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Privacy garantita anche nel ''collocamento''
Mettere in contatto domanda ed offerta senza ledere il diritto alla privacy dei lavoratori.
Il Garante per la privacy ha espresso perplessita' riguardo ai decreti ministeriali attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori.
Del trattamento dei dati personali in questo ambito il Garante si era gia' occupato nel novembre 1999. L'Autorita' aveva presentato alcune osservazioni sul d.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, con il quale il Ministero del lavoro mira a riordinare e semplificare le procedure di collocamento per facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Osservazioni che solo in parte sono state recepite.
Non sono infatti stati ancora chiariti i dubbi sulla gestione dei dati in riferimento all'organizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL).
Se da un lato il Sil e' organizzato a livello nazionale, tuttavia alle regioni e agli enti locali e' riconosciuta la possibilita' di curare lo sviluppo autonomo di parti del sistema. Il Sil e' accessibile inoltre ad altri soggetti per effettuare connessioni, scambi di dati e aggiornamenti.
Nella gestione del sistema e' evidenziata la mancanza di uniformità per quanto riguarda le convenzioni sull'accesso alle banche dati stipulate da regioni ed enti locali con imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta.
Potrebbe pertanto non essere garantito il livello di riservatezza richiesto dalla legge n. 675/96.
Il Garante ha sollecitato l'adozione di regole chiare ed uniformi che ''disciplinino, in sede attuativa, la tutela dei dati personali contenuti nella carta elettronica, che può essere rilasciata alle persone in cerca di lavoro, ed individui le varie, ma non identificate banche dati di cui si parla nel dPR. n. 442, specificandone le modalità di acquisizione dei dati.''
Infine l'Autority ha preso in esame i due schemi attuativi, l'uno relativo all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, l'altro relativo alla scheda professionale (nella quale figurano i dati anagrafici, informazioni sulle esperienze formative e professionali e le disponibilità del lavoratore).
Per quanto concerne l' elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, e' necessario individuare con certezza il titolare del trattamento di dati relativo al Sil, nel Ministero oppure negli enti locali in cui opera il servizio competente.
Dovranno inoltre essere stabiliti i livelli di accesso ai dati dell'elenco anagrafico in relazione alle diverse fasi del trattamento e dei diversi utenti.
Il Garante ha infine analizzato il decreto relativo alla scheda professionale ed ha chiesto che da questa sia soppresso un inciso ''dal quale si potrebbe ingenerare la convinzione erronea che sia possibile comunicare o diffondere dati fuori dei limiti indicati nell'art.3.. Articolo che prevede la comunicazione dei dati del lavoratore senza il consenso dell'interessato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di ottenerne la cancellazione.''
Il Garante per la privacy ha espresso perplessita' riguardo ai decreti ministeriali attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori.
Del trattamento dei dati personali in questo ambito il Garante si era gia' occupato nel novembre 1999. L'Autorita' aveva presentato alcune osservazioni sul d.P.R. 7 luglio 2000 n. 442, con il quale il Ministero del lavoro mira a riordinare e semplificare le procedure di collocamento per facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Osservazioni che solo in parte sono state recepite.
Non sono infatti stati ancora chiariti i dubbi sulla gestione dei dati in riferimento all'organizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL).
Se da un lato il Sil e' organizzato a livello nazionale, tuttavia alle regioni e agli enti locali e' riconosciuta la possibilita' di curare lo sviluppo autonomo di parti del sistema. Il Sil e' accessibile inoltre ad altri soggetti per effettuare connessioni, scambi di dati e aggiornamenti.
Nella gestione del sistema e' evidenziata la mancanza di uniformità per quanto riguarda le convenzioni sull'accesso alle banche dati stipulate da regioni ed enti locali con imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta.
Potrebbe pertanto non essere garantito il livello di riservatezza richiesto dalla legge n. 675/96.
Il Garante ha sollecitato l'adozione di regole chiare ed uniformi che ''disciplinino, in sede attuativa, la tutela dei dati personali contenuti nella carta elettronica, che può essere rilasciata alle persone in cerca di lavoro, ed individui le varie, ma non identificate banche dati di cui si parla nel dPR. n. 442, specificandone le modalità di acquisizione dei dati.''
Infine l'Autority ha preso in esame i due schemi attuativi, l'uno relativo all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, l'altro relativo alla scheda professionale (nella quale figurano i dati anagrafici, informazioni sulle esperienze formative e professionali e le disponibilità del lavoratore).
Per quanto concerne l' elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, e' necessario individuare con certezza il titolare del trattamento di dati relativo al Sil, nel Ministero oppure negli enti locali in cui opera il servizio competente.
Dovranno inoltre essere stabiliti i livelli di accesso ai dati dell'elenco anagrafico in relazione alle diverse fasi del trattamento e dei diversi utenti.
Il Garante ha infine analizzato il decreto relativo alla scheda professionale ed ha chiesto che da questa sia soppresso un inciso ''dal quale si potrebbe ingenerare la convinzione erronea che sia possibile comunicare o diffondere dati fuori dei limiti indicati nell'art.3.. Articolo che prevede la comunicazione dei dati del lavoratore senza il consenso dell'interessato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di ottenerne la cancellazione.''
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