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Privacy e difesa

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

02/10/2001

Il Garante per la privacy si pronuncia in merito alla comunicazione dei dati nelle controversie giudiziarie.

Il caso e' stato riportato nella newsletter settimanale dell'Autorita' garante per la privacy.

Una società privata puo' rifiutarsi di aderire alla richiesta di comunicazione e cancellazione di dati personali in suo possesso, se la loro conservazione è necessaria per far valere o difendere in giudizio, anche se non ancora instaurato, i diritti della azienda.
Questa limitazione è, tuttavia, solo temporanea. Infatti, una volta venuta meno la specifica esigenza, il diritto di accesso potrà essere nuovamente esercitato e i dati dovranno essere integralmente comunicati all'interessato che lo richieda.

E' quanto ha precisato il Garante per la privacy, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso presentato da un cittadino.

Il richiedente riteneva che gli fosse stato negato il diritto di conoscere integralmente suoi dati personali sensibili in possesso di una societa' di assicurazione e di ottenerne la cancellazione.

La società di assicurazioni, interpellata dal Garante, aveva precisato di aver comunicato alcuni dati all'interessato e di essere, inoltre, in possesso di alcune informazioni relative alle condizioni di salute del richiedente.
Questi dati erano stati rilevati da un'indagine legittimamente effettuata da un'agenzia di investigazioni privata per verificare l'esattezza delle dichiarazione rese dal ricorrente durante una visita.

La societa' ha giustificato di fronte al Garante la mancata comunicazione e cancellazione dei dati sostenendo, con precisi elementi, di non poter al momento aderire integralmente alla richiesta di accesso perché alcuni dati erano stati raccolti e trattati in modo legittimo e la loro conservazione era indispensabile per poter esercitare il diritto alla difesa da parte della stessa società.

Il Garante ha ritenuto legittimo che la societa' di assicurazione comunicasse solo i dati che non compromettano il diritto di difesa, differendo, in base all'art.14 della legge 675, l'esercizio del diritto di accesso nella fase che precede la controversia giudiziaria.

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