Tempi stretti per il rispetto della privacy nella p.a.
Dopo una serie interminabile di proroghe, il Garante della privacy non è più disposto ad andare oltre al 31 dicembre 2005 per l’adeguamento al D.Lgs. 196/2003 dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.
“L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario”, ha rilevato il garante in un provvedimento che fornisce dettagliate indicazioni su come adempiere a tali obblighi.
Il codice della privacy prevede per le pubbliche amministrazioni - accanto ad altri doveri in materia- l'obbligo di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni sensibili e giudiziarie vengono raccolte; inoltre le p.a. devono chiarire come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un regolamento cui va data ampia pubblicità.
In mancanza di tali regolamenti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere interrotto a decorrere dal 1° gennaio prossimo.
"La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data - afferma il garante - concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento.”
Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante che esprimerà il proprio parere.
Considerata l'ampiezza del settore, il Codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto espresso un unico parere.
Al provvedimento indirizzato alle p.a., emesso nei giorni scorsi dal Garante, è allegato un modello di riferimento per redigere gli schemi.
Il documento completo del Garante è consultabile qui.
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