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Visite fiscali nel rispetto della riservatezza dei dipendenti
''Non viola la privacy il datore di lavoro che in conformità alla disciplina normativa e contrattuale richiede agli organi competenti la visita medica fiscale per il lavoratore assente che non abbia comunicato il motivo della sua mancata presenza sul posto di lavoro.''
Lo ha stabilito l'Autorità per la protezione dei dati personali chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un lavoratore che ravvisava un comportamento illegittimo, in materia di privacy, da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore riteneva che l'azienda fosse incorsa in una illegittima comunicazione di dati personali all'INPS perché aveva disposto la visita di controllo ancor prima di aver ricevuto comunicazione dei motivi dell'assenza. In questo modo, secondo il ricorrente si era determinata una indebita intromissione nella sfera della riservatezza da parte del medico fiscale.
Il caso e' stato illustrato nella newsletter dell'Autorità per la protezione dei dati personali.
Il Garante, valutando la documentazione prodotta dall'azienda, ha dichiarato infondato il ricorso in quanto ''la comunicazione dell'azienda è avvenuta nei confronti dell'ente competente con modalità e tempi conformi alle disposizioni normative e contrattuali che prevedono la possibilità di controlli fin dal primo giorno di malattia ed anche per assenze di un solo giorno, ove ne ricorra la necessità.
Il trattamento dei dati, inoltre, considerate anche le esigenze organizzative e la chiarezza dei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, non è poi risultato avvenuto in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza (art. 9, legge 675/96).''
L'azienda ha infatti sostenuto di aver comunicato i dati dell'interessato agli organi competenti dell'INPS nel rispetto della normativa in materia e nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali del Garante.
Nel caso in questione, inoltre, riteneva che esistesse una legittima presunzione sulla continuazione dello stato di malattia del lavoratore, il quale, ''pur essendo stato assente in precedenza, per lo stesso motivo, per diversi giorni, aveva omesso di dare comunicazione della ragione dell'ulteriore prosecuzione dell'assenza al momento della 'scadenza' della certificazione precedentemente prodotta.''
Il testo completo della newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
Lo ha stabilito l'Autorità per la protezione dei dati personali chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un lavoratore che ravvisava un comportamento illegittimo, in materia di privacy, da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore riteneva che l'azienda fosse incorsa in una illegittima comunicazione di dati personali all'INPS perché aveva disposto la visita di controllo ancor prima di aver ricevuto comunicazione dei motivi dell'assenza. In questo modo, secondo il ricorrente si era determinata una indebita intromissione nella sfera della riservatezza da parte del medico fiscale.
Il caso e' stato illustrato nella newsletter dell'Autorità per la protezione dei dati personali.
Il Garante, valutando la documentazione prodotta dall'azienda, ha dichiarato infondato il ricorso in quanto ''la comunicazione dell'azienda è avvenuta nei confronti dell'ente competente con modalità e tempi conformi alle disposizioni normative e contrattuali che prevedono la possibilità di controlli fin dal primo giorno di malattia ed anche per assenze di un solo giorno, ove ne ricorra la necessità.
Il trattamento dei dati, inoltre, considerate anche le esigenze organizzative e la chiarezza dei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, non è poi risultato avvenuto in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza (art. 9, legge 675/96).''
L'azienda ha infatti sostenuto di aver comunicato i dati dell'interessato agli organi competenti dell'INPS nel rispetto della normativa in materia e nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali del Garante.
Nel caso in questione, inoltre, riteneva che esistesse una legittima presunzione sulla continuazione dello stato di malattia del lavoratore, il quale, ''pur essendo stato assente in precedenza, per lo stesso motivo, per diversi giorni, aveva omesso di dare comunicazione della ragione dell'ulteriore prosecuzione dell'assenza al momento della 'scadenza' della certificazione precedentemente prodotta.''
Il testo completo della newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
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