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Decreto 62/2024: condizione di disabilità e stato di salute del lavoratore
Urbino, 5 Dic – Come abbiamo visto in diversi articoli sul nuovo quadro normativo in materia di disabilità, anche rimarcando i ritardi e le eventuali criticità, il decreto legislativo n. 62/2024 - recante la “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” - incide su numerosi aspetti, “tra cui: i criteri di valutazione, l’iter di accertamento della disabilità, le misure a sostegno di una vita indipendente”.
A ricordarlo è un nuovo saggio pubblicato sul numero 1/2025 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il contributo “Condizione di disabilità e stato di salute del lavoratore alla luce del decreto legislativo n. 62 del 2024”, a cura di Maria Giovanna Elmo (ricercatrice in Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II), si propone – come indicato nell’abstract – “di analizzare le principali novità introdotte dalla riforma, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza per la prospettiva giuslavoristica, e mettendo in luce alcuni aspetti critici”.
Nel presentare brevemente questo saggio ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Condizione di disabilità: novità normative e obiettivi del saggio
- Condizione di disabilità: nuovi concetti e nuovi modelli
- Condizione di disabilità: considerazioni, svolte e criticità
Condizione di disabilità: novità normative e obiettivi del saggio
Nell’introduzione si ricorda che il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62– adottato in attuazione della legge delega n. 227 del 22 dicembre 2021 – “persegue la finalità di rendere il nostro ordinamento (finalmente) aderente ai contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006”. E l’obiettivo del decreto è quello di “assicurare agli individui il corretto riconoscimento della condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, ivi compreso quello lavorativo”.
Questa riforma rifletterebbe un “cambiamento sociologico e culturale, avvenuto nel corso degli anni, che ha condotto ad un nuovo approccio della materia”. Ed è innegabile che la prospettiva giuridica “sia stata fortemente indirizzata dal consolidamento del modello c.d. biopsicosociale; una moderna concezione che distingue lo stato di malattia dalla condizione di disabilità come questione sociale, e che si discosta nettamente dal più risalente modello c.d. ‘medico’ (“mette in relazione la disabilità principalmente a fattori medico-biologici da identificare e correggere”).
E nell’adottare tale visione, la riforma – continua l’autrice – “interviene su numerosi aspetti, tra cui: la definizione della condizione di disabilità, i criteri di valutazione, il procedimento di accertamento dello status sociosanitario, le misure a sostegno di una vita indipendente; e lo fa anche modificando la “storica” legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Il saggio si propone “un’analisi critica delle principali novità legislative, focalizzando, comunque, l’attenzione sul procedimento di accertamento della disabilità: ricostruirne il riformato iter – quindi partendo dalla presentazione della domanda, passando per la valutazione di base, fino ad arrivare alla conclusione dello stesso – può servire, infatti, a verificare quanto effettivamente il modello biopsicosociale sia stato compreso e tradotto in legge”. E il contributo “si sofferma sugli aspetti di maggiore rilevanza giuslavoristica”, mentre si tralasciano (“anche per ragioni di economia della trattazione”) “altri aspetti, di natura amministrativa o medico-legale”.
Condizione di disabilità: nuovi concetti e nuovi modelli
Si segnala poi che un elemento riformatore che vale la pena valorizzare è “l’introduzione nel nostro ordinamento della nozione di ‘persona con disabilità’; definita come colei che presenta ‘durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base’ (art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992)”. E dunque si assiste “al superamento della precedente terminologia, oramai obsoleta e potenzialmente discriminatoria, a favore di una definizione di disabilità coerente con quella della Convenzione ONU”: “scompare il termine ‘handicap’ a favore di nozioni quali ‘condizione di disabilità’ o ‘ persona con disabilità’”. E la modifica “non incide meramente su un piano formale/terminologico”.
Abbracciando, come indicato prima, il modello biopsicosociale, la disabilità oggi viene ora intesa “come il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, rinvenendo in queste ultime – ossia nelle barriere e non nella menomazione in sé – il vero ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione sociale di tali individui”.
In questo senso, la disabilità “non risulta più legata a parametri medici, bensì – in termini più articolati – all’intera e possibile gamma degli ostacoli che limitano la persona nei contesti di vita”. E questa nozione di disabilità è “potenzialmente capace di includere sotto l’ombrello di tutele ad essa riservate situazioni che prima rimanevano escluse”
L’ampliamento del perimetro del concetto di disabilità – continua il saggio – è “un aspetto di non poco conto che potrebbe avere forti ripercussioni all’interno delle relazioni di lavoro, comportando notevoli cambiamenti su numerosi versanti, tra cui, ad esempio, quello degli accomodamenti ragionevoli”.
