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Privacy ed investigazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

16/01/2001

Il parere del Garante riguardo al ricorso, presentato dal dipendente di una azienda licenziato in seguito all'accertamento, mediante le informazioni raccolte da un investigatore, dell'insussistenza di una patologia dichiarata.

Un investigatore privato che, dietro uno specifico mandato e nel rispetto delle leggi, raccolga informazioni che servono come prova da far valere in sede giudiziaria, non viola la legge sulla privacy.

E' quanto ha sottolineato il Garante per la privacy respingendo il ricorso, presentato da un dipendente di un'azienda privata licenziato dopo l'accertamento, attraverso le informazioni raccolte da un investigatore privato ingaggiato dalla societa', della inesistenza della patologia per la quale aveva usufruito di giornate di malattia. Il dipendente richiedeva all'Authority se fosse lecito e corretto il del trattamento di dati da parte della societa'.

La legge 675/96 stabilisce che il trattamento dei dati personali non sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria è lecito anche senza il consenso dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali scopi e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

I dati raccolti dall'investigatore che sono stati trasmessi dalla societa', sono risultati pertinenti rispetto allo scopo della società di dimostrare in giudizio l'insussistenza di una specifica patologia addotta dal lavoratore.

Inoltre il Garante ha precisato che: ''Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti durante gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti rispetto alla finalità della società di dimostrare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione nonché di riprendere l'attività lavorativa.''

Ricordiamo inoltre che gli investigatori privati, in base all'autorizzazione generalen.6 del 20.09.2000, valida fino al 31.12.2001, possono raccogliere ed utilizzare dati sensibili delle presone sulle quali stanno investigando, a patto che esista un mandato e che i dati in questione siano gestiti rispettando i criteri previsti dall'autorizzazione generale.


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