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Sfratti "riservati"
Un’amministrazione comunale non può diffondere indiscriminatamente all’esterno la graduatoria relativa ai nuclei familiari che, sottoposti a sfratto esecutivo, beneficiano di aiuti economici per la locazione di immobili perché un loro componente ha un’età superiore ai sessantacinque anni o è un disabile grave.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo ad un quesito posto da un Comune, che richiedeva in particolare se tali graduatorie potessero essere comunicate alle organizzazioni sindacali e agli uffici giudiziari che ne avevano fatto richiesta.
L’inserimento in questo tipo di graduatoria avviene proprio sulla base di informazioni riguardanti lo stato di salute (disabilità grave) o l’età (superiore ai sessantacinque anni) di almeno uno dei componenti il nucleo familiare.
La normativa sulla protezione dei dati personali vieta ai soggetti pubblici la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute (art. 23, comma 4, legge n. 675/1996; art. 4, comma 4 decreto legislativo n. 135/1999). L’art. 13 del decreto legislativo n.135/1999 vieta, ai soggetti pubblici autorizzati a concedere specifici benefici economici connessi all’invalidità civile, di diffondere i dati relativi allo stato di salute dei soggetti beneficiari come in questo caso risultano essere gli iscritti nella graduatoria.
In questo caso non si rivela inoltre agevole l’eventuale soluzione di estrapolare i dati sensibili, relativi ai portatori di handicap, da quelli degli inquilini di età superiore ai sessantacinque anni.
Alle graduatorie hanno tuttavia il diritto di accedere i soggetti interessati, come ad esempio i proprietari degli immobili che abbiano avviato una procedura di sfratto o le famiglie escluse dal beneficio. L’amministrazione comunale può inoltre comunicare i dati contenuti nella graduatoria anche “a terzi preposti al compimento di specifici atti”.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo ad un quesito posto da un Comune, che richiedeva in particolare se tali graduatorie potessero essere comunicate alle organizzazioni sindacali e agli uffici giudiziari che ne avevano fatto richiesta.
L’inserimento in questo tipo di graduatoria avviene proprio sulla base di informazioni riguardanti lo stato di salute (disabilità grave) o l’età (superiore ai sessantacinque anni) di almeno uno dei componenti il nucleo familiare.
La normativa sulla protezione dei dati personali vieta ai soggetti pubblici la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute (art. 23, comma 4, legge n. 675/1996; art. 4, comma 4 decreto legislativo n. 135/1999). L’art. 13 del decreto legislativo n.135/1999 vieta, ai soggetti pubblici autorizzati a concedere specifici benefici economici connessi all’invalidità civile, di diffondere i dati relativi allo stato di salute dei soggetti beneficiari come in questo caso risultano essere gli iscritti nella graduatoria.
In questo caso non si rivela inoltre agevole l’eventuale soluzione di estrapolare i dati sensibili, relativi ai portatori di handicap, da quelli degli inquilini di età superiore ai sessantacinque anni.
Alle graduatorie hanno tuttavia il diritto di accedere i soggetti interessati, come ad esempio i proprietari degli immobili che abbiano avviato una procedura di sfratto o le famiglie escluse dal beneficio. L’amministrazione comunale può inoltre comunicare i dati contenuti nella graduatoria anche “a terzi preposti al compimento di specifici atti”.
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