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Statistiche nel rispetto della privacy dei cittadini
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002 è stato pubblicato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan).
Il Codice è stato messo a punto soggetti pubblici e privati che producono informazione statistica ufficiale, il Garante ne ha verificato la conformità alla legge curandone anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
"Obiettivo del Codice – si legge nel Preambolo - è quello di garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla dignità personale"
La newsletter del Garante per il trattamento dei dati personali, che ha presentato il codice, sottolinea che ''le nuove norme di deontologia hanno una natura particolare in quanto non sono affidate alla libera applicazione, ma devono essere rispettate in ogni caso, pena l'illiceità del trattamento dei dati.''
Regole sono state introdotte per garantire l'anonimato del cittadino, in modo che non sia possibile associare nominativi e informazioni raccolte, ''visto che il fine dell'indagine statistica è quello di quantificare aspetti di fenomeni collettivi.''
Precisa e dettagliata dovrà inoltre essere l'informazione che dovrà essere fornita ai cittadini sugli sugli scopi per i quali i dati personali che li riguardano vengono raccolti e verranno utilizzati.
Particolari tutele sono previste anche per i dati sensibili.
Le nuove disposizioni riguardano anche il personale incaricato di raccogliere i dati, che dovrà garantire meglio la sicurezza delle informazioni.
''In questo senso – precisa la newslettr del Garante - gli uffici di ricerca statistica dovranno porre particolare attenzione nella selezione e nella formazione dei rilevatori.''
Sulla corretta applicazione del Codice vigilerà anche la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, segnalando al Garante i casi di inosservanza delle norme.
Il Codice è stato messo a punto soggetti pubblici e privati che producono informazione statistica ufficiale, il Garante ne ha verificato la conformità alla legge curandone anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
"Obiettivo del Codice – si legge nel Preambolo - è quello di garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla dignità personale"
La newsletter del Garante per il trattamento dei dati personali, che ha presentato il codice, sottolinea che ''le nuove norme di deontologia hanno una natura particolare in quanto non sono affidate alla libera applicazione, ma devono essere rispettate in ogni caso, pena l'illiceità del trattamento dei dati.''
Regole sono state introdotte per garantire l'anonimato del cittadino, in modo che non sia possibile associare nominativi e informazioni raccolte, ''visto che il fine dell'indagine statistica è quello di quantificare aspetti di fenomeni collettivi.''
Precisa e dettagliata dovrà inoltre essere l'informazione che dovrà essere fornita ai cittadini sugli sugli scopi per i quali i dati personali che li riguardano vengono raccolti e verranno utilizzati.
Particolari tutele sono previste anche per i dati sensibili.
Le nuove disposizioni riguardano anche il personale incaricato di raccogliere i dati, che dovrà garantire meglio la sicurezza delle informazioni.
''In questo senso – precisa la newslettr del Garante - gli uffici di ricerca statistica dovranno porre particolare attenzione nella selezione e nella formazione dei rilevatori.''
Sulla corretta applicazione del Codice vigilerà anche la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, segnalando al Garante i casi di inosservanza delle norme.
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