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Utilizzo di Internet sul luogo di lavoro e rispetto della privacy
Il tema della sorveglianza dei lavoratori nell'utilizzo di Internet e della posta elettronica e' stato oggetto di dibatto in molti Paesi dell'UE, compresa l'Italia.
Nel nostro Paese il Garante per la protezione dei dati personali non ha ancora adottato uno specifico provvedimento in materia; la legge sulla privacy (art 43 comma 2) fa comunque salve le norme dello Statuto dei lavoratori che non consentono alcun controllo a distanza dei lavoratori se non previa definizione di precisi limiti per l'azienda e dopo l'accordo con le rappresentanze sindacali.
In Germania l'importanza delle questioni riguardanti il rispetto della privacy dei lavoratori e' stata richiamata nel corso della 63ma conferenza delle autorità di protezione dati della Germania (l'autorità federale e le autorità dei singoli Länder).
I rappresentanti di tutte le autorità tedesche hanno richiamato l'attenzione delle autorità pubbliche competenti e di tutti i soggetti privati interessati sulla necessità di rispettare alcune regole e alcuni principi ormai acquisiti in materia di protezione dei dati personali.
In Germania l'utilizzo di Internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro da parte di un dipendente pubblico non deve comportare la sua sorveglianza sistematica.
Il dipendente deve essere informato adeguatamente degli scopi per i quali gli è permesso di utilizzare la connessione ad Internet e delle modalità di controllo messe in atto dal datore di lavoro.
I controlli, soprattutto se realizzati per evitare possibili abusi, devono essere oggetto di un'apposita contrattazione.
Per quanto concerne l'utilizzo di Internet, qualora per esigenze di sicurezza sia necessario registrare tutti gli accessi, le informazioni raccolte non devono essere utilizzate per altre finalità, quale ad esempio la valutazione del rendimento del dipendente.
Riguardo alla posta elettronica, i Garanti per la privacy tedeschi hanno sottolineato che il datore di lavoro non può accedere al contenuto dei messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti dai propri dipendenti in quanto la posta elettronica è tutelata dal segreto delle telecomunicazioni così come la posta ordinaria è tutelata dal segreto della corrispondenza.
Nel nostro Paese il Garante per la protezione dei dati personali non ha ancora adottato uno specifico provvedimento in materia; la legge sulla privacy (art 43 comma 2) fa comunque salve le norme dello Statuto dei lavoratori che non consentono alcun controllo a distanza dei lavoratori se non previa definizione di precisi limiti per l'azienda e dopo l'accordo con le rappresentanze sindacali.
In Germania l'importanza delle questioni riguardanti il rispetto della privacy dei lavoratori e' stata richiamata nel corso della 63ma conferenza delle autorità di protezione dati della Germania (l'autorità federale e le autorità dei singoli Länder).
I rappresentanti di tutte le autorità tedesche hanno richiamato l'attenzione delle autorità pubbliche competenti e di tutti i soggetti privati interessati sulla necessità di rispettare alcune regole e alcuni principi ormai acquisiti in materia di protezione dei dati personali.
In Germania l'utilizzo di Internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro da parte di un dipendente pubblico non deve comportare la sua sorveglianza sistematica.
Il dipendente deve essere informato adeguatamente degli scopi per i quali gli è permesso di utilizzare la connessione ad Internet e delle modalità di controllo messe in atto dal datore di lavoro.
I controlli, soprattutto se realizzati per evitare possibili abusi, devono essere oggetto di un'apposita contrattazione.
Per quanto concerne l'utilizzo di Internet, qualora per esigenze di sicurezza sia necessario registrare tutti gli accessi, le informazioni raccolte non devono essere utilizzate per altre finalità, quale ad esempio la valutazione del rendimento del dipendente.
Riguardo alla posta elettronica, i Garanti per la privacy tedeschi hanno sottolineato che il datore di lavoro non può accedere al contenuto dei messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti dai propri dipendenti in quanto la posta elettronica è tutelata dal segreto delle telecomunicazioni così come la posta ordinaria è tutelata dal segreto della corrispondenza.
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