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Privacy e fotografia
Il Garante della privacy, rispondendo ad un cittadino che chiedeva se fosse legittimo il comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di fotografie che gli erano state commissionate, ha affermato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore, ed in particolare la legge 633 del '41, che prevede un'apposita disciplina sulle foto effettuate.
Pertanto il fotografo puo' tenere i negativi delle fotografie effettuate ma non deve farne un utilizzo improprio ed il cittadino puo' esercitare, secondo le modalita' previste dalla legge sulla privacy, il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
Pertanto il fotografo puo' tenere i negativi delle fotografie effettuate ma non deve farne un utilizzo improprio ed il cittadino puo' esercitare, secondo le modalita' previste dalla legge sulla privacy, il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
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