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Privacy e lavoro
Non e' facile conciliare esigenze di controllo da parte dei datori di lavoro e privacy dei dipendenti.
Alcune indicazioni sono giunte da un parere dei Garanti europei della privacy in merito all'utilizzo delle informazioni personali nei luoghi di lavoro, precisamente, sulle modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono raccogliere e utilizzare i dati dei lavoratori, per le varie finalità connesse al rapporto di lavoro e per eventuali controlli.
Le indicazioni fornite puntano ad una applicazione omogenea della direttiva 95/46 (recepita in Italia dalle legge 675/96) e dovrebbero integrarsi con le legislazioni nazionali in materia di Lavoro (nel nostro Paese lo ''Statuto dei lavoratori'').
Quello fornito dai Garanti e' un indirizzo generale in attesa dell'adozione di una specifica raccomandazione su aspetti specifici (e-mail, accessi ad Internet, videosorveglianza) e potrà essere usato dalla Commissione per il varo di un eventuale documento definitivo in materia di trattamento dei dati personali sul posto di lavoro.
La newsletter del Garante italiano per la privacy ha presentato una sintesi del documento.
''Qualsiasi raccolta, uso o conservazione di informazioni sui lavoratori attraverso sistemi manuali ed elettronici rientra nell'ambito della legislazione sulla protezione dei dati, anche in relazione ai contratti anteriori all'assunzione dei lavoratori.''
In questo caso rientra il monitoraggio delle e-mail o degli accessi ad Internet da parte dei dipendenti.
Inoltre anche la videosorveglianza ed il trattamento di suoni e immagini ricadono sotto la disciplina della protezione dei dati personali e sono regolati dalle norme della Direttiva europea sulla riservatezza.
''I lavoratori devono essere quindi resi consapevoli che molte delle attività svolte nell'ambito del rapporto di lavoro implicano il trattamento dei dati personali, i quali, in taluni casi, sono di carattere sensibile.''
Nella newsletter del Garante italiano sono inoltre sintetizzati i principi base indicati dal documento che devono guidare il trattamento dei dati personali dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, per le diverse finalità retributive, previdenziali, assistenziali, fiscali, di sicurezza del lavoro, sindacali.
''I dati devono essere innanzitutto raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi e non utilizzati in modo illecito.
Al lavoratore deve essere garantita la massima trasparenza sulla raccolta e sull'uso dei propri dati da parte del datore di lavoro.
I dati raccolti ed usati dal datore di lavoro devono essere quelli strettamente indispensabili.
I dati raccolti nelle banche dati devono essere esatti ed aggiornati e deve essere garantito al lavoratore il diritto di rettifica ed integrazione delle informazioni.
Così come va garantita la sicurezza dei dati da parte del datore di lavoro, che deve adottare misure tecnologiche ed organizzative a protezione dei dati, in particolare riguardo ad accessi illeciti.
Il personale che utilizza i dati ha l'obbligo di segretezza ed è responsabile della riservatezza delle informazioni.
Il trasferimento di dati dei lavoratori all'esterno della UE è possibile se il Paese di destinazione assicura un adeguato livello di protezione. I datori di lavoro devono verificare tale livello di protezione e subordinare lo strumento del consenso fornito dal lavoratore (in base al quale è possibile il trasferimento dei dati) solo in via subordinata a tale verifica.
Quanto alle prime indicazioni fornite in tema di controlli sul posto di lavoro, i lavoratori devono essere informati sulla possibilità che vengano effettuati controlli.
Qualsiasi controllo deve essere proporzionato e deve tener conto della legittima privacy e di altri interessi dei lavoratori.
Ogni informazione raccolta, usata o conservata nel corso del controllo deve essere giustificata e non eccedente gli scopi per i quali il monitoraggio viene effettuato. Ogni eventuale monitoraggio deve, se lecito, essere svolto nel modo meno invasivo possibile. Per quanto riguarda l'effettuazione di monitoraggi occorre tener conto delle regole sulla protezione dei dati e, laddove applicabile, del principio della segretezza della corrispondenza.''
