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Videosorveglianza e biglietti nominativi negli stadi: il parere del Garante

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

05/05/2005

L’Autorità si pronuncia su due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell’Interno.

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Sì alla videosorveglianza e ai biglietti numerati negli stadi; per i biglietti nominativi sono invece necessarie maggiori garanzie per la tutela della privacy degli spettatori.
Questo in estrema sintesi il parere del Garante della privacy riguardo ai due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell’interno in attuazione del D.Lgs. 28/2003 che prevede misure contro la violenza negli stadi.

Videosorveglianza
Riguardo alla videosorveglianza negli stadi, l’Autorità ha stabilito che “questo tipo di controllo rispetta i principi di liceità e necessità in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio, la conservazione delle immagini per non più di una settimana.
Anche le modalità di ripresa che consentono l’individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti rispetto agli scopi prefissati.”

Per altri dispositivi e tecniche di ripresa particolari, attualmente non previsti, sarà invece necessaria una verifica preliminare del Garante.
La registrazione audio riguarda solo l’audio complessivo dell’evento calcistico.
La previsione dei sistemi di videosorveglianza riguarda solo gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità e ad eventi calcistici.


Biglietti numerati e biglietti nominativi
Il decreto legge 28/2003 prevede biglietti numerati, misura sulla quale il Garante non ha espresso riserve.
Lo schema di decreto ministeriale introduce invece anche l’obbligo di biglietti nominativi, che però non sono previsti dal decreto legge.

Alla richiesta di parere in proposito, il Garante ha affermato che “non sono stati allegati specifici elementi che consentano all’Autorità di ritenere allo stato proporzionata una misura così delicata a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati” e di verificare la sua effettiva utilità rispetto alle finalità perseguite e alle modalità con le quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli stadi.
Rilevando che spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato che, qualora le autorità competenti ritenessero in ogni caso necessari i biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi dovrebbe, cioè, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l’eventuale intreccio tra banche dati e singole società calcistiche.

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