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Processo civile on line: richieste tutele

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

07/09/2004

Rafforzamento delle misure di sicurezza, rigorosa individuazione dei soggetti che hanno accesso ai dati.

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Non è ancora pronto il decreto del Ministro della Giustizia che renderà pienamente operativo il processo civile telematico, ma il Garante della privacy richiama già l’attenzione sulla tutela della riservatezza delle persone coinvolte e sulla sicurezza delle informazioni trattate.
L’Autorità ha inviato al dicastero un parere contenente una serie di indicazioni per garantire la tutela della privacy, in un processo che prevede che magistrati, avvocati, parti e personale giudiziario, collegati in rete, intervengano direttamente nel processo, trasmettendo comunicazioni, notifiche, atti sottoscritti con firma digitale e consultare lo stato del procedimento, senza recarsi necessariamente in tribunale.

Le indicazioni del Garante sono stale illustrate nella newslette settimanale dell’Autorità.
In considerazione della delicatezza della tematica trattata e della complessità del sistema informativo, il Garante ha chiesto al Ministero di “precisare, con una disposizione espressa da inserire nel decreto, che dati e informazioni trattati dai vari soggetti pubblici coinvolti nel funzionamento del SICI (Sistema informatico civile) possono essere usati solo per le finalità legate allo svolgimento del processo civile on line e in base alle rispettive funzioni e competenze. Particolare attenzione poi, dovrà essere posta nel rafforzamento delle misure di sicurezza per prevenire possibili accessi abusivi alle informazioni e ai documenti informatici e scongiurare eventuali gravi ricadute sugli stessi processi. Il SICI è un complesso sistema informatico in cui la circolazione dei documenti elettronici tra i soggetti abilitati (magistrati, personale giudiziario, avvocati) è assicurata da apposite strutture che fungono da vere e proprie stazioni di accesso al sistema: il “gestore centrale dell’accesso”, presso il Ministero; il “gestore locale” attivato presso ogni ufficio giudiziario e i “punti di accesso” che possono essere gestiti da soggetti pubblici o da privati con particolari requisiti. L’Autorità ha sottolineato inoltre la necessità di previsioni di accesso più selettive e rispettose delle disposizioni processuali e della privacy per difensori privati, avvocati e procuratori dello Stato e i loro rispettivi collaboratori. Nel decreto infine dovranno essere individuati termini più specifici di conservazione dei dati, esigenza che si pone soprattutto per i dati relativi ai messaggi di posta certificata.”

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