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Privacy ed organizzazioni a carattere religioso
Il Garante per la tutela dei dati personali ha respinto la richiesta di deroga alla legge 675/96, avanzata da una congregazione religiosa non riconosciuta dallo Stato per poter utilizzare i dati personali dei fedeli senza il consenso scritto degli interessati.
La legge 675/96 prevede infatti che il trattamento di dati sensibili sia subordinato al consenso scritto dell'interessato o all'autorizzazione del Garante.
Tuttavia le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, in base ad una disposizione emanata l'anno scorso, possono trattare i dati sensibili dei propri fedeli anche senza il consenso scritto degli stessi o l'autorizzazione del Garante.
Il Garante ha ribadito che tale disposizione non e' estesa alle confessioni che non abbiano ancora avviato o concluso le procedure per la formalizzazione dei propri rapporti con lo Stato.
La legge 675/96 prevede infatti che il trattamento di dati sensibili sia subordinato al consenso scritto dell'interessato o all'autorizzazione del Garante.
Tuttavia le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, in base ad una disposizione emanata l'anno scorso, possono trattare i dati sensibili dei propri fedeli anche senza il consenso scritto degli stessi o l'autorizzazione del Garante.
Il Garante ha ribadito che tale disposizione non e' estesa alle confessioni che non abbiano ancora avviato o concluso le procedure per la formalizzazione dei propri rapporti con lo Stato.
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