Emergenza Coronavirus, valutazione dei rischi e procedure di sicurezza
ULTIMI AGGIORNAMENTI: Pubblicato il Decreto 9 marzo 2020 che estende a tutta l’Italia le limitazioni per le aree più colpite |
L’emergenza correlata al nuovo Coronavirus e l’allarme generato per i tanti casi di contagio in Italia hanno reso necessaria l’adozione di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.
In questa situazione è bene riepilogare alcune indicazioni, norme, obblighi e misure di precauzione per affrontare la situazione.
Come viene gestita l’attuale situazione di emergenza? Chi ha il compito di diffondere le informazioni? È necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi? Sono disponibili idonee procedure di sicurezza per le aziende?
Come viene gestita l’attuale situazione di emergenza?
Chi ha il compito di diffondere le informazioni?
È necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi?
Come viene gestita l’attuale situazione di emergenza?
Per prevenire la diffusione del Coronavirus il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute hanno elaborato specifiche misure di gestione dell’emergenza e indicazioni sulle idonee misure comportamentali da adottare.
Si tratta, ad esempio, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Chi ha il compito di diffondere le informazioni?
Relativamente ai luoghi di lavoro, la responsabilità è sempre in carico al datore di lavoro che ha l’onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico.
Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori!
È necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi?
Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale.
Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta. Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci.
Di conseguenza, possiamo ragionevolmente credere che il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.
In maniera analoga non esiste l’obbligo di predisporre DUVRI solo per gestire l’attuale situazione di emergenza: sia il datore di lavoro committente sia il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice hanno, però, l’obbligo di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare, in particolare:
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- porre attenzione all’igiene delle superfici;
- evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.
Sarebbe auspicabile, invece un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori.
Resta, infine, obbligo del datore di lavoro di preservare la salute dei lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di front office con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere.
Tutte le misure intraprese dal datore di lavoro, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al personale mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.
Blumatica mette a disposizione una procedura di sicurezza aziendale per l’emergenza Coronavirus che può essere personalizzata ed adattata a qualsiasi settore lavorativo.
La procedura indica gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il link per scaricare gratuitamente la procedura di sicurezza.
Si segnala anche il software Blumatica per la redazione del documento di valutazione rischi:
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Rispondi Autore: Chiara - likes: 0 | 10/03/2020 (08:07:50) |
Buongiorno, in realtà, oltre agli operatori sanitari, ci sono gli operatori ecologici, che restano sempre nel limbo. Non sono a rischio come i sanitari, ma con il porta a porta hanno più probabilità di entrare a contatto con materiale organico proveniente da case private con persone in quarantena o che non sanno di aver contratto il virus. Secondo me, come RLS di un'azienda che svolge questo lavoro, è da valutare nel DVR. Saluti e buon lavoro. |
Rispondi Autore: Giovanni Claudio - likes: 0 | 10/03/2020 (08:49:52) |
E' un tema molto contrastato e suscettibile di scelte diverse tutte giuste a seconda delle attività. Personalmente mi regolo come per la Legionella che pur non essendo rischio lavorativo ma di tutta la popolazione (Milano,Brescia,Bresso) dove l' Ente di Controllo ha chiesto se era inserito nel DVR. Per il COVID-19 per esempio chi è allo sportello di una anagrafe a contatto con una fila di utenti è più esposto a contrarre l'infezione rispetto ad uno che è solo dietro ad una scrivania in ufficio singolo. Bisogna tenerne conto |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 10/03/2020 (12:56:40) |
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori. Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità per spostarsi. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus. |
Autore: Gaetano | 20/03/2020 (00:48:36) |
Non so più come dirlo! La prego non insista, altrimenti mi troverò costretto ad aggiornare il mio DVR dal rischio arrabbiature da articoli non condivisibili! |
Autore: Gaetano | 20/03/2020 (00:45:01) |
Avvocato non è così. Il coronavirus è un fischio generico metta allora anche la legionella o la Sars! Sveglia! |
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0 | 10/03/2020 (16:58:17) |
Quel materiale organico deve essere manipolato tenendo conto di un rifiuto potenzialmente infetto |
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0 | 10/03/2020 (17:05:53) |
Tra le lavorazioni a maggior rischio: - Gli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani; - Gli edili e gli idraulici addetti alla manutenzione delle acque di scarico, per contaminazione fecale; - Attività a stretto contatto con il pubblico; - Addetti alle pulizie di ambienti e servizi igienici. Saluti a tutti |
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0 | 10/03/2020 (17:27:40) |
Buon articolo. Manca solo un esplicito riferimento all'allegato xliv in cui si definiscono le attività che richiedono l'aggiornamento del dvr. Continuo, invece, a notare, malgrado la giusta sottolineatura in grassetto, il solito commento fuorviante da parte di una persona che fino a ieri diceva che il DDL deve analizzare TUTTI i rischi ed invece oggi parla solo dei rischi professionali, per il quale la suddetta malattia non rientra. E' la stessa persona o due persone che cambiano facilmente versione come gira il vento? |
Rispondi Autore: Francesco Addriso - likes: 0 | 11/03/2020 (05:04:11) |
Se un dipendente di una X azienda, fosse contagiato e dimostrasse con nesso eziologico di aver contratto il virus sul posto di lavoro, sarebbe infortunio a tutti gli effetti? Quindi il DVR deve essere aggiornato? |
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0 | 11/03/2020 (07:46:34) |
A mio modesto parere.. Chiaramente nella nella valutazione dei rischi dobbiamo considerare i soli rischi professionali. Assodato che le attività allegato XLIV devono necessariamente tener conto del rischio biologico, in fase di valutazione bisogna però tener conto che anche dei rischi esogeni potrebbero diventare dei rischi professionali a seconda della particolare tipologia di attività svolta. Personalmente leggo in questo modo l'invito a considerare "tutti i rischi". Saluti a tutti e grazie dell'opportunità di confronto |