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PRIVACY E CONSERVAZIONE DEI DATI TELEFONICI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

17/11/2005

Il parere dei Garanti europei boccia la proposta di direttiva sulla conservazione dei dati presentata dalla Commissione europea. Minato il diritto fondamentale alla riservatezza.

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Conservare i dati di traffico interferisce con il diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni; dunque, è possibile ricorrervi solo in casi eccezionali, per motivate e pressanti esigenze sociali, e sulla base di adeguate e specifiche garanzie.

 

Così si sono espresse le autorità europee per la protezione dei dati adottando il Parere 113/2005, secondo quanto riportato dal Garante italiano della privacy, in merito alla proposta di Direttiva sulla conservazione dei dati presentata dalla Commissione europea nel mese di settembre (COM(2005)438), vedere anche altri documenti nella sezione legislativa del sito della commissione Europea).

I Garanti, come già ribadito in altre occasioni dopo gli eventi del settembre 2001 (vedere PuntoSicuro n. 1346), hanno sottolineato di essere ben consapevoli delle sfide poste dal terrorismo e della necessità di farvi fronte in modo efficace; tuttavia, ciò deve avvenire senza minare i diritti fondamentali (compreso il diritto alla privacy) che sono alla base delle società democratiche.

 

La proposta prevede un obbligo generalizzato per tutti i fornitori di servizi di comunicazione di conservare i dati di traffico per scopi investigativi: un anno per il traffico telefonico e sei mesi per il traffico Internet.

I Garanti chiedono quindi di prevedere alcune garanzie essenziali:

- indicare chiaramente a quali condizioni le autorità competenti potrebbero accedere ai dati in oggetto ed utilizzarli per combattere la minaccia del terrorismo;

- limitare al massimo il periodo di eventuale conservazione, chiarendo che esso rappresenta il tetto massimo applicabile dagli Stati membri (che però potranno prevedere periodi più brevi);

- dare la massima pubblicità alle misure introdotte;

- prevedere che, in ogni caso, si tratti di misure ad applicazione limitata nel tempo (tre anni) proprio per la natura circostanziale delle motivazioni che stanno alla base della proposta della Commissione;

- autorizzare l’accesso caso per caso attraverso decisioni dell’autorità giudiziaria o comunque delle autorità competenti.


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