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Quali le caratteristiche di un RSPP esterno nella Pubblica Amministrazione?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Pubblica amministrazione

28/02/2008

Il conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale ad un esperto esterno, in qualità di RSPP, nella Pubblica Amministrazione dopo la Finanziaria 2008. In evidenza la "particolare e comprovata" specializzazione”. A cura di Vincenza Randazzo.

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Conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale ad un esperto esterno, in qualità di RSPP, nella Pubblica Amministrazione dopo la legge finanziaria per il 2008.
 
Nota: l’articolo costituisce un aggiornamento del precedente approfondimento sui requisiti dell’RSPP esterno nella scuola pubblicato nel 2006.
 
A cura di Vincenza Randazzo, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale AIFOS.
 
         Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), come definisce l’art.2 del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994, è la persona, designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 8-bis, il cui compito è quello di collaborare con il Datore di lavoro sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.
 
         L'inserimento del nuovo art. 8-bis nell'ambito del D.Lgs. n. 626/94 (D.Lgs del 23 giugno 2003, n. 195), ai fini dell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto, tra i requisiti richiesti, il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 39 del 3 dicembre 2003).
        
Intanto alla luce della modifica apportata dal comma 76, art. 3, legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), gli incarichi professionali di lavoro autonomo (incarichi a professionisti, a lavoratori autonomi con partita IVA, incarichi di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative) devono essere conferiti dalla Pubblica Amministrazione solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
 
Sul requisito della "specializzazione universitaria", il parere n. 05/08 del 21 gennaio 2008 trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica su risposta del quesito posto da Italia Lavoro SpA, chiarisce che «possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni solo se in possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente». Pertanto «non potranno essere stipulati incarichi di lavoro autonomo (anche di natura occasionale) o contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che abbiano una qualificazione professionale inferiore alla laurea magistrale o ad un titolo di studio equivalente (laurea specialistica o laurea di vecchio ordinamento)».
 
Inoltre, con riferimento alla nozione di "particolare e comprovata" specializzazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che si deve fare ricorso a figure professionali che abbiano operato da tempo nel settore di interesse e che siano in possesso, quindi, di esperienze lavorative specifiche nelle attività oggetto dell'incarico. Tale requisito dovrà risultare dal curriculum vitae degli interessati all’incarico oltre che da idonea documentazione.
        


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Alla nota precedente, si aggiunge il parere del 28.01.2008 in merito al comma 76 dell’art.3 della legge 244/07, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che chiarisce il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" che consente, unitamente agli altri presupposti previsti dalla normativa al riguardo, di individuare più selettivamente sia le esigenze reali che giustificano il ricorso a tali figure e sia le professionalità a cui si può fare riferimento.
        
La formulazione utilizzata dal legislatore riconduce il requisito della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, fermo restando l’equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.
        
Pertanto sulla base di quanto sopra detto, a parer mio, la Pubblica Amministrazione, nel ricorso a prestazioni professionali esterne per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del SPP, deve avvalersi di “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” oppure valutare se si tratti di una prestazione disciplinata direttamente dal codice dei contratti (D. Lgs 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
 
 
Vincenza Randazzo
 
 



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