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Privacy in banca

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

12/02/2003

Il Garante si pronuncia sul ricorso presentato dal cliente di una banca al quale era stata bloccata la carta di credito sulla base di informazioni inesatte.

Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo il recente documento sulla gestione delle informazioni delle ''centrali rischi'', affronta nuovamente il tema privacy e credito.

L’occasione è stata offerta dal ricorso presentato dal cliente di una banca che, vedendosi bloccare l’uso della carta di credito, aveva chiesto invano all'istituto di credito di accedere ai dati personali che lo riguardavano detenuti dalla banca e soprattutto di provvedere a correggerne alcuni.
Non avendo avuto riscontro, aveva così deciso di presentare ricorso al Garante.

Secondo l’interessato le informazioni contenute nella segnalazione di blocco trasmessa dalla banca ad una società (morosità e rifiuto di riconsegnare la carta) non corrispondevano al vero e dovevano, quindi, essere rettificate. La rettifica doveva essere inoltre comunicata agli altri soggetti ai quali la banca aveva comunicato dati riguardo alla pretesa situazione di morosità e inaffidabilità dell’interessato. Il ricorrente aveva infine chiesto che le spese del procedimento fossero poste a carico della banca in caso fosse stato accolto il ricorso.

Il caso è stato presentato nella newsletter settimanale del Garante.
“La vicenda relativa a dati risultati erronei si inserisce in una serie di complessi contenziosi civili che prosegue tra le parti su questioni non toccate dalla decisione del Garante.
Dopo l’invito del Garante ad aderire alle istanze del cliente, la banca aveva trasmesso a quest’ultimo la documentazione richiesta, ma aveva affermato di non poter rettificare i dati riferiti al blocco della carta di credito in quanto tali annotazioni presupponevano una diversa valutazione di situazioni di fatto che erano oggetto di contenzioso presso l’autorità giudiziaria. Sosteneva anche che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio con riguardo ai procedimenti giudiziari pendenti.”

Nel corso del procedimento, l’interessato ribadiva la sua posizione.

Nel decidere sul ricorso, il Garante ha anzitutto ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto “i procedimenti pendenti presso il giudice ordinario riguardano una domanda su profili diversi (in particolare una controversia per risarcimento danni) e non vertono, dunque, sullo stesso oggetto del ricorso avviato innanzi all’Autorità.”

Il Garante ha accolto la richiesta del ricorrente di ottenere la rettifica dei dati personali contenuti nella segnalazione di blocco della carta di credito inviata ad una società.
Nel corso del procedimento è stato infatti appurato che le informazioni riportate (morosità e rifiuto di riconsegnare la carta) erano inesatte.

L’Autorità ha, quindi, disposto che la banca corregga i dati relativi alla motivazione della revoca della carta di credito e che li porti conoscenza di tutti gli altri soggetti eventualmente già destinatari della comunicazione. Il Garante ha infine determinato nella misura forfettaria di 250 euro l’ammontare delle spese del riscorso che l’istituto dovrà versare direttamente al ricorrente.
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