre, volta per volta, una procedura adeguata allo specifico ambito in cui si è chiamati a operare, poiché non è pensabile e/o possibile predisporne una generica valevole e applicabile a tutti i diversi contesti operativi. Infatti, la finalità del processo valutativo relativo al lavoro che si deve eseguire, è l’individuazione di tutti i pericoli e le situazioni di rischio effettivamente ipotizzabili nello specifico contesto operativo, compresi eventuali malfunzionamenti dei sistemi che possano produrre conseguenze indesiderate, ovvero rischiare di vanificare l’intervento di soccorso.

 

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La conformazione strutturale di molti luoghi di lavoro e/o la presenza di altri rischi specifici associabili o prevedibili in funzione delle attività previste o dell’ambiente in cui si è chiamati a operare, necessitano l’applicazione di adeguate metodiche di analisi delle singole fasi operative, che vanno ben oltre una valutazione dei rischi standardizzata e non contestualizzata. Per questo, in fase di avvio della fase di Risk Assessment, più che la ricerca di una classificazione dell’ambiente in cui si dovrà eseguire l’attività (quale precondizione per scegliere tra una serie di misure di prevenzione e protezione standard da applicare per la tutela degli operatori), è importante riuscire a identificare tutti i pericoli (reali o potenziali) che caratterizzano il luogo di lavoro e le attività previste, in modo da poter eseguire una puntuale ed esaustiva valutazione dall’effettivo livello di rischio (presente o prevedibile), così da poter definire le necessarie misure da adottare. Inoltre, se da una parte l’analisi degli eventi occorsi a livello nazionale (dati InforMO – INAIL 2014), indica che nel 52,2% la causa degli incidenti è da ricondurre al contatto con gas/vapori, è importante non focalizzare l’attenzione solo verso spazi che risultano essere circoscritti, caratterizzati anche da un numero limitato di aperture d’accesso e da una persistente difficoltà di ventilazione naturale. Secondo i dati disponibili, a livello sia nazionale sia internazionale (compresa la giurisprudenza della Cassazione), vi sono diversi ambiti che sono stati teatro di gravi incidenti per cause diverse dalla carenza di ossigeno o presenza di agenti chimici pericolosi (quali gas, vapori e polveri) che, quindi, non possono (ne devono) essere trascurati.

 

Questo tenuto conto che, come indicato nel documento “Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose – ISPESL 2008”: Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. Ciò premesso, la definizione delle modalità operative e attrezzature utilizzabili nell’ambito delle operazioni di soccorso, non possono limitarsi alla sola riproposizione della modalità di Non-Entry Rescue, senza considerare le specifiche limitazioni che tale modalità operativa prevede.

 

Come noto, in questo caso la gestione del soccorso consiste nell’estricazione del pericolante (addetto presente all’interno dell’ambiente che potrebbe essere stato colto da malore o infortunatosi), mediante l’azionamento di un dispositivo (struttura con verricello a demoltiplica dello sforzo, che agisce sulla fune di collegamento che l’operatore ha assicurato all’attacco della sua imbracatura), applicabile in contesti con accesso verticale (esistono anche dispositivi particolari che consentono anche l’estricazione di pericolanti dall’interno di apparecchiature con passo d’uomo verticale e, quindi, accesso orizzontale).

 

Questo sistema di salvataggio, di particolare interesse in quanto non prevede l’esposizione a rischio di altri lavoratori, ovvero i componenti la squadra di salvataggio o i soccorritori del servizio di soccorso statale (VVF, 118, ecc.), è molto utile nel caso il pericolante sia collaborante giacché agevola notevolmente le operazioni di uscita autonoma e/o assistita.

 

Per contro, ha delle specifiche limitazioni e/o controindicazioni, sia operative sia attuative e, oltre a poter essere applicata solo nel caso che il pericolante sia costantemente connesso al sistema di sollevamento durante le operazioni all’interno dell’ambiente (non sempre possibile per ragioni operative), non può essere utilizzata se egli non si trova completamente in vista (potrebbe trovarsi dietro un angolo o parzialmente nascosto da eventuali ostacoli interni) e, quindi, potrebbe essere trattenuto da ostacoli e/o sporgenze (es. impigliamento dei vestiti, ecc.). Inoltre, bisogna considerare anche i problemi connessi alla gestione di un eventuale accesso multiplo, nel qual caso i cavi di collegamento delle imbracature degli operatori potrebbero intrecciarsi, ed anche in caso sia stato previsto l’impiego di un sistema di protezione delle vie respiratorie tipo air-line, poiché non si può trascurare la possibilità che il cavo di sollevamento s’intrecci con la linea dell’aria respirabile.

