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SMS istituzionali: il Garante frena
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Con una decisione resa nota nella giornata di ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha fatto chiarezza sulla vicenda degli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi. Con questo provvedimento il Garante ha voluto rispondere a numerose questioni sollevate da parte di utenti.
Emergenza si, emergenza no?
Nella decisione l’Autorità ha richiamato il proprio provvedimento generale del 12 marzo 2003, nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell’interessato. In particolare, nel provvedimento si precisava che si può ricorrere all’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell’interno aveva motivato l’urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza dell’invio degli SMS con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all’esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.
Una considerazione che probabilmente non ha del tutto convinto il Garante; l’Autorità ha infatti tenuto a ribadire, come criterio generale, che “le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza” e a sottolineare l’esigenza di evitare “un’utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all’emergenza.”
Trattamento dei dati – Firma del messaggio
I messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente dai gestori e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Garante non ha ritenuto corretta la modalità di firma del messaggio. Essa va riferita, secondo il Ministero dell’interno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo all’art. 3 della legge n. 150/2000. Il Garante osserva che, “nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.”
Minori
Per quanto riguarda i minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti di maggiore età, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati di minori.
Orario invii
Per quanto riguarda l’orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinate ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella decisione il Garante ha comunque richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell’invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza.
Costi
Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi dell’operazione è materia demandata alla Corte dei conti. Per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non è stato addebitato all’utente all’estero.
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Con una decisione resa nota nella giornata di ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha fatto chiarezza sulla vicenda degli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi. Con questo provvedimento il Garante ha voluto rispondere a numerose questioni sollevate da parte di utenti.
Emergenza si, emergenza no?
Nella decisione l’Autorità ha richiamato il proprio provvedimento generale del 12 marzo 2003, nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell’interessato. In particolare, nel provvedimento si precisava che si può ricorrere all’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell’interno aveva motivato l’urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza dell’invio degli SMS con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all’esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.
Una considerazione che probabilmente non ha del tutto convinto il Garante; l’Autorità ha infatti tenuto a ribadire, come criterio generale, che “le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza” e a sottolineare l’esigenza di evitare “un’utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all’emergenza.”
Trattamento dei dati – Firma del messaggio
I messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente dai gestori e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Garante non ha ritenuto corretta la modalità di firma del messaggio. Essa va riferita, secondo il Ministero dell’interno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo all’art. 3 della legge n. 150/2000. Il Garante osserva che, “nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.”
Minori
Per quanto riguarda i minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti di maggiore età, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati di minori.
Orario invii
Per quanto riguarda l’orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinate ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella decisione il Garante ha comunque richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell’invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza.
Costi
Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi dell’operazione è materia demandata alla Corte dei conti. Per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non è stato addebitato all’utente all’estero.
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