Condizione di disabilità: considerazioni, svolte e criticità
Rimandando alla lettura integrale dell’interessante saggio ci soffermiamo su alcune “considerazioni conclusive” dell’autrice.
Si ribadisce che il d.lgs. n. 62/2024 pone effettivamente “le premesse per una svolta davvero significativa nell’impostazione dell’intera disciplina relativa alla tutela dei diritti delle persone con disabilità”: si definisce una “nuova impostazione mediante la quale, ponendo al centro la persona con disabilità, si tende alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono, o potrebbero impedirne, il pieno sviluppo, favorendone una migliore integrazione sia nella vita sociale sia in quella lavorativa”.
Questo tipo di approccio “permea l’intero decreto legislativo” e nel saggio si fa, ad esempio, riferimento all’obbligo informativo (“l’unità di valutazione di base, al termine della visita, è tenuta ad informare la persona con disabilità – oppure l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri – di tutti gli interventi, i sostegni ed i benefici che direttamente spettano all’interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità”) previsto dalla riforma.
Mediante questo obbligo si promuove la “capacitazione” della persona disabile, un termine che indica il “processo di acquisizione di uno stato di realizzazione e promozione piena della persona nella sfera dei propri diritti”.
Si pongono poi in continuità con l’impostazione delineata “anche la previsione di una partecipazione attiva del disabile alla redazione del progetto di vita così come alla formulazione di una proposta concreta di accomodamenti ragionevoli; nella condivisa convinzione che il soggetto interessato, eventualmente coadiuvato dalla famiglia e/o dal caregiver, possa individuare le misure più idonee alle sue specifiche esigenze”.
Tuttavia, a valle dell’analisi intrapresa, “le principali criticità della riforma si intravedono sotto un profilo strettamente operativo”.
In primo luogo, l’accentramento dell’intero iter presso l’INPS. Ci si chiede “se l’INPS riuscirà a gestire il nuovo carico di lavoro con le risorse, sia economiche sia umane, a sua disposizione; e soprattutto se tutto ciò sarà possibile rispettando i termini stringenti previsti dalla norma”.
Inoltre, persistono “dubbi sulle modalità con le quali verrà ricondotta all’interno della valutazione di base anche la valutazione relativa al collocamento mirato (ex l. n. 68/1999); tale previsione potrebbe creare difficoltà se teniamo conto delle specificità degli accertamenti da compiere. Difatti, per accedere al c.d. sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario che richiede un apposito certificato medico ed una visita specifica basata su criteri valutativi diversi rispetto a quelli adoperati ai fini della l. n. 104/1992 e dell’accertamento dell’invalidità. Si tratta, insomma, di due visite diverse che hanno da sempre seguito criteri differenti”.
In particolare, non è chiaro – continua l’autrice – “se riconducendo la visita ex l. n. 68/1999 ad una ‘valutazione di base’ il legislatore intenda sottometterla ai nuovi criteri valutativi prefissati dalla riforma – il che lascerebbe sorgere numerosi dubbi” – oppure, “se l’intenzione consista meramente nell’unificare i due procedimenti in un’ottica di maggiore speditezza (ad esempio, facendo coincidere le due valutazioni in occasione della medesima visita)”. Si indica che, per il momento, questo aspetto “non risulta chiaro ed anche gli addetti ai lavori, compreso il personale sanitario, si interrogano sulla modalità concrete con le quali saranno messe in campo tali previsioni”.
Concludiamo indicando ai lettori il sommario del saggio presentato:
- Introduzione
- Un rinnovato concetto di “disabilità”
- Finalità e ambiti della valutazione di base
- L’accentramento del procedimento presso un unico soggetto accertatore
- (Segue…) Come cambiano i criteri per la valutazione della disabilità
- Obblighi informativi a favore della persona con disabilità
- Gli accomodamenti ragionevoli ai sensi del nuovo art. 5 bis della l. n. 104/1992
- La valutazione multidimensionale ed il progetto di vita personalizzato e partecipato
- Considerazioni conclusive.
RTM
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