Alcune indicazioni sono giunte da un parere dei Garanti europei della privacy in merito all'utilizzo delle informazioni personali nei luoghi di lavoro, precisamente, sulle modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono raccogliere e utilizzare i dati dei lavoratori, per le varie finalità connesse al rapporto di lavoro e per eventuali controlli.
Le indicazioni fornite puntano ad una applicazione omogenea della direttiva 95/46 (recepita in Italia dalle legge 675/96) e dovrebbero integrarsi con le legislazioni nazionali in materia di Lavoro (nel nostro Paese lo ''Statuto dei lavoratori'').
Quello fornito dai Garanti e' un indirizzo generale in attesa dell'adozione di una specifica raccomandazione su aspetti specifici (e-mail, accessi ad Internet, videosorveglianza) e potrà essere usato dalla Commissione per il varo di un eventuale documento definitivo in materia di trattamento dei dati personali sul posto di lavoro.
La newsletter del Garante italiano per la privacy ha presentato una sintesi del documento.
''Qualsiasi raccolta, uso o conservazione di informazioni sui lavoratori attraverso sistemi manuali ed elettronici rientra nell'ambito della legislazione sulla protezione dei dati, anche in relazione ai contratti anteriori all'assunzione dei lavoratori.''
In questo caso rientra il monitoraggio delle e-mail o degli accessi ad Internet da parte dei dipendenti.
Inoltre anche la videosorveglianza ed il trattamento di suoni e immagini ricadono sotto la disciplina della protezione dei dati personali e sono regolati dalle norme della Direttiva europea sulla riservatezza.
''I lavoratori devono essere quindi resi consapevoli che molte delle attività svolte nell'ambito del rapporto di lavoro implicano il trattamento dei dati personali, i quali, in taluni casi, sono di carattere sensibile.''
Nella newsletter del Garante italiano sono inoltre sintetizzati i principi base indicati dal documento che devono guidare il trattamento dei dati personali dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, per le diverse finalità retributive, previdenziali, assistenziali, fiscali, di sicurezza del lavoro, sindacali.
''I dati devono essere innanzitutto raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi e non utilizzati in modo illecito.
Al lavoratore deve essere garantita la massima trasparenza sulla raccolta e sull'uso dei propri dati da parte del datore di lavoro.
I dati raccolti ed usati dal datore di lavoro devono essere quelli strettamente indispensabili.
I dati raccolti nelle banche dati devono essere esatti ed aggiornati e deve essere garantito al lavoratore il diritto di rettifica ed integrazione delle informazioni.
Così come va garantita la sicurezza dei dati da parte del datore di lavoro, che deve adottare misure tecnologiche ed organizzative a protezione dei dati, in particolare riguardo ad accessi illeciti.
Il personale che utilizza i dati ha l'obbligo di segretezza ed è responsabile della riservatezza delle informazioni.
Il trasferimento di dati dei lavoratori all'esterno della UE è possibile se il Paese di destinazione assicura un adeguato livello di protezione. I datori di lavoro devono verificare tale livello di protezione e subordinare lo strumento del consenso fornito dal lavoratore (in base al quale è possibile il trasferimento dei dati) solo in via subordinata a tale verifica.
Quanto alle prime indicazioni fornite in tema di controlli sul posto di lavoro, i lavoratori devono essere informati sulla possibilità che vengano effettuati controlli.
Qualsiasi controllo deve essere proporzionato e deve tener conto della legittima privacy e di altri interessi dei lavoratori.
Ogni informazione raccolta, usata o conservata nel corso del controllo deve essere giustificata e non eccedente gli scopi per i quali il monitoraggio viene effettuato. Ogni eventuale monitoraggio deve, se lecito, essere svolto nel modo meno invasivo possibile. Per quanto riguarda l'effettuazione di monitoraggi occorre tener conto delle regole sulla protezione dei dati e, laddove applicabile, del principio della segretezza della corrispondenza.''
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