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Se l'aggiornamento della banca dati non e' tempestivo...
''La rettifica dei dati non tempestiva espone il gestore della banca dati anche al pagamento delle spese per il ricorso al Garante.''
Lo ha chiarito il Garante per la privacy, accogliendo il ricorso di un cliente di una finanziaria che, a causa del mancato aggiornamento dei suoi dati, si era visto rifiutare un nuovo finanziamento da un altro istituto.
Il ricorrente, oltre alla rettifica dei dati, aveva richiesto di addebitare le spese del procedimento avviato presso l'Autorita' alla controparte.
La finanziaria non aveva aggiornato i dati in suo possesso entro i cinque giorni previsti dalle norme sulla privacy e, nonostante il cliente avesse restituito gia' da alcuni mesi la somma che gli era stata concessa, il suo nominativo non era stato ancora cancellato dalle liste dei debitori.
Infatti, nonostante la finanziaria avesse comunicato di aver provveduto ad attivare la procedura per la rettifica e la conseguente cancellazione dei dati, alcuni mesi dopo il ricorrente non aveva potuto accedere ad un nuovo finanziamento erogato da un'altra società, poiché compariva ancora nella lista dei debitori.
Invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti, la società aveva dichiarato che, ''per un disguido nel sistema informatizzato, non era stato registrato un versamento effettuato invece regolarmente e che il debito non risultava ancora estinto. Tale circostanza aveva generato la erronea segnalazione di insolvenza alle altre finanziarie.''
Sollecitata dal Garante, la società ha provveduto a rettificare i dati inesatti, con particolare riferimento all'estinzione del debito da parte dell'interessato ed ha comunicato la posizione aggiornata alle altre società finanziarie per l'adeguamento delle loro banche dati.
L'Autorita' ha inoltre stabilito che venisse posto a carico della società finanziaria il pagamento delle spese e dei diritti, da liquidare direttamente al ricorrente.
''Il pagamento delle spese da parte della società finanziaria non preclude, comunque, al ricorrente l'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato dal tardivo aggiornamento dei dati, da proporsi di fronte al giudice ordinario, non avendo l'Autorità competenze in materia.''
Il caso e' stato illustrato nella newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali, consultabile sul sito dell'Autorita'.
Lo ha chiarito il Garante per la privacy, accogliendo il ricorso di un cliente di una finanziaria che, a causa del mancato aggiornamento dei suoi dati, si era visto rifiutare un nuovo finanziamento da un altro istituto.
Il ricorrente, oltre alla rettifica dei dati, aveva richiesto di addebitare le spese del procedimento avviato presso l'Autorita' alla controparte.
La finanziaria non aveva aggiornato i dati in suo possesso entro i cinque giorni previsti dalle norme sulla privacy e, nonostante il cliente avesse restituito gia' da alcuni mesi la somma che gli era stata concessa, il suo nominativo non era stato ancora cancellato dalle liste dei debitori.
Infatti, nonostante la finanziaria avesse comunicato di aver provveduto ad attivare la procedura per la rettifica e la conseguente cancellazione dei dati, alcuni mesi dopo il ricorrente non aveva potuto accedere ad un nuovo finanziamento erogato da un'altra società, poiché compariva ancora nella lista dei debitori.
Invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti, la società aveva dichiarato che, ''per un disguido nel sistema informatizzato, non era stato registrato un versamento effettuato invece regolarmente e che il debito non risultava ancora estinto. Tale circostanza aveva generato la erronea segnalazione di insolvenza alle altre finanziarie.''
Sollecitata dal Garante, la società ha provveduto a rettificare i dati inesatti, con particolare riferimento all'estinzione del debito da parte dell'interessato ed ha comunicato la posizione aggiornata alle altre società finanziarie per l'adeguamento delle loro banche dati.
L'Autorita' ha inoltre stabilito che venisse posto a carico della società finanziaria il pagamento delle spese e dei diritti, da liquidare direttamente al ricorrente.
''Il pagamento delle spese da parte della società finanziaria non preclude, comunque, al ricorrente l'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato dal tardivo aggiornamento dei dati, da proporsi di fronte al giudice ordinario, non avendo l'Autorità competenze in materia.''
Il caso e' stato illustrato nella newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali, consultabile sul sito dell'Autorita'.
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