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SMS e pubblicita'

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

01/09/2003

Niente SMS promozionali senza il consenso dell’utente.

SMS promozionali solo con il consenso dell’utente.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato ai gestori telefonici che l’utilizzo degli SMS per informare clienti su varie iniziative (offerte promozionali, giochi, premi,...) può avvenire solo dopo aver ottenuto dai clienti stessi l’esplicito consenso all’uso dei loro dati.

L’occasione è stata offerta da un ricorso presentato al Garante dal titolare di una utenza telefonica mobile di una delle maggiori aziende del settore, che lamentava un riscontro inidoneo, da parte della società, alla sua istanza nella quale da un lato si opponeva all’invio di sms promozionali e, dall’altro, chiedeva che gli fossero comunicati i dati personali detenuti dalla società relativi alla carta ricaricabile attivata.

Nel ricorso, illustrato nella newsletter settimanale dell’autorità, il cliente lamentava che, pur avendo ricevuto la documentazione richiesta relativa ai dati personali detenuti dall’azienda, era comunque arrivato alla sua utenza telefonica mobile un ulteriore messaggio sms promozionale.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità, la società telefonica aveva risposto tempestivamente, affermando che l’ulteriore messaggio sms non richiesto era stato inviato a tutti i clienti iscritti ad uno specifico programma di fidelizzazione per informarli di un cambiamento che interessava tutta la clientela.

Il Garante ha però rilevato che l’azienda aveva già ricevuto dal ricorrente una specifica revoca del consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario o informativo di qualunque genere verso quella specifica utenza telefonica.
“La società erogatrice del servizio, anche per inviare quel nuovo messaggio sms riguardante il cambiamento del programma di fidelizzazione, avrebbe dovuto comunque inviare messaggi solo a soggetti consenzienti e interessati, nello specifico, all’invio del messaggio in questione.”

La società dovrà liquidare al ricorrente parte delle spese del procedimento.
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