 

Un’altra condizione nella quale non è possibile attuare il Non-Entry Rescue, è legata all’eventuale presenza di traumi importanti (trauma cranico o a carico della colonna vertebrale, ecc.), che consigliano la stabilizzazione delle condizioni del pericolante lì dove si trova prima di predisporre una qualsiasi azione di spostamento. Inoltre, anche in caso sia possibile attuare le operazioni di Non-Entry Rescue, bisogna che l’Attendente presti molta attenzione in caso si ravvisino problemi nel recupero e/o aumento dello sforzo di sollevamento esercitato. Ci potrebbero infatti essere dei problemi meccanici al sistema di sollevamento che, di fatto, potrebbero rendere impossibile il proseguimento dell’attività così come impostata. In questi casi, è necessario interrompere immediatamente le operazioni in corso, adottando una modalità operativa alternativa o proseguire con l’ingresso della squadra di salvataggio/soccorritori presente oppure con l’intervento del personale del sistema di soccorso nazionale che, a questo punto, dovranno accedere nell’ambiente per completare la missione.

 

Grazie alle attività di ricerca e sperimentazione svolte presso un fabbricante di attrezzature a pressione, è stato possibile eseguire un'analisi dettagliata delle attività di soccorso applicabili, tenuto conto che le dimensioni del passo d’uomo solitamente installato su queste attrezzature ha una forma ellittica e dimensioni di 300mm x 400mm o 320mm x 420 mm..

 

Partendo dall'identificazione dei pericoli e dalla valutazione dei rischi, sono stati oggetto di studio le possibili misure da predisporre, prima dell'accesso dei lavoratori, per garantire la sicurezza delle operazioni ed anche, tema da non sottovalutare, quale sia lo sforzo fisico richiesto ai soccorritori valutando il livello di affaticamento e lo stress accumulato dal soccorritore durante le attività di salvataggio in spazi confinati. Questo ci ha fornito informazioni utili per valutare le caratteristiche fisiche e le prestazioni che dovrebbero essere richieste ai soccorritori chiamati a eseguire attività di salvataggio in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

In conclusione, per affrontare correttamente il problema delle attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, bisogna riuscire a non fermarsi alla categorizzazione di tali ambienti cercando una sorta di “griglia decisionale” che consenta, anche a chi non ha mai avuto modo di occuparsi di queste tipologie di attività, di poter definire in modo automatico la classificazione di un ambiente come sospetto di inquinamento o confinato (magari mettendo una crocetta in corrispondenza di qualche casella presente in generiche checklist preconfezionate), al fine di poter applicare misure operative generiche e/o decontestualizzate. Ogni ambiente e ogni situazione sono un caso a parte, tenuto conto che nell’ambito di una corretta valutazione, non si possono considerare solo i rischi presenti (ed evidenti) in relazione al contesto, ma anche quelli potenziali (per lo più non facilmente identificabili).

 

Capacità di analisi ed esperienza, giocano un ruolo fondamentale nella previsione dei rischi, anche potenziali, che potrebbero interessare il luogo di lavoro, definendo le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza nelle attività. E questo, a maggior ragione, vale nella progettazione delle operazioni di emergenza intese come attività da porre in essere in un contesto situazionale improvviso al quale l’individuo è tenuto a rispondere prontamente, attivando una serie di competenze tecniche e di risposte efficaci (anche psicologiche) che derivano sia dalla consapevolezza delle caratteristiche dell’ambiente e dei suoi rischi, sia dalla conoscenza dei comportamenti più appropriati di prevenzione e soccorso da attuare senza esitazione.

 

La gestione dell’emergenza, quale che sia la sua origine, è un aspetto particolarmente importante che deve vedere uno specifico impegno da parte degli HSE manager. Il DPR 177/2011 richiede l’adozione ed efficace attuazione di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Detto questo, chi si deve fare carico della sua elaborazione? Qual è il livello minimo di preparazione alla gestione dell’emergenza (Preparedness) e capacità di reazione (Response) richiesta? Questi e altri i quesiti cui i relatori presenti al Convegno cercheranno di dare una risposta.

 



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